Il Giudice di Pace è un organo giudiziario, introdotto nell’ordinamento italiano nel 1995, sulla base della Legge 21 novembre 1991 n.374, allo scopo di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali ordinari e di offrire ai cittadini uno strumento agile per risolvere in tempi rapidi una serie di controversie “minori”.
Purtroppo tale obiettivo è stato raggiunto solo in parte: oltre a non avere risolto i problemi della giustizia ordinaria, si deve registrare che oggi i tempi delle cause davanti al Giudice di Pace non sono di molto inferiori a quelli dei Tribunali, anche a causa del fatto che l’organico complessivo risulta coperto soltanto per il 65% dei posti previsti.
Si tratta di un magistrato onorario, e quindi non professionale (detto anche "non togato"), reclutato cioè non a seguito di concorso per magistrato, bandito dal Ministero della Giustizia.
I giudici di pace sono nominati a seguito di concorso per soli titoli, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta, che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, purché non esercitino la professione nel circondario del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono.
Il Giudice di Pace ha competenze in materia sia civile che penale, e ha, inoltre, una funzione di “conciliazione”.
La competenza civile
In base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro.
Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate non eccedano il valore di € 15.493,71.
È poi competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Il giudice di pace, in base all’art. 113 c.p.c., decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.
In base all'art. 114 c.p.c. la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.
Nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro, la parte può stare in giudizio personalmente (cioè senza l’assistenza di un avvocato). Oltre tale valore, la parte può chiedere al giudice di essere autorizzata a stare in giudizio personalmente. In tal caso, il giudice decide in relazione alla natura e all’entità della causa.
Nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (L. 689/81) la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente cioè senza difensore.
La domanda che introduce la causa si propone mediante atto di citazione, e può essere presentata anche verbalmente, nel qual caso verrà redatto un verbale che dovrà essere notificato alla controparte a cura dell’interessato (attore).
Conciliazione in sede non contenziosa
L’art. 322 del codice di procedura civile, prevede che ci si possa rivolgere al Giudice di Pace non solo per iniziare una causa, ma anche per effettuare un tentativo di conciliazione.
Ciò è possibile in sede civile qualunque sia la materia e qualunque sia il valore della controversia.
Se la controversia rientra fra quelle di competenza del G.d.P., il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Altrimenti ha semplicemente valore di scrittura privata.
Questo strumento, tuttavia, è stato utilizzato molto raramente, sia perché poco conosciuto, sia perché gli avvocati, avendo poca dimestichezza con i procedimenti di conciliazione, non hanno fatto nulla per promuoverlo.
La competenza penale
In materia penale, il Giudice di Pace è competente a giudicare sui seguenti reati previsti e puniti dal codice penale:
Percosse;
Lesioni personali volontarie da cui consegua una malattia guarita entro 20 giorni;
Lesioni colpose;
Omissione di soccorso (purché non siano derivate lesioni personali o la morte);
Ingiuria;
Diffamazione;
Minaccia (purchè non vi siano aggravanti);
Furto punibile a querela della persona offesa;
Sottrazione di cose comuni;
Usurpazione; Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi; Invasione di terreni o edifici (tranne se si tratta di beni pubblici o destinati a uso pubblico);
Danneggiamento (purchè non vi siano le aggravanti previste dall’art. 635, comma 2, c.p.);
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (tranne se si tratta di fondo pubblico o destinato a uso pubblico);
Ingresso abusivo nel fondo altrui;
Uccisione o danneggiamento di animali altrui (tranne se si tratta di bovini o equini o se il fatto è commesso su tre o più animali)
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui;
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito;
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente o in stato di manifesta ubriachezza;
Atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio;
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.
A questo elenco devono poi aggiungersi una serie di altri reati minori previsti e puniti da numerose leggi speciali.
Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace non è ammesso il cosiddetto “patteggiamento” (applicazione della pena su richiesta delle parti: art. 444 c.p.p.), né la sospensione condizionale della pena in caso di condanna, né, infine, l’applicazione di sanzioni alternative alla detenzione.
In caso di “particolare tenuità” del fatto costituente reato, accompagnata dalla mancanza di interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, scatta un meccanismo di improcedibilità dell’azione penale.
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