Art. 2247 C.C.: Contratto di società= è il conferimento di beni o servizi tra più soggetti al fine di organizzare un’attività economica destinata alla distribuzione di utile.
In realtà possono esistere anche società (s.r.l. o s.p.a.) costituite da un unico socio con atto unilaterale; e gli scopi possibili sono numerosi, non solo di lucro.
CONFERIMENTO: costituisce l’obbligazione del contratto di società e serve a dotare la società di un capitale di rischio proprio; i beni e servizi di fatti (che tuttavia non sono ammessi per la costituzione di s.p.a. o società cooperative) devono essere suscettibili di valutazione economica.
PATRIMONIO SOCIALE: è un’entità variabile e rappresenta il complesso dell’attivo della società; è il patrimonio netto, inteso come differenza tra attivo e passivo.
CAPITALE SOCIALE NOMINALE: è un’entità fissa modificabile solo con la variazione dell’atto costitutivo (perdite o nuovi conferimenti). È il patrimonio netto non distribuibile ed è un elemento decisivo per quanto riguarda i diritti amministrativi ( diritto di voto) e patrimoniali ( distribuzione degli utili).
ATTIVITA’ ECONOMICA: è l’oggetto sociale, e può anche non essere un’attività d’impresa.
Per essere tale infatti è sufficiente che sussista la creazione di valore (e dunque non il mero godimento; in quel caso si parlava di comunione di beni o società immobiliare).
Una società tra professionisti teoricamente on dovrebbe esistere perché la prestazione dovrebbe essere individuale. Tuttavia i è avuta una parziale riforma con le leggi 266/97 e 96/2201 che hanno introdotto le “società di avvocati”: hanno la struttura di una s.n.c. ma non hanno il requisito di impresa. Il cliente ha il diritto di scegliere o accettare il socio professionista delegato poiché non può agire la società in quanto tale (requisito personale della protezione).
n.b.: le società di avvocati sono diverse dalle società di mezzi (in cui i professionisti condividono beni strumentali all’esercizio della professione, ma non le prestazioni, ed è questo il caso dello studio medico) e dalle società di servizi imprenditoriali (in cui si svolgono attività complesse e complementari, perdendo così l’elemento unitario)
FINALITA’: possono essere:
- Scopo di lucro (Art. 2247 C.C.): l’utile viene prodotto dalla società e distribuito ai soci
- Scopo mutualistico: i vantaggi patrimoniale sono diretti e non passano attraverso l’utile della società
- Scopo consortile: sussiste un vantaggio patrimoniale dei soci specifico; la società consortile è una società che ha come oggetto tipico il consorzio, può rientrare in tutte le categorie (vd giù) tranne che in quella di società semplice
Esistono deroghe particolari per quanto riguarda la P.A. o le società di gestione finanziaria (che vengono poi identificate come s.p.a. senza scopo di lucro).
CLASSIFICAZIONI: sono S.S./S.N.C./S.A.S./S.A.P.A./S.P.A./S.COOP/MUTUA ASS.
E vengono fatte per:
- Per FINALITA’ (lucrativo vs mutualistico [prerogativo di s.coop. e mutua ass.])
- Per ATTIVITA’ (commerciale vs non commerciale [prerogativo delle s.s.])
- Per PERSONALITA’ GIURIDICA (società di capitali e soc. cooperativa [organizzazioni definite dal codice, il socio elegge l’amministratore in base ai suoi diritti amministrativi, quali sono il voto, vige la regola della maggioranza] vs società di persone[non possono essere delle organizzazioni complesse, il socio è anche l’amministratore, le decisione vengono prese all’unanimità])
- Per RESPONSABILITA’ DEI SOCI (che può essere illimitata [s.s., s.n.c.], diversa per tipologia di soci [s.a.s.,s.a.p.a.] limitata al capitale [s.p.a.,s.r.l.,s.coop.])
PERSONALITA’ GIURIDICA E AUTONOMIA DI CAPITALE: non sono concetti conciliabili ma collegati.
La personalità giuridica da autonomia patrimoniale perfetta: i creditori della società non sono i creditori dei soci e viceversa.
Le società di persone pur non dotate di personalità giuridica possiedono autonomia patrimoniale: avviene che i cruori dei soci non possono rifarsi sulla società, ma solo sulle singole quote da essi detenute; i cruori della società dapprima si rifanno sul patrimonio della società, e poi, eventualmente, sui soci. Sono cmq soggetti giuridici, ovvero possono porre in esser atti in nome della società.
REGIME RESIDUALE: ove non specificato il tipo di società si intende semplicemente società commerciale (s.n.c.) o società non commerciale (s.s.).
AUTONOMIA CONTRATTUALE: nella formazione di una società si possono aggiungere delle clausole atipiche, ma senza stravolgere l’assetto complessivo o creare una società atipica.
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