Benvenuti!!!

Questo blog vuole proporvi una raccolta di notizie il più aggiornata possibile, riguardanti temi giuridici di attualità, difesa consumatori, politica ecc.....

Con questo piccolo spazio, vorrei cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni che giornalmente ruotano attorno a noi, filtrando quelle che però possono avere i maggiori risvolti in campo giuridico, e permettere a Voi navigatori di poter commentare, così da creare una piccola community di dialogo.

Buona lettura

Saluti Justice81

Ps: A fianco potete ricercare tutti gli argomenti trattati in questo blog grazie ad una ricerca indicizzata; non dovete fare altro che immettere la parola o le parole chiavi che vi interessano. Grazie a Google ho poi aggiunto anche un piccolo motore di ricerca studiato appositamente per poter navigare nel vasto mondo del web ma con dei criteri di ricerca personalizzati. Buona navigazione

lunedì 18 maggio 2009

La concorrenza, i segni distintivi, le privative industriali

Per economia di mercato intendiamo un sistema economica privato e basato sull’iniziativa economica privata. La dottrina è quella del liberismo economico. Nella metà del 1600 Colbert aveva chiesto ai commercianti parigini cosa volessero e costoro risposero le fair le se passer.

L’opposta dottrina economica è il mercantilismo: il profitto derivava dal privilegio sovrano.

Art. 41 Cost. iniziativa economica privata.

Art. 42 Cost. proprietà sia pubblica che privata.

Attraverso i segni distintivi e le privative industriali – che sono beni materiali – si attua concretamente la concorrenza.

Ditta il nome commerciale dell’imprenditore, art. 2563 c.c. – L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da li prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’art. 2565.

La ditta può non coincidere col nome dell’imprenditore come nel caso della cessione dell’azienda. La ditta non è un diritto della personalità ma un segno distintivo. Accanto alla ditta si trova la ragione sociale (il nome giuridico della persona giuridica – è un diritto della personalità). La ditta è un segno distintivo può essere valutata economicamente; la ditta non può essere trasferita senza l’azienda: si vuole evitare che una ditta di prestigio venga trasferita indipendentemente dall’azienda.

L’insegna art. 2568: è il segno distintivo dei locali dell’impresa ed acquista rilievo per gli esercizi commerciali. Può accadere che alla ditta si aggiunga una o più insegne.

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti dell’imprenditore. Funziona come indicazione di provenienza. Inizialmente il marchio era un indicatore di provenienza.

Il c.c. e la legge marchi stabilivano la non cedibilità del marchio senza la cessione dell’impresa. Poi, sul mercato sono apparsi fatti nuovi ed il marchio è venuto in rilievo non per la provenienza ma come valore di scambio (alienando il marchio). Oggi è possibile comperare un marchio sulla base della considerazione che il marchio venisse ceduto accompagnato alla cessione del ramo d’azienda (la ricetta del tortellino). In ambito comunitario la direttiva ha portato all’emanazione dell’art. 2573 c.c. ed oggi il marchio può essere trasferito o dato in licenza a patto che non tragga in inganno il consumatore; prima l’inganno era in re ipsa alla cessione del marchio, oggi l’inganno deve essere provato. Oggi il marchio vale come bene di scambio alla stregua di qualunque altro bene immateriale.

Con la licenza di marchio (così come per le invenzioni industriali) si da in godimento il marchio ad un altro imprenditore; la licenza può essere esclusiva (solo l’imprenditore che riceve in godimento avrà diritto di usare il marchio) o non esclusiva (l’imprenditore concedente conserva il diritto di usare il marchio) per una parte dei prodotti.

Il diritto d’autore e le invenzioni industriali.

Si tratta di creazioni dell’intelletto umane.

Da una parte le opere dell’ingegno (art. 2575 c.c.) e le invenzioni industriali. Le prime sono creazioni nel campo nella scienza, cultura, etc. ed insuscettibili di essere utilizzate nelle produzioni industriali; le seconde possono essere sfruttate nel campo delle produzioni industriali.

Il regime giuridico tra i due è differenziato; per quanto riguarda il titolo d’acquisto: per il diritto d’autore è originario ed è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 2576 c.c.). Il creatore dell’opera ha per il solo fatto d’aver creato il diritto patrimoniale (es: riscossione delle royalitis sul romanzo) ed il diritto morale. La creazione dell’opera.

Per quanto riguarda il brevetto per invenzione industriale (art. 2584 c.c.); c’è una protezione solo in quanto il creatore abbia conseguito il brevetto per un’invenzione industriale. Il brevetto attribuisce a colui che lo consegue il diritto patrimoniale ed il diritto morale. Il brevetto viene concesso da una pubblica autorità (ufficio brevetti) sulla base di un controllo di legittimità e non si controlla il merito (l’originalità). Così, potrebbe essere contrastata l’originalità del brevetto. L’invenzione deve presentare i caratteri della:

  • novità (originalità)
  • suscettibile di applicazione nella produzione industriale.

I diritti di privativa (diritto d’autore, diritto d’inventore – brevetto) riservano ai titolari il diritto esclusivo di sfruttare l’opera.

Viceversa, le creazioni imprenditoriali (metodi di organizzazione aziendali) non sono suscettibili di protezione; es: il self service non può essere oggetto di appropriazione.

Nessun commento:

Posta un commento