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Saluti Justice81

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venerdì 22 maggio 2009

Società di Persone

DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ SEMPLICI: come prototipo normativo di base delle altre forme societarie.

Sono s.s. le sole società agricole

Sono s.n.c. le società agricole e commerciali

COSTITUZIONE:

  • S.S.: non c’è una forma specifica e si possono costituire a voce o di fatto, poiché non c’è necessità di iscriverle a registro delle imprese con effetto di pubblicità legale.
  • S.N.C.: l’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese , altimetri opera come irregolare, ed in questo caso la sua disciplina è molto simile a quella della società semplice. Devono esservi indicati i dati generali dei soci, la ragione sociale, gli amministratori e i rappresentanti (se presenti), la sede, l’oggetto, i componenti, i criteri di ripartizione degli utili e la durata.

SOCIETA’ DI FATTO: per le s.s. o per le s.n.c. irregolari, può esistere la società costituita per fatti “concludenti”(?), e può fallire.

SOCIO OCCULTO: soggetto che opera di fatto come socio (rapporto interno), ma senza esplicitare la sua posizione, e può fallire.

SOCIETA’ OCCULTA: società che esiste solo tra i soci, ma non verso l’esterno (non c’è spendita del nome); è necessario provare l’esistenza del contratto interno

SOCIETA’ APPARENTE: i soggetti agiscono come se stessero in società; è una pura invenzione giurisprudenziale.

CONFERIMENTI: se non pattuito “si deve conferire quanto necessario” in parti uguali. I conferimenti possono essere di vaia natura:

  • Beni in proprietà (sottoposti alla disciplina della vendita)
  • Beni in godimento ( la società non ne può disporre, sono sottoposti alla disciplina della locazione)
  • Crediti (con rischio di insolvenza a carico del cedente)
  • Servizi (si crea la figura del socio d’opera: non riceve un salario ma partecipa all’utile. Il suo non è da considerarsi lavoro subordinato.)

Il complesso dei conferimenti, valutati in denaro, forma il c. sociale: le s.s. sono esenti perché non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Se, in caso di perdite, il capitale sociale diminuisce, non si possono distribuire gli utili finché la soglia minima non viene ricomposta (le perdite no presuppongono un conferimento aggiuntivo). Ogni socio ha diritto all’utile e la decisione di non distribuirlo deve essere presa all’unanimità. I criteri di distribuzione sono liberi, con l’unico divieto di non poter escludere nessun socio. Se non diversamente specificato si divide in base ai conferimenti o in parti uguali. La regola generale è che si partecipa agli utili e alle perdite nella medesima proporzione.

DETRMINAZIONE DELL’UTILE:

  • Per le s.s: si deduce dal rendiconto
  • Per le s.n.c.: si deduce dal bilancio di esercizio, poiché le scritture contabili sono obbligatorie.

RESPONSABILITA’:

  • Per le s.s.: si stabilisce tramite un patto societario che può escludere dalla responsabilità illimitata alcuni soci se non rappresentati; l’abbandono del socio non esclude le sue responsabilità nei confronti di datori precedenti (e questo vale anche per le s.n.c.), e se non porta il fatto a conoscenza di terzi, nemmeno nei confronti di quelli futuri (e questo vale anche per le s.n.c. irregolari) i soci rispondono direttamente delle obbligazioni e saranno loro a dover chiedere l’escussione preventiva sul fondo societario e sui beni liquidabili (e questo vale anche per le s.n.c. irregolari). Il crtore particolare del socio non può rifarsi sulla quota di società di quest’ultimo, ma solo sugli utili da essa derivanti ( e anche questo vale anche per le s.n.c. irregolari).
  • Per le s.n.c.: la responsabilità è illimitata dei soci e ciò è inderogabile; nuovi soci rispondono anche per i dbti precedenti; lo scioglimento del socio, se iscritto nel registro, ha effetto di pubblicità legale per i terzi; il beneficio di escussione opera automaticamente; anche qui il crtore particolare del socio non può rifarsi sulla quota di società di quest’ultimo, ma solo sugli utili da essa percepiti.

AMMINISTRAZIONE INTERNA DELLE S.S. E DELLE S.N.C.: tutti i soci sono potenziali amministratori e c’è un’ampia autonomia nell’atto costitutivo. L’amministrazione può essere congiunta o disgiunta: è disgiunta quando ogni socio può decidere a maggioranza ma sussiste la possibilità per gli altri di opporsi a maggioranza: il voto si esprime seguendo gli stessi criteri della distribuzione degli utili; è congiunta quando le decisioni vengono prese a maggioranza o all’unanimità (questa eventualità solo se specificata)

RAPPRESENTANZA ESTERNA CON I TERZI: l’atto costitutivo può prendere varie forme; se c’è pubblicità legale, questo vale per i terzi, che altrimenti si basano sulla semplice presunzione della spendita del nome della società. Tutti i soci sono dei potenziali rappresentanti: in caso di amministrazione congiunta tutti i soci devono firmare; in caso di amministrazione disgiunta, ogni socio ha da solo il potere di firma.

SOCI AMMINISRATORI: sono nominati nell’atto costitutivo o in un atto separato che prende la forma generalmente di un contratto di mandato.

DIVIETO DI CONCORRENZA: opera per tutti i soci della s.n.c. ma può essere derogabile.

MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO: devono essere iscritte nel registro o cmq comunicate a terzi. Devono essere deliberate all’unanimità (se così previsto) o dalla maggioranza.

SCIOGLIMENTO DI UN SOCIO: la quota viene liquidata in denaro secondo il valore effettivo del patrimonio netto. Tre sono le cause principale di scioglimento:

  • Morte: se rimane un unico socio, questo ha sei mesi di tempo per trovarne un altro, pena lo scioglimento della società. La quota può essere liquidata all’erede, egli può subentrare, o come suddetto, può avvenire lo scioglimento della società e la divisione del patrimonio netto residuo.
  • Recesso: che nella società a tempo determinato può avvenire solo per giusta causa, mentre in quella a tempo indeterminato è libero
  • Esclusione: può essere di diritto (se ad esempio l’ex socio fallisce), o facoltativa (se gli altri soci a maggioranza lo escludono per inadempienze).

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’: possono sussistere varie cause:

  • Scadenza del contratto di società
  • Volontà dei soci (tutti o a maggioranza)
  • Socio unico
  • Fallimento (in questo caso non c’è liquidazione, ma la procedura concorsuale)

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’: 1) nomina dei liquidatori (volontari o decisi dal tribunale); possono essere soci o meno. 2) redazione dell’inventario. 3) pagamento dei debiti e conversione in denaro dei beni (ma non si possono effettuare nuove operazioni). 4) redazione del bilancio finale e del piano di riparto. 5) ripartizione tra i soci, ma solo dopo la soddisfazione di tutti i creditori (che possono agire anche dopo lo scioglimento). 6) cancellazione della società dal registro delle imprese.

n.b.: questa procedura vale solo per le s.n.c..

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