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Saluti Justice81

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mercoledì 27 maggio 2009

Società di Capitali (Parte 1°)

LE SOCIETA’ DI CAPITALI SI SUDDIVIDONO IN: SRL (società con responsabilità limitata: i soci hanno appunto responsabilità limitata e le quote di capital non sono azionarie), S.A.P.A. (esistono due categorie di soci e le azioni sono di capitale) e infine le S.P.A. (con capitale azionario e responsabilità limitata; le azioni non sono solamente quotate cmq , ma anche a base ristretta.

S.P.A.

COSTITUZIONE: la s.p.a. esiste sono nel momento della registrazione (che quindi in questo caso ha efficacia costitutiva), poiché acquisisce la personalità giuridica.

STIPULAZIONE DELL’ATTO: può essere:

  • Simultaneo: tutti i soci sottoscrivono il capitale (modalità più diffusa)
  • Pubblica sottoscrizione: i promotori prima raccolgono la sottoscrizione dal pubblico e poi firmano l’atto.

ATTO COSTITUTIVO: deve essere redatto per atto pubblico, durante il quale il notaio controlla la conformità dell’atto e dello statuto con la legge e lo deposita nel registro delle imprese dove la s.p.a. ha sede. Anche lo statuto è considerato parte dell’atto. Questo deve constare di alcuni elementi essenziali:

  • Generalità dei soci
  • Denominazione e sede dello stabilimento della s.p.a.
  • Oggetto sociale
  • Capitale sociale (che deve essere anche versato)
  • Numero e valore delle azioni
  • Beni o crediti conferiti
  • Modello di amministrazione adottato
  • Eventuali criteri per la ripartizione dell’utile o benefici per i fondatori
  • Nomina di amministratori e sindaci
  • Durata del contratto

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE:

  • Capitale sociale non inferiore a 120000 euro ( di più per alcune leggi speciali ex T.U.B) ed interamente sottoscritto
  • Almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere già versato (100% se il socio è unico)
  • Che ci siano, se necessario, le eventuali autorizzazioni per l’oggetto sociale.

PRIMA DELL’ISCRIZIONE: per le operazioni concluse, rispondono in solido e illimitatamente, coloro che le hanno compiute ed i soci, perciò se il contratto è nullo l’effetto è solo interno.

DOPO L’ISCRIZIONE: sussiste la nullità per: mancato atto pubblico, illiceità dell’oggetto, mancanza completa di alcuni elementi essenziali dell’atto.se l nullità sussiste gli effetti sono: lo scioglimento della società, ma gli atti compiti vs i terzi rimangono validi per la società quindi non si possono liberare le somme versate prima di aver soddisfatto i creditori. I vizi di nullità sono sanzionabili prima della sentenza.

S.P.A. UNIPERSONALE: l’atto costitutivo viene stipulato come atto unilaterale. Deve avvenire:

  • Il versamento totale del capitale sottoscritto
  • I dati del socio devono essere iscritti nel registro delle imprese
  • La responsabilità è illimitata se: non ha versato la totalità del capitale, o non ha depositato l’atto comprensivo dei suoi dati e in maniera conforme, nel registro delle imprese. E cmq l’unico socio rimane il responsabile per le obbligazioni assunte prima di sanare i vizi.

PATRIMONI DESTINATI: invece di creare una società distinta per un determinato affare, si destina un apposito patrimonio a tale scopo all’interno del patrimonio della società, e questo si fa: tramite capitale di rischio o capitale di prestito collegati solo ed esclusivamente a dato affare.

Se è capitale di rischio: deve essere max. il 10% del patrimonio netto della società, deve essere approvato a maggioranza assoluta dall’assemblea, si deve iscrivere nel registro delle imprese e l’ambito di applicazione (l’affare) deve esser certo nel verificarsi; di fatti ogni atto deve specificare il vincolo di destinazione . I cruori hanno 60 giorni di tempo per fare opposizioni alla società. Inoltre c’è l’obbligo di tenere scritture contabili e bilanci separati, o addirittura con apposite assemblee separate se il patrimonio destinato è costituito con un’apposita emissione azionaria.

Se, invece, il capitale è di prestito: riguarda l’ottenimento di un finanziamento collegato ad uno specifico affare (in realtà rientrano in questa categoria anche i finanziamenti misti o garantiti dall’intero patrimonio netto, a seconda di come si configura i contratto). Anche qui si deve tenere una contabilità separata, ed il contratto deve essere depositato nel registro delle imprese.

CONFERIMENTI:

  • In denaro: il 25% deve essere versato al momento della costituzione (il 100% se il socio è unico). Il resto può essere richiamato in ogni momento dagli amministratori; se un azionista vende la sua parte senza aver versato il dovuto, ne risponde in solido con l’acquirente. E cmq se il socio non versa non può votare e le azioni in suo possesso vengono offerte: ai soci in primis, poi a terzi, oppure annullate, ed in questa terza opzione, il socio viene escluso dalla compagine.
  • In beni o crediti (ma non in servizi o opera): la consegna deve avvenire l momento della sottoscrizione, e per beni si intende sia quelli in godimento (ex: locazione) sia quelli immateriale (ex: brevetto). I beni ovviamente devo essere sottoposti ad un processo di valutazione che si divide in due fasi: 1) relazione di stima di un esperto del tribunale, 2) verifica della stima degli amministratori e, se la differenza (val diminuito) è maggiore di un quinto rispetto a quella iniziale le possibilità sono tre: annullare le azioni per importo pari alla differenza, versare la differenza in denaro, il socio recede riprendendosi il bene.

Per evitare una falsa sottoscrizione non versata e poi compensata da una cessione di beni dal valore incerto c’è l’obbligo di autorizzazione dell’assemblea degli azionisti o degli amministratori per gli acquisti non ordinari (che non sono quindi merci) che superino il valore pari a un decimo del capitale sociale. Sussiste inoltre l’obbligo di perizi indipendente.

PRESTAZIONI ACCESSORIE: oltre al conferimento l’azionista può essere obbligato a svolgere una data prestazione accessoria. Inoltre il trasferimento per conferimento può essere effettuato solo col consenso degli amministratori.

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