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lunedì 18 maggio 2009

L’impresa collettiva e le società

Il concetto di impresa collettiva contrapposto alla società ci fa capire che la società non è l’unica forma di impresa collettiva e che acquistano importanza crescente un terzo settore, vale a dire il no-profit (organizzazioni no-profit, c.d. o.n.l.u.s. – che possono organizzare imprese senza scopo di lucro).

Le imprese private e lo Stato non possono intervenire, oltre certi limiti, nell’economia e pertanto è lasciato spazio alle onlus. Le imprese a scopo di utilità sociale nascono negli u.s.a. e si sono sviluppate anche in Europa.

Le associazioni e le fondazioni non sono società e possono gestire imprese.

La società si distingue per essere a scopo di lucro. L’art. 2247 c.c. prevede lo scopo di lucro; che rappresenta il tratto saliente.

Lucro soggettivo ed oggettivo: nelle società esistono entrambe i tipi di lucro.

Il solo lucro oggettivo significa tendere a realizzare avanzi di gestione: ciò si verifica anche nelle associazioni e nelle fondazioni.

Il lucro soggettivo consiste nella volontà di dividere tra i soci l’utile realizzato (c.d. dividendo) interesse al profitto.

L’intento al profitto è caratteristica tipica delle società.

La società deve distinguersi dalla comunione.

Nella società si mettono insieme beni per realizzare utili.

La comunione (destinata a scopo di godimento – es: abitare (o locare) l’immobile - o rendita) è regolata dalle norme sulla comunione.

La società da luogo ad una separazione del patrimonio della società da quella dei soci; ciò non accade nella comunione.

Negli eredi dell’imprenditore si costituisce una società o una comunione? Si deve guardare in concreto a ciò che i figli fanno. Se danno in locazione l’azienda saranno comproprietari. Se continuano nell’attività del de cuius si costituirà il rapporto di società anche se non hanno costituito la società e si tratterà di una società di fatto.

Le società immobiliari di comodo si comportano come società ma hanno ad oggetto l’attività di godimento (a scopo di creare un patrimonio separato). Lo statuto enuncia un oggetto economico, ma di fatto l’attività economica manca e si svolge un mero godimento. Tutti i tentativi di arginare tale fenomeno sono rimasti nel nulla. La giurisprudenza ha dato una risposta con alcune pronunce della s.c. stabilendo che si deve dequalificare il contratto da società a godimento.

Le società di fatto.

L’equivoco è quello di credere che questa fosse un tipo di società; spesso le camere di commercio registrano le società di fatto.

In realtà la società di fatto è un modo di costituirsi della società, attraverso comportamenti concludenti. La maggior parte delle volte le società di fatto è una s.n.c. se ha per oggetto attività commerciali, o società semplice se l’attività è agricola.

La formula società di fatto indica erroneamente la società occulta o apparente.

La società.

La società occulta ricorre quando dietro all’imprenditore individuale si cela un altro imprenditore (socio); dunque per la società non è necessaria la esteriorizzazione della società. Non si può escludere che la società occulta sia una società di fatto, in quanto il curatore fallimentare può scoprire, tra le carte del fallito, l’atto costitutivo della società.

Società apparente.

Si intende quel rapporto di società esteriorizzato, ma che tra i soci non esiste. Altro non è che una società simulata. La giurisprudenza equipara le società apparenti a quelle regolarmente costituite, perché l’accordo di simulazione non può essere opposto ai terzi di buona fede.

Nei gruppi di società si assiste alla scomposizione tra la direzione e la funzione operativa. Le holding assolvono alla funzione di direzione strategica dell’impresa ed una moltitudine di imprese che rispondono al controllo della holding. L’impresa è unica a fronte della pluralità di società

Il fenomeno dell’impresa collettiva può essere complessa o molto semplice.

Dunque, collettiva può non essere impresa (onlus) e l’impresa può essere rappresentata da una pluralità di società.

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