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martedì 26 maggio 2009

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)

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La disciplina è molto simile a quella delle s.n.c. con la distinzione tra socio accomandatario illimitatamente responsabile e socio accomandante con responsabilità limitata al patrimonio conferito.

COSTITUZIONE: avviene tramite l’iscrizione nel registro delle imprese (altrimenti è una s.a.s. irregolare, con la stessa disciplina delle s.n.c irregolari, fatta salva la distinzione tra soci accomandanti e accomandatari che permane); contestualmente nell’atto costitutivo si distinguono i soci (accomandanti vs accomandatari); nella ragione sociale sono presenti i nomi ei soli soci accomandatari, altrimenti il socio accomandante risponderà illimitatamente.

AMMINISTRZIONE: sussiste, come scritto sopra, il divieto di immistione, ovvero il divieto per i soci accomandanti di veder comparire il loro nome nella ragione sociale; essi tuttavia hanno il diritto di approvare il bilancio, mentre per quanto riguarda gli amministratori, questi vengono eletti con l’unanimità dei soci accomandatari e la maggioranza dei soci accomandanti.

RAPPRESENTANZA: c’è la possibilità di procura speciale (non generale) per i soci accomandanti (ma mai nella S.A.S. irregolare).

TRASFERIMETO DELLE QUOTE DEL SOCIO:

  • Accomandante: votazione con maggioranza del capitale sociale
  • Accomandatario: ci deve essere, nella votazione, l’unanimità di tutti i soci (sia accomandanti che accomandatari) come nelle s.n.c.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’: il procedimento è lo stesso delle s.n.c., ma i creditori tardivi dopo la liquidazione potranno rifarsi illimitatamente sui soci accomandatari e limitatamente alla quota liquidata sugli accomandanti .inoltre, se per esempio rimangono solo i soci accomandanti o solo i soci accomandatari, si può nominare un amministratore provvisorio non responsabile.

Nei prossimi giorni analizzerò le società di capitali; a presto e buona lettura.

Justice81

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