Benvenuti!!!

Questo blog vuole proporvi una raccolta di notizie il più aggiornata possibile, riguardanti temi giuridici di attualità, difesa consumatori, politica ecc.....

Con questo piccolo spazio, vorrei cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni che giornalmente ruotano attorno a noi, filtrando quelle che però possono avere i maggiori risvolti in campo giuridico, e permettere a Voi navigatori di poter commentare, così da creare una piccola community di dialogo.

Buona lettura

Saluti Justice81

Ps: A fianco potete ricercare tutti gli argomenti trattati in questo blog grazie ad una ricerca indicizzata; non dovete fare altro che immettere la parola o le parole chiavi che vi interessano. Grazie a Google ho poi aggiunto anche un piccolo motore di ricerca studiato appositamente per poter navigare nel vasto mondo del web ma con dei criteri di ricerca personalizzati. Buona navigazione

venerdì 15 maggio 2009

Concetto di imprenditore

Art.2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Vediamo meglio cosa si intende per "colui che esercita professionalmente"

PROFESSIONALMENTE cioè in modo stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica

ATTIVITà ECONOMICA come creatrice di nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità)
Lo scopo di lucro lo troviamo ad esempio nelle società mentre non è presente nelle associazioni e fondazioni, ma non per questo l'attività di queste ultime non viene vista come attività di impresa.
Infatti non è necessario lo scopo di lucro ma è necessaria una obiettiva economicità della attività esercitata intesa come svolgimento di una attività di impresa che tenda al pareggio di bilancio.

ORGANIZZATA l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi.
Impresa senza organizzazione: artigiano o lavoratore autonomo
Organizzazione senza impresa: libero professionista (art. 2238)

Il libero professionista non è considerato dal nostro codice civile come Imprenditore, ma diverse disposizioni di diritto comunitario come ad esempio la disciplina dell'Antitrust sostengono sia anch'esso un'imprenditore.
L'antitrust italiana infatti al comma 4 dell'art.1 che mira a reprimere ogni diffamazione della libera concorrenza, dice che le categorie da prendere in considerazione sono quelle delle disposizioni comunitarie, coinvolgendo così la figura del professionista intellettuale come imprenditore.

Nessun commento:

Posta un commento