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Questo blog vuole proporvi una raccolta di notizie il più aggiornata possibile, riguardanti temi giuridici di attualità, difesa consumatori, politica ecc.....

Con questo piccolo spazio, vorrei cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni che giornalmente ruotano attorno a noi, filtrando quelle che però possono avere i maggiori risvolti in campo giuridico, e permettere a Voi navigatori di poter commentare, così da creare una piccola community di dialogo.

Buona lettura

Saluti Justice81

Ps: A fianco potete ricercare tutti gli argomenti trattati in questo blog grazie ad una ricerca indicizzata; non dovete fare altro che immettere la parola o le parole chiavi che vi interessano. Grazie a Google ho poi aggiunto anche un piccolo motore di ricerca studiato appositamente per poter navigare nel vasto mondo del web ma con dei criteri di ricerca personalizzati. Buona navigazione

giovedì 20 ottobre 2011

Amanda picchiata dalla polizia ma anche lei ha fatto degli errori

Parla Kurt, il padre della giovane americana dichiarata innocente nel processo d'appello per l'uccisione di Meredith Kercher. "Dopo il delitto le avevamo detto di tornare a casa e lei non ha voluto" dal nostro inviato ANGELO AQUARO Amanda Knox con il padre Kurt - Per tirare fuori sua figlia dall'incubo si è indebitato "per una cifra da sette zeri e passa". Ma ora che quell'orrore è finito - e lui, confessa, è ormai "finanziariamente dissestato" - si è finalmente convinto della verità. Un classico di qui: "Follow the money". Seguite la pista del denaro. "Sì" dice Curt Knox sul portico della casa di Arbor Height dove ancora sventola lo striscione "Bentornata": "Amanda ha pagato per una questione di soldi". Signor Knox, che cosa c'entra il denaro in questa storia? "Amanda non è mai stata così terrorizzata come durante quell'interrogatorio con la polizia italiana. Amanda è stata picchiata. Alla fine l'ha riconosciuto pure quel procuratore di cui preferirei non fare il nome: nell'ultima arringa ha detto che poteva essere stata in qualche modo urtata. La verità è che volevano semplicemente terrorizzarla". Sta parlando di persecuzione? "Sto dicendo che sulla polizia c'è stata una pressione tremenda per trovare comunque un colpevole. E lei era il personaggio ideale per realizzare quella loro teoria. Venduta subito alla stampa". Ma che c'entra il denaro? "Una città come Perugia non poteva permettersi quella terribile pubblicità. Immaginate il terrore delle centinaia di migliaia di genitori che spediscono i figli laggiù. Immaginate che cosa può significare economicamente per quella città. Lì gli studenti sono tutto. Amanda sarebbe potuta andare a Roma e aveva deciso di fermarsi lì solo tre mesi per trovare maggiore concentrazione. Una città del genere non può permettersi di perdere la propria immagine così". Amanda vittima del bisogno di trovare un colpevole. Amanda protagonista perfetta di quella teoria: anche troppo. Non le rimprovera niente? Nessun errore? "Non so se possiamo parlare di errori. Però." Però? "La terminologia. Le parole usate. Il linguaggio del corpo. Perfino quell'sms spedito a Patrick Lumumba: 'Ci vediamo'. Diciamo che Amanda è stata un po' troppo naive. Sì, ingenua. Ha peccato di percezione. In fondo aveva solo vent'anni: e nei suoi comportamenti non si rendeva conto delle profonde differenze culturali tra Italia e America". Si riferisce ai sorrisi in aula? Allo show con la maglietta "All You Need Is Love?". "Anche molto prima del processo: durante l'inchiesta. Subito dopo il delitto le avevamo detto: torna. E lei: ma no. Anche il suo rapporto con la polizia. Lei è stata educata a essere collaborativa: civicamente responsabile. Come usa qui. Il rispetto del vigile del fuoco. Del poliziotto. Un sorriso per tutti. E il sorriso è sempre stata la sua arma. Tutto questo è stato utilizzato per costruirle addosso quel personaggio che non era. La party girl: ma qui non aveva neppure l'età per andare al bar. E poi quelle forzature della procura. Come nel caso del messaggino a Lumumba". "Ci vediamo dopo". "Appunto: ma in inglese "See you later" non è mica la certezza di un appuntamento. È un saluto: ci si vede. Come si fa a considerarlo una prova di un'intesa? Per fortuna alla fine la giustizia italiana ha dimostrato che il vostro sistema funziona". Sua moglie Cassandra dice che la prima notte a casa Amanda "è sprofondata a letto come una bimba". Preoccupato per come reagirà? Avrete bisogno di uno psicologo. "Vedremo.È una ragazza forte. Ma ora tutto il nostro focus è su questo: farle riconquistare una vita normale. Tante piccole cose che a noi sembrano semplici: passeggiare sull'erba, rivedere gli amici, fare il barbecue". Si sono già risentiti con Raffaele Sollecito? "Posso solo dire che Raffaele prima o poi verrà a trovarci qui". E voi ricambierete tornando in Italia? "Le prime parole che Amanda ha detto all'aeroporto sono state eccezionali: mi devo ricordare di parlare in inglese... Adora l'Italia. E prima o poi ci torneremo". Ha portato con sé qualche libro? Degli oggetti? "Qualche libro? Abbiamo spedito delle casse di roba. Di tutto. Comprese quelle tantissime lettere di sostegno ricevute in carcere". C'è già chi parla dei milioni di dollari che potrebbe ottenere raccontando la sua storia. C'è qualche accordo? "Nessuno. Ma non è questo il momento. Amanda deve riprendere gli studi. Sì, continuare a studiare anche l'italiano. E soprattutto ha bisogno di ritrovare la sua vita interrotta. Anche per questo abbiamo deciso di trascorrere i primi tempi in famiglia. Le prime persone che ha voluto rivedere sono le sue cuginette: l'ultima volta avevano appena un anno. Si deve riabituare alla vita". E alla sua mamma e al suo papà. "Qui nello stato di Washington ci sono due riti di passaggio. La patente a 18 anni. E a 21 la prima bicchierata. Voglio prendermi Amanda e restituirle anche questo rito che le era stato rubato. A che età cominciate in Italia?". (06 ottobre 2011). Post pubblicato da "La Repubblica.it"

Assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito

La Corte d'assise d'appello di Perugia la sera del 3 ottobre 2011, dopo undici ore di camera di consiglio, ha pronunciato la sua sentenza. Amanda Knox e Raffaele Sollecito, condannati in primo grado a 26 e 25 anni di reclusione (leggi la notizia) per l'omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher uccisa il primo novembre del 2007, sono stati assolti. Amanda e Raffaele liberi, assolti con formula piena - il video Amanda Knox, il verdetto finale: 'Sono innocente' - il video La Corte, presieduta dal giudice Claudio Petrillo Hallmann, ha accolto tutte le obiezioni sollevate dalla difesa e si è fidata degli ultimi periti super partes i quali hanno messo in discussione i test genetici, effettuati sul coltello e sul gancetto del reggiseno di Meredith, su cui si basava la sentenza di primo grado. Il delitto di Perugia vede dunque un solo condannato: Rudy Guedé, per lui 16 anni di carcere in via definitiva. La notizia dell'assoluzione di Amanda e Raffaele, anche se ha suscitato molte polemiche e duri commenti, non è stata un fulmine a ciel sereno. In molti se lo aspettavano. L'enorme attenzione mediatica sul processo, la guerra di perizie in seguito alla quale la posizione dei due imputati si era alleggerita. Tutto sembra aver contribuito a spianare la strada verso l'assoluzione. La Knox e Sollecito ieri hanno parlato davanti ai giudici. Lei è apparsa più tesa, lui più tranquillo. Ma entrambi non hanno celato l'esultanza alla lettura della sentenza che ha ribaltato il verdetto di primo grado sull'omicidio della studentessa britannica avvenuto ormai quattro anni fa. La Knox si è lasciata andare in un pianto a dirotto, Sollecito ha abbracciato a lungo il suo avvocato, Giulia Bongiorno. Ma fuori dal tribunale è esplosa un'aspra contestazione. Nei confronti dei giudici e degli avvocati si sono levate le grida: 'Vergogna, bastardi, venduti'. Per Amanda e Raffaele assoluzione con formula piena 'per non aver commesso il fatto'. Secondo i giudici non sono stati loro ad uccidere Meredith. La Knox è stata riconosciuta colpevole solo di calunnia nei confonti di Patrick Lumumba e per questo condannata a tre anni di reclusione, già scontati. Dopo quattro anni di detenzione i due ragazzi sono tornati in libertà. E oggi Amanda a bordo di un jet privato ritorna negli Stati Uniti. Per l'accusa quella pronunciata dai giudici della Corte d'assise d'appello di Perugia è stata una sentenza ingiusta. Il pm Giuliano Mignini, il magistrato che ha coordinato dall'inizio le indagini della polizia, ha così commentato: 'Sono certo che la Cassazione farà giustizia della sentenza di questa sera'. Aggiungendo: 'E' stata una Caporetto dell'informazione. Mai visto una tale pressione mediatica, non si può andare avanti così'. A un'ora dalla sentenza ha parlato la famiglia di Meredith. Questo il commento rilasciato: 'Rispettiamo la decisione dei giudici ma non comprendiamo come sia stato possibile modificare completamente la decisione del primo grado'.

sabato 24 settembre 2011

Sollecito e Knox: accusa chiede ergastolo

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PERUGIA  - La condanna all'ergastolo di Raffaele Sollecito e di Amanda Knox perché ritenuti responsabili dell'omicidio di Meredith Kercher è stata chiesta dai pg al termine della loro requisitoria nel processo d'appello che si sta svolgendo a Perugia.
I magistrati dell'accusa hanno anche chiesto, in alternativa, alla Corte di secondo grado una perizia su una traccia genetica sul coltello. In primo grado la Knox (accusata anche di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba) e Sollecito sono stati condannati a 26 e 25 anni di reclusione che stanno scontando in carcere. Entrambi si proclamano innocenti. La procura generale - rappresentata in aula da Giancarlo Costagliola, Manuela Comodi e Giuliano Mignini - ha chiesto, appellando la sentenza di primo grado, il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'esclusione delle attenuanti generiche ai due imputati. Lunedì cominceranno le arringhe delle parti civili, tra le quali i legali della famiglia Kercher, poi il giorno successivo prenderanno la parola le difese. Prima quella di Sollecito e quindi la Knox.
La sentenza è attesa all'inizio di ottobre. Per l'omicidio Kercher è già stato definitivamente condannato a 16 anni di reclusione, con il rito abbreviato, Rudy Guede. Anche lui, detenuto, si proclama estraneo all'omicidio della studentessa inglese uccisa a Perugia la sera del primo novembre del 2007.
PM, IMPUTATI HANNO UCCISO PER NULLA - Raffaele Sollecito e Amanda Knox, insieme a Rudy Guede, "hanno ucciso per nulla" Meredith Kercher. Lo ha sottolineato il pm Manuela Comodi nella parte finale della sua requisitoria davanti alla Corte d'assise d'appello di Perugia. In particolare, nella parte in cui ha sollecitato il riconoscimento dell'aggravante dei futili a carico dei due giovani.
"La sentenza di primo grado - ha sottolineato la Comodi - ha dato conto della progressione di violenza che ha caratterizzato l'azione degli imputati. Prima la violenza sessuale, in adesione agli istinti di Guede. Poi quella fisica sospinta fino alla soppressione della vita di Meredith che tentava di resistere agli approcci sessuali". Il pm ha parlato della "scelta del male fatta per soddisfare bassi e riprovevoli istinti che è poi l'essenza dell'aggettivo 'futile' che significa proprio 'banale, inutile'". "E se, quindi, vi diranno, come è già stato detto, che questo è un delitto senza movente - ha sottolineato la Comodi -, sarà la prova della futilità dei motivi per cui una ragazza poco più che ventenne è stata sgozzata nella sua camera; sarà la prova della assoluta inspiegabilità della condotta criminosa; sarà la prova della estrema pericolosità sociale degli imputati".
Amanda Knox e Raffaele Sollecito "meritano l'ergastolo" perché il fatto loro contestato "é gravissimo e deve trovare giustizia". A dirlo ai giornalisti è stata il pm Manuela Comodi lasciando l'aula dove si è svolto il processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher. "Credo che l'Ufficio della procura generale - ha aggiunto il magistrato - sia riuscito a ricostruire l'intero processo di primo grado e tutte le prove a carico degli imputati. Siamo soddisfatti. Il ragionevole dubbio? Per me - ha concluso la Comodi - non c' è mai stato".
BONGIORNO, PER RAFFAELE SERENITA' SUA INNOCENZA - Raffaele Sollecito è "forte della serenità della sua assoluta innocenza": a dirlo è il suo difensore l'avvocato Giulia Bongiorno durante una pausa del processo in corso a Perugia. "Ascolta con attenzione - ha aggiunto il legale - ed è rimasto sorpreso perché non avendo esperienza giudiziaria riteneva che dopo la perizia ci sarebbe stato da parte dei pm una presa d'atto dell'evidenza e cioé della non attribuibilità a lui del Dna". "Questo è un processo - ha sostenuto ancora l'avvocato Bongiorno - che si fondava esclusivamente sulla cosiddetta prova scientifica, come ben sa chi l'ha seguito, e cioé sulla attribuibilità del dna a Sollecito e ad Amanda Knox. La perizia é stata assolutamente puntualissima e dimostra c' è Dna e Dna. Quando è poco ed è misto non è affidabile. E' stata data massima affidabilità a un Dna che invece andava cestinato e dichiarato immediatamente inutilizzabile. Se si persevera si va contro l'evidenza". "Ascoltando la dottoressa Comodi - ha detto ancora la Bongiorno - mi è sembrato che oggi ci fosse una requisitoria oltre che contro gli imputati anche contro i periti. Credo che l'eccessiva personalizzazione non sia accettabile".

'AMANDA IMPUGNAVA COLTELLO DELITTO'
- Amanda Knox impugnava il coltello con il quale - secondo l'accusa - venne uccisa Meredith Kercher. Lo ha sostenuto il pm Manuela Comodi nella sua requisitoria del processo d'appello in corso a Perugia. In particolare il pubblico ministero ha fatto riferimento alle tracce di Dna trovate dalla polizia scientifica sulla lama e vicino all'impugnatura del coltello stesso, attribuite a Meredith Kercher e alla studentessa americana. Risultati ritenuti non attendibili dai periti della Corte ma difesi dal magistrato che si sta soffermando sull'argomento. Secondo la Comodi è provata anche la presenza del Dna di Raffaele Sollecito e della Kercher sul gancetto di reggiseno della vittima. Lasciato dal giovane pugliese - ha sostenuto il pm - "mentre toglieva con violenza l'indumento". "Ma anche a non volere considerare validi questi elementi - ha sottolineato la Comodi - le tracce di sangue misto di Amanda e Meredith in bagno, l'impronta del piede insanguinato di Sollecito su un tappetino e quelle di Amanda e Raffaele sul corridoio permettono di affermare la presenza degli imputati nella casa del delitto e quindi la loro responsabilità". Fonte: Ansa.it

martedì 20 settembre 2011

Assegno nucleo familiare: i limiti di reddito e gli importi nel periodo dal 1.7.2011 al 30.6.2012

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno  2009 e l'anno 2010 è risultata pari all’1,6%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011 con il predetto indice. Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Articolo tratto da: LaPrevidenza.it, 20/09/2011

Le relative tabelle sono allegate.

Documenti:


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1.xls


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 11 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 11 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 12 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 13.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 14 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 15 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 16.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 19.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 20A.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 20B.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 21A.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 21B.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 21C.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 21D.pdf

mercoledì 14 settembre 2011

Assegno di mantenimento e nuova famiglia di fatto. La rilevanza giuridica delle nuove scelte di vita del coniuge destinatario dell'assegno di mantenimento

La disciplina dei rapporti economici tra ex coniugi è stata di recente interessata da un’importante pronuncia del Giudice di legittimità che sembra chiarire, piuttosto che innovare, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di relazione tra “mera convivenza” e “diritto all’assegno di mantenimento”. La Suprema Corte, infatti, applicando più o meno volontariamente ed in modo implicito il criterio della ragionevolezza, corollario del più generale principio di eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost. , ha deciso con la sentenza 11 Agosto 2011, n. 17195 di distinguere all’interno dei cosiddetti rapporti di fatto quelli dotati dei crismi della stabilità e della costanza, vale a dire quelli caratterizzati dall’“arricchimento e potenziamento reciproco della persona dei conviventi” e dalla “trasmissione di valori educativi ai figli” , ricollegando a queste ultime ipotesi conseguenze giuridiche diverse da quelle riconosciute alla più ampia categoria di appartenenza; lungi dal costituire un riconoscimento giuridico delle cosiddette famiglie di fatto, il decisum dell’organo giudiziale con funzioni nomofilattiche ha inteso attribuire un peso specifico notevole alle convivenze more uxorio sensibilmente radicate e realizzate successivamente alla cessazione del legittimo matrimonio, nel senso di ritenere queste tali da far venir meno la connessione tra il parametro dell’adeguatezza dei mezzi di sussistenza attuali del partner “debole” ed il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, “e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile” . La sentenza in esame ha espresso, dunque, il seguente principio di diritto: “In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto”.... Articolo Dott. Gianluca Ludovici, tratto da: LaPrevidenza.it, 13/09/2011 Documenti: • assegno_mantenimento_ludovici.htmlASSEGNO DI MANTENIMENTO E NUOVA FAMIGLIA DI FATTO.pdf

venerdì 29 luglio 2011

Il costo della politica

Per “legislatura”, nel diritto costituzionale, s’intende il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare (5 anni) per ciascuna Camera, ad eccezione dello scioglimento anticipato (art. 88 Cost.), o proroga in caso di guerra (art. 60 Cost.). L'art. 61 comma II della Costituzione prevede la prorogatio dei poteri (e non della durata in carica) di ciascuna Camera in casi eccezionali, per il tempo indispensabile all'insediamento delle nuove Camere, un procrastinarsi di poteri inerenti l'ordinaria amministrazione.

Per “sessioni”: orari continuati di lavoro delle Camere inseriti tra una convocazione e l'aggiornamento dei lavori.

Per “sedute”: le singole riunioni delle Camere. Ogni sessione consta di più sedute.

Dopo due anni e 6 mesi e un giorno di legislatura i Parlamentari acquisiscono il diritto ad una pensione vitalizia

Numerosi sono poi i benefit: aerei gratis, treni gratis, autostrade gratis, stadio gratis, musei gratis, viaggi all’estero telefono gratis, fotocopie gratis, corsi di lingue gratis; perfino gli occhiali sono gratis. Senza contare le polizze assicurative e il trattamento di fine mandato.

Vediamo più nel dettaglio:

. Stipendio o indennità. (prevista dalla Costituzione all’art. 69, è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. È fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Tale misura è stata rideterminata in riduzione dall’art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) Dal sito del Parlamento).

12 mensilità. L’importo mensile: euro 11.190,89 euro, lordo. (Cifra ridotta del 10% dopo la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 17 gennaio 2006) netto è di 5.419,46 euro.

- diaria per spese di soggiorno a Roma: mensilmente è di euro 4.003,11 al netto. (“sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965. La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.”) Dal sito del Parlamento

- Rimborso forfettario dei costi per relazioni inerenti al rapporto tra eletto ed elettori: quota mensile 4.190 euro al netto. Tale cifra viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza. Ai deputati non è previsto il rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.

- Rimborso forfettario trimestrale per costi accessori e di viaggio per i trasferimenti dalla residenza all’aeroporto ( trasferimenti da casa allo scalo aereo più vicino - e da Roma-Fiumicino a Montecitorio; i deputati usufruiscono gratuitamente di tessere per gli aerei, treni etc; anche per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale). L’importo forfettario trimestrale ammonta ad euro 3.323,70 al netto ( 1.107,9 euro al mese), per il deputato che deve raggiungere lo scalo aereo più vicino alla propria residenza e percorre fino a 100 km; percepisce euro 3.995,10 ( 1.331,7 euro al mese), se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

- Rimborso forfettario annuale per spese di trasporto all’estero: euro 3.100,00 al netto ( 258,33 euro al mese). I deputati, se per ragioni di studio o connesse all’attività parlamentare si recano in Paesi stranieri, vengono rimborsati.

- Rimborso forfettario annuale per spese telefoniche: euro 3.098,74 al netto ( 258,22 euro al mese).

- Assegno di fine legislatura (Tfr), quindi non al compimento dei 65 anni, ma appena cessato l’incarico – rata unica: euro 44.763,56 al netto, tale cifra – in unico pagamento a termine mandato - si ricava dal calcolo : euro 8.952,712 al netto, uguale all’80 per cento dello stipendio mensile lordo (lordo euro 11.190,89), x 5 anni ( ogni numero di anni del mandato o frazione superiore ai sei mesi).

- Assegno vitalizio e reversibile cioè pensione (previsto da un apposito Regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997). L’importo mensile ( con almeno 30 mesi di attivita’ parlamentare ed esigibile dal 65° anno di età) varia da un minimo mensile di 2.797 euro al netto ad un massimo mensile di 8.952.712 euro al netto. La somma erogata per l’assegno al netto oscilla dal 25 per cento all’80 per cento dell’indennità parlamentare al lordo, (11.190,89 euro, al lordo ), in base al numero di anni di servisio nella carica parlamentare.

- Rimborso sanitario: esiste un tariffario alquanto prodigo che eroga rimborsi minimi dell’80 per cento per spese sanitarie presso strutture private sino ad arrivare alla refusione totale delle somme spese nel campo sanitario per coloro che hanno portato al termine una legislatura. Per ottenere questi rimborsi sanitari ogni deputato versa, nel fondo assistenziale sanitario integrativo, il 4,5 per cento del proprio “stipendio” o indennità lorda, cioè 503,59 euro, al fine di poter usufruire delle agevolazioni erogate dal “tariffario”.

- PORTABORSE circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare)

- RIMBORSO SPESE AFFITTO circa Euro 2.900,00 al mese

- INDENNITA' DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00)

TUTTI ESENTASSE

- Benefits:

1. TESSERA DEL CINEMA gratis

2. TESSERA TEATRO gratis

3. PISCINE E PALESTRE gratis

4. TESSERA AUTOBUS - METROPOLITANA gratis

5. CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis

6. BIGLIETTI FERROVIARI: gratis

7. AUTO BLU CON AUTISTA gratis

8. RISTORANTE spesso gratis o cifre irrisorie.

9. AEREO DI STATO: gratis

10. AMBASCIATE: gratis

11. ASSICURAZIONE INFORTUNI: gratis

12. ASSICURAZIONE MORTE: gratis

13. RISTORANTE: gratis

14. TELEFONI : gratis

14. COLORO CHE HANNO RICOPERTO l’ incarico di Presidente della Repubblica, del Senato o della Camera. (Es: la sig.ra Pivetti usufruisce gratis di: un ufficio, una segretaria, l'auto blu ed una scorta sempre al suo servizio).


Il team politico ha un costo 1 Miliardo e 255 Milioni di EURO circa.

Nel contesto Europeo, l’Italia batte tutti con stipendio medio mensile di 11.703 euro lordi, seguita dal Parlamento europeo con 7.956 euro, dalla Germania con 7.668, dalla Francia con 7.100 e dalla Gran Bretagna con 6.350. Sono emolumenti che detratte le tasse scendono a 5.677 euro netti per i francesi, con oscillazioni negli altri paesi in proporzione alle tasse (in Germania diversi da regione a regione) e a 5.500 euro per gli italiani.

http://legxv.camera.it/deputatism/4385/documentotesto.asp


Articolo della Dott. Mariagabriella Corbi tratto da: La Previdenza.it

Multe: se la notifica avviene in ritardo si esclude la necessità di indicare il conducente

Si apprende dalla sentenza impugnata - e in parte dal ricorso - che il 6 settembre 2005 veniva accertata dalla Polizia Municipale di Trieste un'infrazione stradale commessa dal conducente di un veicolo di proprietà di S.K.. Il relativo verbale veniva notificato alla proprietaria del veicolo il 18 febbraio 2006, con l'invito a comunicare i dati di identità e di patente di guida dell'effettivo trasgressore. La S. provvedeva al pagamento della sanzione per l'infrazione contestata. Con raccomandata spedita il 5 maggio 2006 (pur se datata 20 aprile 2006, cfr sentenza d'appello, pag. 3, terzultimo rigo) comunicava di non essere in grado di fornire i dati richiesti per le seguenti ragioni: a) perché la contestazione era pervenuta cinque mesi dopo la notifica del verbale relativo alla prima violazione; b) perché era cittadina austriaca che si trovava all'epoca del fatto presso la famiglia di origine; c) perché coniugata con un avvocato italiano al quale aveva lasciato in uso il veicolo per le esigenze di lui e degli altri professionisti dello studio legale. Il 25 settembre 2006 veniva notificato alla S. verbale di contestazione "elevato l'8 settembre 2006", relativo alla violazione commessa con la mancata positiva risposta all'invito a comunicare i dati del conducente effettivo trasgressore. L'opposizione proposta a questa sanzione con atto del 26 ottobre 2006 veniva respinta dal giudice di pace di Trieste il 23 gennaio 2007. L'appello della opponente, che ribadiva le tesi circa la non addebitabilità della omissione e l'incostituzionalità della pretesa, veniva rigettato dal tribunale di Trieste il 4 novembre 2008, con sentenza notificata il 21 novembre successivo. Il giudice d'appello riteneva che la ricorrente non aveva ottemperato all'invito a comunicare nel termine di legge i dati richiestole, perché, pur prescindendo dalla idoneità della comunicazione di mancata identificazione del conducente, la comunicazione stessa era avvenuta fuori termine, essendo stata eseguita il 5 maggio 2006 e non entro il venti marzo 2006, allo scadere dei trenta giorni dalla data della notifica del primo verbale, avvenuta, come detto, il 18 febbraio. Escludeva poi la sussistenza di un giustificato motivo dell'omissione. La S. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, al quale il Comune di Trieste ha resistito con controricorso.

LaPrevidenza.it, 24/07/2011

venerdì 27 maggio 2011

Omicidio Sara Scazzi: Primo giorno in cella per zia Cosima.

Roma, 27 mag. (TMNews) - Oggi è il primo giorno di carcere per Cosima Serrano, ma anche il giorno degli sfoghi e dei commenti sull'ennesimo colpo di scena (questo atteso negli ultimi giorni) sul delitto di Avetrana. Cosima, zia di Sarah, ieri sera è finita in carcere con le accuse di concorso morale in omicidio volontario e soppressione di cadavere: secondo il gip ha assistito senza far nulla mentre la figlia, Sabrina, uccideva Sarah nell'abitazione di via Deledda (e non più nel garage, come invece era emerso sinora dagli atti giudiziari); quindi, dice ancora il giudice, madre e figlia quella mattina del 27 agosto si sono recate in contrada Mosca, per gettare il corpo di Sarah nella cisterna, dove poi quaranta giorni dopo fu ritrovato grazie alle indicazioni di Michele Misseri.

A fornire la nuova svolta nelle indagini sono stati i carabinieri del Ros, che hanno ricostruito il coinvolgimento di Cosima - e quello, fino a ieri non ipotizzato, di Sabrina anche nella soppressione del cadavere - da tabulati telefonici e intercettazioni ambientali.

E mentre il procuratore capo Franco Sebastio non ha chiuso a ulteriori sviluppi, spiegando che gli inquirenti continueranno "a lavorare per completare il mosaico di questa vicenda" sulla base di "nuovi elementi raccolti", la stessa Cosima in un colloquio sulla Stampa ha lasciato intendere che il suo arresto sia quasi dipeso dal fatto che "la gente ha deciso che sono una strega e vogliono bruciarmi, e per dare soddisfazione a tutti quelli che la pensano così adesso mi arrestano".

"Dicevano che mi avrebbero arrestato, che avrebbero perquisito casa, e io pensavo: 'Ma cosa devono cercare ancora'? Tutta questa gente che si ricorda cose non vere. La gente non ragiona, vuole scaricare la cattiveria su qualcuno. Adesso sono pronta - si è sgofata Cosima - forse è meglio che è successo perché aspettare che ti vengano a prendere giorno dopo giorno è una tortura".

"Un'assassina", la definisce così Concetta, mamma di Sarah, sorella di Cosima, sulla quale infatti si domandava "perchè mi dovrebbe tradire?". Intervistata dal TG5 Concetta ricorda che in ogni caso "la giustizia umana è inadempiente, purtroppo. Io spero sempre in quella divina, l'ho detto e lo ridico". Ora "sotto certi aspetti" ci siamo, "poi dobbiamo vedere in futuro".

sabato 26 febbraio 2011

“Trovato il cadavere di Yara". Il corpo era in una campagna del bergamasco

Yara è morta. Il suo cadavere è stato trovato in un campo tra Madone e Chignolo d'Isola, a una decina di chilometri da Brembate di Sopra, il paese in cui Yara viveva con la famiglia. Era abbandonato in un campo incolto, fra l'erba alta. Yara potrebbe essere stata abbandonata nel campo la stessa sera della scomparsa, il 26 novembre scorso: l'ipotesi sarebbe supportata dalle condizioni in cui è stato trovato il cadavere.

IL GIALLO- Yara era scomparsa il 26 novembre scorso. Ed è giallo su come il suo corpo possa essere arrivato in quel campo. C'è chi sostiene che possa essere stato portato lì addirittura in mattinata. Gli investigatori stanno ascoltando un testimone che dice di aver visto un'auto partire a tutta velocità dal sentiero dove è stato rinvenuto il corpo. Lo stato di decomposizione, però, sembra rendere insostenibile questa tesi: saranno gli accertamenti scientifici da eseguire nei prossimi giorni a confermarla o smentirla. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere delle ditte che si trovano non lontano dal luogo del ritrovamento. E Giovanni Valsecchi, capo della Protezione civile di Brembate, conferma che "la zona è stata perlustrata e controllata più volte in questi tre mesi". Alcuni testimoni comunque hanno riferito di aver saputo da altri (e quindi indirettamente) che un'auto è stata vista oggi sfrecciare in via Bedeschi, fermarsi per un attimo e poi ripartire. Sempre secondo le voci, una vettura sarebbe stata effettivamente trovata abbandonata nella zona, ma questo ulteriore particolare è stato smentito dagli inquirenti.

LA TESTIMONIANZA: "IL CORPO NON ERA QUI"- Luca Aresu, un giovane di Madone (bergamo) che ha partecipato tra novembre e dicembre alle ricerche di Yara con alcuni amici alpini e che spesso ha attraversato la zona dove oggi è stato trovato il cadavere della ragazza facendo jogging, esclude che il corpo sia rimasto lì per tre mesi. "E' una zona dove sono andato spesso a correre e che ho attraversato anche con il mio setter almeno un paio di volte. L'avremmo trovata diecimila volte. Tanta altra gente è passata di lì con i cani". Aresu definisce "remota" anche l'ipotesi che il corpo sia stato trasportato dal torrente Dordo che scorre nella zona di campagna dove è stato trovato il cadavere.

LA SCOPERTA-  A scoprire il corpo della tredicenne nascosto tra la fitta vegetazione del campo incolto, sarebbe stato un uomo che stava facendo volare un aereo da modellismo caduto proprio dove si trovava il cadavere. L'uomo ha immediatamente chiamato gli investigatori, che hanno identificato Yara con indosso i resti dei vestiti che aveva la sera della scomparsa. Anche l'apparecchio per ortodonzia insieme con l'abbigliamento, ha convinto gli investigatori di trovarsi di fronte al cadavere della ragazzina.

IL PRECEDENTE- Nella zona del ritrovamento, che è stata completamente transennata, ci sono molti capannoni, alcuni in costruzione, e il campo, molto esteso, si sviluppa proprio al termine degli edifici. L'area, in via Bedeschi, è la stessa in cui il 16 gennaio scorso era stato trovato il cadavere di un dominicano di 26 anni, ucciso probabilmente dopo una lite in discoteca.

YARA, IL DRAMMA A TRE MESI DALLA SCOMPARSA- Yara è scomparsa il 26 novembre scorso all'uscita del Palasport del paese in cui abitava. Di quel giorno si sa che è uscita da casa per andare nella palestra in cui solitamente si allenava nella sua disciplina, quella della ginnastica ritmica, per consegnare ad allievi e insegnanti uno stereo per lo spettacolo di danza. Pochi minuti e intorno alle 18,30 è uscita, per poi sparire nel nulla. Il suo cellulare dopo circa un quarto d'ora è già spento e di lei si sono perse completamente le tracce. Immediatamente si mette in moto la macchina investigativa, si sentono parenti, amici, conoscenti, frequentatori della palestra, ma non arriva alcun elemento utile alle indagini.
A nulla sembra portare anche la pista adombrata da un ragazzo della zona che dice di averla vista la sera della scomparsa parlare con due uomini vicino ad un'auto rossa. Enrico Tironi, questo il nome del giovane, verra' sentito ma la sua testimonianza ritenuta inattendibile. Le ricerche intanto continuano anche grazie all'ausilio di centinaia di volontari della zona che ogni giorno battono ogni sentiero, ogni campo e le rive del fiume Brembo senza sosta. Gli inquirenti concentrano le invastigazioni nella palestra ed in un vicino centro commerciale in costruzione. Ad aiutare gli investigatori anche 'cani molecolari', espertissimi nel fiutare ogni traccia, giunti anche dalla vicina Svizzera. Sono loro che sembrano indicare la pista del cantiere che verra' ispezionato palmo a palmo senza pero' risultato. Il 3 dicembre viene trovato un giubbotto nero lanciato da un'auto in corsa simile a quello che indossava Yara quando spari', ma risultera' non essere suo.

Due giorni dopo, il 5 dicembre, la vicenda sembra trovare una soluzione: gli investigatori, con un blitz, fermano a bordo di una nave partita da Genova e diretta in Marocco, un 22enne marocchino, Mohammed Fikri, impiegato proprio nel cantiere del Centro Commerciale. Dal giorno della scomparsa della ragazza non si era presentato al lavoro. Viene così fermato ma le successive indagini lo scagionano. Il 7 dicembre viene scarcerato dal Gip: le intercettazioni che avevano fatto pensare. E poi il silenzio. Fino al 26 febbraio quando è stata ritrovata senza vita in una campagna. 

GLI ACCERTAMENTI- Saranno comunque gli accertamenti scientifici da eseguire nei prossimi giorni a confermare o smentire questa possibilità. A scoprire il corpo della tredicenne nascosto tra la fitta vegetazione del campo incolto, sarebbe stato un uomo che si trovava nella zona per caso e che non avrebbe alcun ruolo nella vicenda. L'uomo ha immediatamente chiamato gli investigatori, che hanno identificato Yara con indosso i resti dei vestiti che aveva la sera della scomparsa. Nella zona del ritrovamento ci sono molti capannoni, alcuni in costruzione, e il campo, molto esteso, si sviluppa proprio al termine degli edifici. La via di accesso è stata chiusa e molte persone, tra giornalisti e curiosi accorsi dal paese vicino, sono tenuti a distanza di oltre 200 metri. Fonte News Libero.it

Sara' un gruppo di esperti ad eseguire l'autopsia, in programma lunedi', sul cadavere di Yara Gambirasio. Lo si apprende da fonti qualificate secondo le quali saranno proprio i complessi accertamenti in programma a stabilire quando il corpo della tredicenne - in parte mummificato e in parte ridotto a scheletro - e' stato abbandonato nel campo dove oggi e' stato ritrovato a tre mesi dalla scomparsa. Agli accertamenti autoptici oltre al medico legale ci saranno anche un patologo e un genetista.  Fonte Ansa.it

mercoledì 26 gennaio 2011

Lavoratori domestici: nuovi minimi 2011

Firmato, il 21/1/2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra la Commissione Nazionale prevista dall’art. 43 CCNL lavoro domestico,la FIDALDO, la DOMINA, la FEDERCOLF, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, l’accordo economico per determinare i nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita (art. 36).

La Commissione ha aggiornato, con decorrenza 1/1/2011, le tabelle A, B, C, D e E ed i valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base dei dati ISTAT rilevati secondo quanto previsto dall’art. 36 del CCNL del lavoro domestico del 16/2/2007.

Per le nuove tabelle aggiornate vedi: http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Lavoro/2009/01/LAV_ACCR_20_01_2009_lavoro_domestico.shtml

lunedì 24 gennaio 2011

Cgil: 1,2 miliardi di ore Cig 2010. Questo il dato secondo le elaborazioni dell'Osservatorio Cig della Cgil su dati Inps, l'effetto nel 2010 dell'utilizzo della cassa integrazione

ROMA - Una perdita di 4,6 miliardi di euro in busta paga, circa 8.000 euro per ogni lavoratore: è questo, secondo le elaborazioni dell'Osservatorio Cig della Cgil su dati Inps, l'effetto nel 2010 dell'utilizzo della cassa integrazione che ha registrato in totale 1,2 miliardi di ore autorizzate, con più di un quarto delle quali in deroga, coinvolgendo circa 580mila lavoratori.

Il rapporto chiude il 2010 tracciandone quindi un bilancio. In termini di ricorso alla cassa integrazione l'anno passato fa registrare, secondo il segretario confederale della Cgil Vincenzo Scudiere, "il risultato peggiore di sempre, andando oltre il punto più basso della crisi produttiva toccato nel corso del 2009, e che va letto in parallelo al tonfo degli ordinativi nell'industria registrato dall'Istat". Da gennaio dello scorso anno a dicembre, nell'arco quindi dei 12 mesi, l'aumento complessivo delle ore di Cig è stato del +31,7% sul 2009 per un totale di 1.203.638.249 ore di cassa autorizzate. Il numero di lavoratori in cassa integrazione delinea, inoltre un'ampia area di "forzata inattività produttiva" che può essere calcolata all'interno della platea dei disoccupati. Sommando quindi i cassintegrati insieme agli 'scoraggiati' l'indice di disoccupazione complessivo oscilla tra il 10,7% (prendendo come riferimento il tiraggio presunto di Cig, ovvero 409.283 lavoratori) e l'11,4% (alla luce dei 580mila in cig a zero ore). Per quanto riguarda la platea di scoraggiati il rapporto di Corso d'Italia ricorda che lo scorso anno 114.562 persone hanno rinunciato ad iscriversi alle liste di collocamento. "Il debole segnale di ripresa - dice Scudiere - sta tutto in queste cifre: senza un autorevole intervento del governo sulla politica fiscale, a vantaggio dei redditi medio bassi, e scelte politiche per la ripresa industriale, il paese non uscirà dalla attuale situazione, dove ormai sta, prepotentemente, aumentando la componente strutturale della crisi".

Il rapporto Cgil denuncia "una situazione economica e sociale sempre più insostenibile per milioni di lavoratori" che ricevono coperture economiche "inconsistenti e irrisorie mentre molti continuano invece a restare senza sostegni". L'analisi calcola come, nel corso del 2010, i lavoratori parzialmente tutelati dalla cig hanno perso nel loro reddito 4.615.489.747 euro netti, mentre ogni singolo lavoratore, che è stato a zero ore in tutto questo periodo, ha avuto una perdita economica certa, anche al netto del consumo effettivo delle ore di cig autorizzate, di 8.007 euro netti. Nel dettaglio la cassa integrazione ordinaria (cigo) ha segnato nel corso dello scorso anno una battuta d'arresto rispetto al 2009, totalizzando 341.810.245 ore con un calo del -40,7% sull'anno precedente. La cassa integrazione straordinaria (cigs) nell'intero periodo tra gennaio e dicembre 2010 ha registrato un consistente aumento sul 2009 pari a un +126,4% per un volume di 488.790.424 ore di cigs. Infine, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (cigd) il 2010 si contraddistingue come l'anno record con 373.037.580 ore autorizzate, con un incremento del +206,5% sull'anno precedente, coinvolgendo circa 180mila lavoratori. Proprio per quest'ultima si pone ora il problema del rifinanziamento.

Ispezioni INPS: il verbale non ha più segreti

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(Consiglio Stato  sez. VI, Sentenza 16 dicembre 2010 n. 9102)

Con ricorso n. 10164/2009, proposto ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, la s.p.a. xx Express Courier adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, impugnando il diniego tacito, ritenuto formatosi sull’istanza presentata dalla medesima società in data 18 settembre 2009, per ottenere l’accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento conclusosi con il verbale di accertamento ispettivo nei confronti della ditta Excel s.c.a.r.l. E del consorzio S.a.c, notificato all’istante, quale obbligata in solido e conclusosi con la diffida di quest’ultima al pagamento di alcune inadempienze. Chiedeva, altresì, la ricorrente l’annullamento, ove necessario, della normativa regolamentare INPS, di cui alla determinazione del Commissario straordinario n. 1951 del 16 febbraio 1994, e di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al provvedimento, nonché la condanna dell’amministrazione all’esibizione degli atti e dei documenti tutti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale del 31 settembre 2009 redatto nei confronti della Excel s.c.a.r.l. E del Consorzio s.a.c.. A sostegno del gravame la società istante deduceva censure di violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della legge. n. 241 del 1990 (in particolare, dei principi di buona andamento, trasparenza, giusto procedimento e del diritto di difesa), di falsa applicazione della determinazione del Commissario straordinario INPS 16 febbraio 1994 n. 1951 nonché di eccesso di potere sotto vari profili. Rappresentava, peraltro, la società xx Express Courier che l’interesse all’accesso le derivava direttamente dalla necessità di difendere i propri interessi e diritti soggettivi, nell’ambito del procedimento sopra menzionato, dovendo cedere innanzi a tale sua posizione, il diritto di riservatezza ed, ancora, che nella specie non ricorreva il segreto istruttorio, chiedendo, nelle conclusioni, la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento conclusosi con il verbale di accertamento ispettivo surriferito, redatto nei propri confronti, con la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo diniego. Nel giudizio si costituiva l’INPS che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso sia per la sua genericità, sia perché.... Fonte: LaPrevidenza.it, 24/01/2011

Documenti:


cds_9102_2010.html

domenica 9 gennaio 2011

Cenni di Mediazione e Conciliazione

Mediazione e conciliazione, cosa sono ?

In base all’art.1 sopra richiamato, per “ mediazione “ deve intendersi l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

In pratica, possiamo affermare che la mediazione consiste nel procedimento che porta, o dovrebbe portare, alla composizione di una controversia cioè alla conciliazione tra le parti.

Per “ conciliazione “ , il Legislatore ha intenso riferirsi alla composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della medizione.

Il mediatore.

Il “ mediatore “ è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio stesso di mediazione.

L’ organismo d conciliazione.

“ L’organismo” è rappresentato da un ente pubblico o privato presso il quale ci si può rivolgere ai fini della mediazione.

Il registro.

Si intende il “ registro ” degli organismi di conciliaizione così come meglio disciplinato dal decreto ministeriale n.180 del 2010 che stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del medesimo registro.

Soggetti della mediazione.

In base all’art.2 del decreto legislativo n.28 del 2010, chiunque può accedere alla mediazione.

Oggetto della mediazione.

La mediazione ha oggetto la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente esclusivamente su diritti disponibili, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 2010 il quale, comunque, non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Disciplina della mediazione.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.

Tale regolamento deve in ogni caso garantire: a) la riservatezza del medesimo procedimento così come meglio previsto dall’art.9 del decreto legislativo in esame; b) le modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

Ai sensi del comma tre dell’art.3 del decreto , la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo di conciliazione.

Forma del procedimento di mediazione.

Ai sensi del comma secondo dell’art.3 del decreto 28/2010 gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti ad alcuna particolare formalità.

Modalità della domanda di mediazione.

La domanda di mediazione si presenta mediante il deposito di una istanza presso un organismo.

In caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della comunicazione.

Contenuti minimi della domanda di mediazione.

La domanda di mediazione deve contenere: a) denominazione dell’organismo; b) dati anagrafici delle parti; c) oggetto della domanda; d) ragioni della pretesa.

Doveri di informazione da parte del difensore.

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del decreto n.28/2010.

L’avvocato, altresì, informa il proprio assistito – in modo chiaro e per iscritto - dei casi in cui l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In caso di violazione degli obblighi di informazione di cui sopra, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile.

Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art.5 comma 1 del decreto, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

La condizione di procedibilità.

In base al comma 1 dell’art.5 del decreto n.28/2010, chi intende esercitare in giudizio una azione relativa ad una delle controversie che seguono, è tenuto preliminarmenente ad eseperire il procedimento di mediazione che è, appunto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Vediamo quali sono le materie relative alle controversie in questione: condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità medica e diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari.

Rapporti con il processo ordinario.

In sede processuale, l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice, dove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza di cui all’art.6 del decreto.

Detta udienza è fissata dal giudice anche nel caso in cui la mediazione non sia stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Quanto appena descritto non si applica alle azioni degli articoli 37, 140 e 140bis del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni.

La mediazione ed i provvedimenti urgenti e cautelari.

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

I commi primo e secondo dell’art.5 del decreto non si applicano nei seguenti procedimenti: a) procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art.667 c.p.c.;

c) procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art.703, terzo comma, c.p.c.;

d) procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; e) procedimenti in camera di consiglio;

f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

La clausola di mediazione.

Fermo quanto previsto dal comma primo e salvo quanto disposto dai commi terzo e quarto dell’art.5 del decreto n.28/2010, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta bella prima difesa utile, assegna alle parti il termine di quindici giurni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza di quattro mesi.

Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’art.4, comma primo. In ogni caso, le parti possono concordare, seccessivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.

Effetti della domanda di mediazione: prescrizione e decadenza.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce, altresì, la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art.11 presso la segreteria dell’organismo.

Durata della mediazione e sospensione feriale.

Il procedimento di mediaizone ha una durata non superiore a quattro mesi.

Tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma primo dell’art.5, non è soggetto a sospensione feriale.

Effetti sulla ragionevole durata del processo.

Il periodo di cui all’art.6 ed il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art.5, comma primo, non si computano ai fini di cui all’art.2 della legge 2001 n.89 relativa alla previsione di equa riparazione in caso di violazione del termne ragionevole del processo.

Procedimento di mediazione: l primo incontro tra le parti.

All’atto di presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Il mediatore ausiliario e gli esperti consulenti.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Quando non può procedere ai sensi del comma primo, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

Forma del procedimento di mediazione.

Il procedimento di mediazione si svolge senza alcuna formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

L’accordo amichevole.

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Mancata partecipazione al procedimento.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116, secondo comma, c.p.c.

L’ obbligo di riservatezza.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Riservatezza nelle sessioni separate.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Inutilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Segreto professionale e garanzie di libertà del mediatore.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell’art.200 c.p.p. E si estendono le garanzie previste per il difensore ex art. 103 c.p.p. In quanto applicabili.

Processo verbale dell’accordo amichevole.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.

Formulazione della proposta.

Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta di conciliazione, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art.13 del decreto.

Comunicazione, forma e contenuti della proposta.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.

Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Processo verbale della conciliazione.

Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma primo dell’art.11 del decreto, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore , si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Trascrizione della conciliazione.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art.2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Violazione, inosservanza o ritardo nell’adempimento degli obblighi di conciliazione.

L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Mancata conciliazione

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta e la sottoscrizione delle parti e del mediatore il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Deposito del processo verbale.

Il processo verbale relativo alla conciliazione o alla mancata conciliaizone deve essere depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Omologazione.

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo.

Controversie transfrontaliere.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art.2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

Titolo esecutivo.

Il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Contenuto della proposta identico al provvedimento del giudice.

Ai sensi del comma primo dell’art.13 del decreto n.28 del 2010, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Resta comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni di cui agli articoli 92 cpc ( Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) e 96 c.p.c. ( Responsabilità aggravata.).

Quanto sopra si applica anche alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art.8, comma quarto.

Contenuto della proposta non identico al provvedimento del giudice.

Ai sensi del comma secondo dell’art.13 del decreto n.28 del 2010, quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno eclsudere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art.8, comma quarto.

Motivazione del provvedimento giudiziale in ordine alle spese.

Il giudice deve indicare in modo esplicito, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese.

Non applicabilità dell’art.13 al procedimento arbitrale.

Salvo diverso accordo le disposizioni di cui all’art.13 del decreto non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Affari trattati e compensi.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Dichiarazione di imparzialità.

Il mediatore ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento.

Informazione delle ragioni di possibile pregiudizio.

Il mediatore ha l’obbligo di informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione.

Limiti dell’ordine pubblico e delle norme imperative.

Il mediatore ha l’obbligo di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative.

Richieste del responsabile dell’organismo.

Il mediatore ha l’obbligo di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

Sostituzione del mediatore.

Ai sensi del comma terzo dell’art.14 del decreto, su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede all’eventuale sostituzione del mediatore.

Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza di sostituzione, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.

Enti pubblici e privati.

Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’art.2 del decreto.

Il registro degli organismi di conciliazione.

Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro di giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.

Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004 n.222 e 23 luglio 2004 n.223.

A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’art. 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni. Fonte: (La previdenza – autore del post. Avv. Valter Marchetti)

Per altre info vedi anche Il sole 24 0re.