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sabato 24 settembre 2011

Sollecito e Knox: accusa chiede ergastolo

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PERUGIA  - La condanna all'ergastolo di Raffaele Sollecito e di Amanda Knox perché ritenuti responsabili dell'omicidio di Meredith Kercher è stata chiesta dai pg al termine della loro requisitoria nel processo d'appello che si sta svolgendo a Perugia.
I magistrati dell'accusa hanno anche chiesto, in alternativa, alla Corte di secondo grado una perizia su una traccia genetica sul coltello. In primo grado la Knox (accusata anche di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba) e Sollecito sono stati condannati a 26 e 25 anni di reclusione che stanno scontando in carcere. Entrambi si proclamano innocenti. La procura generale - rappresentata in aula da Giancarlo Costagliola, Manuela Comodi e Giuliano Mignini - ha chiesto, appellando la sentenza di primo grado, il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'esclusione delle attenuanti generiche ai due imputati. Lunedì cominceranno le arringhe delle parti civili, tra le quali i legali della famiglia Kercher, poi il giorno successivo prenderanno la parola le difese. Prima quella di Sollecito e quindi la Knox.
La sentenza è attesa all'inizio di ottobre. Per l'omicidio Kercher è già stato definitivamente condannato a 16 anni di reclusione, con il rito abbreviato, Rudy Guede. Anche lui, detenuto, si proclama estraneo all'omicidio della studentessa inglese uccisa a Perugia la sera del primo novembre del 2007.
PM, IMPUTATI HANNO UCCISO PER NULLA - Raffaele Sollecito e Amanda Knox, insieme a Rudy Guede, "hanno ucciso per nulla" Meredith Kercher. Lo ha sottolineato il pm Manuela Comodi nella parte finale della sua requisitoria davanti alla Corte d'assise d'appello di Perugia. In particolare, nella parte in cui ha sollecitato il riconoscimento dell'aggravante dei futili a carico dei due giovani.
"La sentenza di primo grado - ha sottolineato la Comodi - ha dato conto della progressione di violenza che ha caratterizzato l'azione degli imputati. Prima la violenza sessuale, in adesione agli istinti di Guede. Poi quella fisica sospinta fino alla soppressione della vita di Meredith che tentava di resistere agli approcci sessuali". Il pm ha parlato della "scelta del male fatta per soddisfare bassi e riprovevoli istinti che è poi l'essenza dell'aggettivo 'futile' che significa proprio 'banale, inutile'". "E se, quindi, vi diranno, come è già stato detto, che questo è un delitto senza movente - ha sottolineato la Comodi -, sarà la prova della futilità dei motivi per cui una ragazza poco più che ventenne è stata sgozzata nella sua camera; sarà la prova della assoluta inspiegabilità della condotta criminosa; sarà la prova della estrema pericolosità sociale degli imputati".
Amanda Knox e Raffaele Sollecito "meritano l'ergastolo" perché il fatto loro contestato "é gravissimo e deve trovare giustizia". A dirlo ai giornalisti è stata il pm Manuela Comodi lasciando l'aula dove si è svolto il processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher. "Credo che l'Ufficio della procura generale - ha aggiunto il magistrato - sia riuscito a ricostruire l'intero processo di primo grado e tutte le prove a carico degli imputati. Siamo soddisfatti. Il ragionevole dubbio? Per me - ha concluso la Comodi - non c' è mai stato".
BONGIORNO, PER RAFFAELE SERENITA' SUA INNOCENZA - Raffaele Sollecito è "forte della serenità della sua assoluta innocenza": a dirlo è il suo difensore l'avvocato Giulia Bongiorno durante una pausa del processo in corso a Perugia. "Ascolta con attenzione - ha aggiunto il legale - ed è rimasto sorpreso perché non avendo esperienza giudiziaria riteneva che dopo la perizia ci sarebbe stato da parte dei pm una presa d'atto dell'evidenza e cioé della non attribuibilità a lui del Dna". "Questo è un processo - ha sostenuto ancora l'avvocato Bongiorno - che si fondava esclusivamente sulla cosiddetta prova scientifica, come ben sa chi l'ha seguito, e cioé sulla attribuibilità del dna a Sollecito e ad Amanda Knox. La perizia é stata assolutamente puntualissima e dimostra c' è Dna e Dna. Quando è poco ed è misto non è affidabile. E' stata data massima affidabilità a un Dna che invece andava cestinato e dichiarato immediatamente inutilizzabile. Se si persevera si va contro l'evidenza". "Ascoltando la dottoressa Comodi - ha detto ancora la Bongiorno - mi è sembrato che oggi ci fosse una requisitoria oltre che contro gli imputati anche contro i periti. Credo che l'eccessiva personalizzazione non sia accettabile".

'AMANDA IMPUGNAVA COLTELLO DELITTO'
- Amanda Knox impugnava il coltello con il quale - secondo l'accusa - venne uccisa Meredith Kercher. Lo ha sostenuto il pm Manuela Comodi nella sua requisitoria del processo d'appello in corso a Perugia. In particolare il pubblico ministero ha fatto riferimento alle tracce di Dna trovate dalla polizia scientifica sulla lama e vicino all'impugnatura del coltello stesso, attribuite a Meredith Kercher e alla studentessa americana. Risultati ritenuti non attendibili dai periti della Corte ma difesi dal magistrato che si sta soffermando sull'argomento. Secondo la Comodi è provata anche la presenza del Dna di Raffaele Sollecito e della Kercher sul gancetto di reggiseno della vittima. Lasciato dal giovane pugliese - ha sostenuto il pm - "mentre toglieva con violenza l'indumento". "Ma anche a non volere considerare validi questi elementi - ha sottolineato la Comodi - le tracce di sangue misto di Amanda e Meredith in bagno, l'impronta del piede insanguinato di Sollecito su un tappetino e quelle di Amanda e Raffaele sul corridoio permettono di affermare la presenza degli imputati nella casa del delitto e quindi la loro responsabilità". Fonte: Ansa.it

martedì 20 settembre 2011

Assegno nucleo familiare: i limiti di reddito e gli importi nel periodo dal 1.7.2011 al 30.6.2012

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno  2009 e l'anno 2010 è risultata pari all’1,6%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011 con il predetto indice. Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Articolo tratto da: LaPrevidenza.it, 20/09/2011

Le relative tabelle sono allegate.

Documenti:


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1.xls


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 11 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 11 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 12 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 13.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 14 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 15 .pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 16.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 19.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 20A.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 20B.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 21A.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 21B.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 21C.pdf


Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1 Tab. 21D.pdf

mercoledì 14 settembre 2011

Assegno di mantenimento e nuova famiglia di fatto. La rilevanza giuridica delle nuove scelte di vita del coniuge destinatario dell'assegno di mantenimento

La disciplina dei rapporti economici tra ex coniugi è stata di recente interessata da un’importante pronuncia del Giudice di legittimità che sembra chiarire, piuttosto che innovare, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di relazione tra “mera convivenza” e “diritto all’assegno di mantenimento”. La Suprema Corte, infatti, applicando più o meno volontariamente ed in modo implicito il criterio della ragionevolezza, corollario del più generale principio di eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost. , ha deciso con la sentenza 11 Agosto 2011, n. 17195 di distinguere all’interno dei cosiddetti rapporti di fatto quelli dotati dei crismi della stabilità e della costanza, vale a dire quelli caratterizzati dall’“arricchimento e potenziamento reciproco della persona dei conviventi” e dalla “trasmissione di valori educativi ai figli” , ricollegando a queste ultime ipotesi conseguenze giuridiche diverse da quelle riconosciute alla più ampia categoria di appartenenza; lungi dal costituire un riconoscimento giuridico delle cosiddette famiglie di fatto, il decisum dell’organo giudiziale con funzioni nomofilattiche ha inteso attribuire un peso specifico notevole alle convivenze more uxorio sensibilmente radicate e realizzate successivamente alla cessazione del legittimo matrimonio, nel senso di ritenere queste tali da far venir meno la connessione tra il parametro dell’adeguatezza dei mezzi di sussistenza attuali del partner “debole” ed il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, “e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile” . La sentenza in esame ha espresso, dunque, il seguente principio di diritto: “In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto”.... Articolo Dott. Gianluca Ludovici, tratto da: LaPrevidenza.it, 13/09/2011 Documenti: • assegno_mantenimento_ludovici.htmlASSEGNO DI MANTENIMENTO E NUOVA FAMIGLIA DI FATTO.pdf