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Questo blog vuole proporvi una raccolta di notizie il più aggiornata possibile, riguardanti temi giuridici di attualità, difesa consumatori, politica ecc.....

Con questo piccolo spazio, vorrei cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni che giornalmente ruotano attorno a noi, filtrando quelle che però possono avere i maggiori risvolti in campo giuridico, e permettere a Voi navigatori di poter commentare, così da creare una piccola community di dialogo.

Buona lettura

Saluti Justice81

Ps: A fianco potete ricercare tutti gli argomenti trattati in questo blog grazie ad una ricerca indicizzata; non dovete fare altro che immettere la parola o le parole chiavi che vi interessano. Grazie a Google ho poi aggiunto anche un piccolo motore di ricerca studiato appositamente per poter navigare nel vasto mondo del web ma con dei criteri di ricerca personalizzati. Buona navigazione

martedì 30 giugno 2009

Un momento di pensiero e solidarietà per queste due stragi…..

Per le news visita http://www.ansa.it/

Strage di Viareggio 

ATTIVATO UN CONTO CORRENTE per l'emergenza MISERICORDIA PRO-DISASTRO VIAREGGIO C/O VENERAB. MISERICORDIA VIAREGGIO, Via Cavallotti Viareggio IBAN: IT65Y0872624800000000104781

Sono attivi due numeri verdi per dare informazioni:

800.570.530: numero verde regionale per informazioni sui ritardi e sui blocchi del traffico ferroviario; 800.892.021: numero verde delle Ferrovie dello Stato per informazioni sul servizio dei bus sostitutivi.

Sciopero di un'ora dalle 11 alle 12 mercoledì per i ferrovieri; lo hanno proclamato Filt-Cgil, Fit Cisl e Uilt-Uil regionali dopo il disastro di Viareggio e per chiedere più controlli sulla sicurezza.

Sciopero di un'ora, dalle 11 alle 12 di domani, per i ferrovieri della Toscana. Lo hanno proclamato Filt-Cgil, Fit Cisl e Uilt-Uil regionali dopo il disastro di Viareggio e per chiedere più controlli sulla sicurezza sul sistema ferroviario, estesi non solo alla flotta Fs, ma anche a quella delle aziende private. Per questo chiederanno incontri a istituzioni regionali, Ansf e dirigenza ferroviaria.
Filt, Cit e Uilt spiegano che a Viareggio, secondo "le nostre informazioni, a provocare lo svio dei carri cisterna è stato il cedimento dell'asse di un carro" e ricordano che un settimana fa un altro incidente ha coinvolto un treno merci a Prato dove una cisterna con acido è fuoriuscita dai binari "e solo per puro caso non ha provocato altri morti". Due incidenti che "non possono e non devono essere considerati una fatale coincidenza, ma esigono una rigorosa attenzione sulla sicurezza e sulla manutenzione del materiale rotabile con un programma di revisione dei carri e delle vetture ancora più intransigente dell'attuale normativa".
"Questi due incidenti - proseguono - stanno a dimostrare che la sicurezza non può essere patrimonio di pochi ma deve essere un vincolo ed un valore per tutto l'intero sistema ferroviario. E' necessario che l'Agenzia ferroviaria sulla sicurezza decolli definitivamente con personale e strutture adeguate a Firenze. Inoltre è importante che in Toscana e su tutto il territorio nazionale vengano fatti concreti investimenti sulla manutenzione del materiale rotabile a partire da assunzioni di personale specializzato. I fatti di oggi richiamano alle proprie responsabilità chi è proposto ai controlli di sicurezza e a una legislazione più attenta e rispondente alle necessità dell'intero sistema". (gonews.it)

Aereo yemenita si schianta a Comore. Si salva una 14enne

Lo riferisce il ministro delle Comunicazioni di Comore, Abdourahim Said Bakar, correggendo le precedenti informazioni secondo cui l'unico sopravvissuto era un bimbo di cinque anni.

Tra i rottami del velivolo, sparsi in mare, sono stati recuperati finora cinque cadaveri, ha detto il direttore dell'aeroporto di Moroni, lo scalo delle Comore.

Le autorità aeroportuali di Parigi hanno riferito che vi erano anche 66 passeggeri francesi a bordo dell'aereo precipitato.

Il volo della Yemenia, operato con un Airbus 330, era partito da Parigi, aveva fatto scalo a Marsiglia ed era poi atterrato nello Yemen. A Sanaa, poi, i passeggeri che dovevano raggiungere le Comore hanno cambiato aereo e sono saliti sul secondo Airbus della Yemenia, l'A310, quello precipitato.

Un funzionario dell'aviazione yemenita ha detto che l'aereo trasportava 142 passeggeri, inclusi tre bambini, e 11 membri dell'equipaggio, provenienti anche da Canada, Comore, Etiopia, Indonesia, Marocco, territori palestinesi, Filippine e Yemen.

Ibrahim Abdourazak, un funzionario del centro di crisi a Comore, ha detto a Reuters che la 14enne è originaria di un villaggio dell'arcipelago dell'Oceano Indiano.

Si tratta del secondo Airbus che si schianta in mare questo mese. Un Airbus A330-200 di Air France è precipitato nell'Oceano atlantico provocando la morte di 228 persone il primo giugno scorso.

GUASTO INDIVIDUATO

Il ministro dei Trasporti francese Dominique Bussereau ha riferito che i difetti del velivolo erano stati individuati durante un'ispezione, svolta in Francia nel 2007 proprio sull'Airbus Yemenia A310, e che, da allora, quell'Airbus non aveva più volato verso la Francia.

"L'A310 in questione è stato ispezionato nel 2007 dal Dgac -- le autorità dei trasporti francesi -- ed erano stati individuati alcuni difetti nel mezzo", ha detto il ministro al canale televisivo I-tele.

"La compagnia non era sulla black list ma era soggetta a controlli più rigidi da parte nostra. Inoltre, per la Yemenia, era in programma, a breve, un'audizione dinanzi alla commissione di sicurezza dell'Ue".

"Ci chiediamo...se si possano imbarcare le persone normalmente in territorio francese e farle salire su un aereo che non garantisce la loro sicurezza. Non vogliamo che ciò si ripeta", ha detto.

Tuttavia il ministero dei Trasporti yemenita ha detto che l'aereo era stato supervisionato in tutte le sue parti a maggio, sotto la supervisione di Airbus.

L'Ue a febbraio aveva sospeso il permesso alla Yemenia di avere ancora aerei registrati in Ue dopo che la compagnia non era risultata idonea a una serie di controlli, secondo quanto riferito a Reuters, a Bruxelles, dall'Agenzia Ue per la sicurezza del volo.

La decisione comunque non ha interessato l'Airbus A310 schiantatosi oggi visto che il velivolo era registrato in Yemen. Il Commissario Ue ai Trasporti, Antonio Tajani, ha detto che contatterà la Yemenia per capire che è successo e ha annunciato di voler proporre una blacklist mondiale delle compagnie aeree non considerate sicure.

La tv francese ha mostrato le immagini di amici e parenti delle vittime in lacrime all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.

Le famiglie invece che si sono recate all'aeroporto di Marsiglia, dove vive una vasta comunità di persone provenienti dalle Comore, sono state accolte dal console delle isole, Stephane Salord.

Intanto, Airbus ha detto che sta inviando una squadra di investigatori alle Comore aggiungendo che il velivolo era stato costruito nel 1990 e veniva usato dalla Yemenia dal 1999. I motori erano stati costruiti dalla Pratt and Whitney, una unità della United Technologies.

"Le condizioni del tempo erano cattive, con forti venti e mare in tempesta. La velocità del vento registrata a terra in aeroporto era di 61 km orari. Ma ci potrebbero essere altri fattori", ha detto un funzionario della compagnia yemenita a Reuters.

La Francia e le Comore -- tre piccole isole vulcaniche Grande Comore, Anjouan e Moheli, nel canale di Mozambico -- hanno mantenuto stretti legami dopo l'indipendenza delle isole nel 1975.

La compagnia aerea di stato yemenita Yemenia è posseduta al 51% dal governo dello Yemen e al 49% da quello saudita. La sua flotta conta su due Airbus 330-200, quattro Airbus 310-300 e quattro Boeing 737-800, secondo il sito web dell'aerolinea. (Reuters)

 

lunedì 29 giugno 2009

Risarcimento per danno sessuale

Gli Ermellini della Cassazione affrontano, riconoscendolo, l’impatto che hanno sulla sessualità gli interventi demolitivi a carico della sfera genitale. Si evidenziano le possibili mutilazioni somatiche, si descrive la sindrome psichica post isterectomia, si elencano i disturbi sessuali che possono seguire la chirurgia demolitiva, si discute sui parametri di valutazione clinica, si analizzano gli effetti delle indicazioni vere e di quelle dubbie all’intervento e si delinea la condotta del ginecologo operatore avente sensibilità sessuologica.

Infatti la perdita o la riduzione della sessualità vanno risarcite come danno biologico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione riconoscendo l'importanza di fare sesso come un "modus vivendi essenziale per l'espressione dello sviluppo della persona" e quindi un diritto. Quando tale conseguenza deriva da violenza oppure da fatto colposo come nel caso di responsabilità professionale medica va riconosciuto il diritto al risarcimento. La Corte con sentenza 13547/2009 ha accolto il ricorso di una donna che, per fatto attribuibile a colpa medica, aveva subito un intervento di isterectomia che aveva compromesso, tra l'altro, la sua vita sessuale. Il Tribunale non aveva accolto la petizione del riconoscimento e il relativo risarcimento del danno non considerando risarcibile né quello subito alla vita sessuale né quello di natura estetica. La prima sentenza veniva ribaltata dalla Corte di Appello che riconosceva alla donna 114mila euro di risarcimento per il danno biologico non considerando il diritto al risarcimento del danno alla vita sessuale. In questo caso i giudici dell'Appello avevano sostenuto che non era stata raggiunta la prova "di uno stato depressivo persistente conseguente all'intervento operatorio". La vertenza approdava in Cassazione dove ai Supremi Giudici è stata chiesta la liquidazione di una somma di gran lunga superiore visto che l'asportazione dell'utero aveva sovvertito la vita sessuale....( LaPrevidenza.it )

Allegato: http://www.laprevidenza.it/news/documenti/danno_sessuale_corbi/3659

Corte dei Conti “Il fenomeno della Corruzione non finisce….”

ROMA. La corruzione "dilagante" nella pubblica amministrazione è una tassa "occulta e immorale" che vale oltre 60 miliardi l'anno prelevati direttamente dalle tasche di ignari cittadini. L'allarme lo lancia la Corte dei Conti che ieri ha presentato il giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio del 2008.
Ma la corruzione non è l'unico "peso" che i cittadini italiani devono sopportare: in un momento come quello attuale di crisi economica un'altra cifra "monstre" allarma la Corte: 100 miliardi l'anno sottratti all'erario attraverso l'evasione fiscale. Insomma un peso enorme (oltre 160 miliardi l'anno) che se abbattuti consentirebbero di far ripartire immediatamente l'economia italiana.
La corruzione all'interno della P.A. - dice il Procuratore generale, Furio Pasqualucci - è un fenomeno "rilevante e gravido di conseguenze in tempi di crisi". La Corte dei Conti valuta che il fenomeno possa superare 50-60 miliardi di euro l'anno, come stima il Servizio anti-corruzione e trasparenza del ministero della pubblica amministrazione. Si tratta -aggiunge Pasqualucci - di "una vera e propria tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini".
Ma il costo maggiore da pagare alla corruzione "non è monetizzabile" e si tratta del "danno che la corruzione arreca alla Pubblica amministrazione sul piano dell'immagine, della moralità e della fiducia". Un danno consistente che rischia di "ostacolare, soprattutto al Sud, investimenti esteri". Per fronteggiare la situazione "data la vastità del fenomeno corruttivo" va posta in essere "una decisa azione di contrasto". Ma la Magistratura contabile evidenzia "l'insufficienza dell'azione repressiva" che arriva solo dopo che il danno si è verificato. Nella "classifica" della corruzione la Corte dei Conti ricorda che tra le prime 5 regioni per numero di denunce spiccano nell'ordine, la Sicilia (13,07% del totale delle denunce); la Campania (11,46%); la Puglia, (9,44%); la Calabria (8,19%) con un'unica regione del Nord che é la Lombardia con il 9,39% del totale delle denunce. Secondo i dati della Guardia di Finanza nel 2008 sono stati denunciati 3.224 pubblici ufficiali per reati contro la P.A. mentre i Carabinieri hanno scovato 2.137 funzionari infedeli.
Sempre nel 2008 sono tuttavia aumentati i processi e le condanne per corruzione. In particolare le condanne sono state in tutto 68 ed hanno consentito di recuperare oltre 117 milioni di euro con un "notevolissimo incremento" sul 2007 quando erano stati recuperati 18,8 milioni. Anche sul fronte evasione i "numeri" sono impressionanti: oltre 100 miliardi l'anno di mancato incasso.
L'evasione fiscale - dice Pasqualucci - è "un vero e proprio tesoro che ove acquisito all'erario risolverebbe non pochi problemi consentendo una sollecita riduzione del debito, una riduzione della pressione fiscale e d un incremento delle spese in conto capitale tale da rilanciare l'economia". Pasqualucci ricorda però la grande difficoltà che questo recupero incontrerebbe almeno nella tempistica. Non sarà dunque possibile impiegare risorse dalla lotta all'evasione per fronteggiare la crisi economica.
Pasqualucci ricorda che i suggerimenti che arrivano dagli economisti individuano risorse utilizzabili in un "forte recupero dell'area dell'evasione fiscale, l'alienazione di beni del patrimonio pubblico ed una più incisiva riforma pensionistica". Ma secondo il procuratore generale si tratta di "ipotesi più o meno suggestive che vanno considerate con attenzione ma anche con doveroso realismo". Il ministero dell'economia - ricorda la Corte - valutava il valore aggiunto dell'economia sommersa in Italia a quasi il 18% del Pil: "In termini di gettito si tratta di almeno sette punti percentuali corrispondenti ad oltre 100 miliardi di euro l'anno".
La Magistratura contabile non nasconde però un certo "scetticismo quantomeno sulla rapidità su cui sarà possibile recuperare l'area dell'evasione" e ricorda la "straordinarietà di questo obiettivo che dovrebbe essere considerato naturale e ordinario; l'indebolimento dell'apparato sanzionatorio e degli studi di settore; e un'ulteriore azione di freno delle risorse assegnate alle agenzie fiscali". (America Oggi)

venerdì 26 giugno 2009

VIA LIBERA DA CDM A DECRETO LEGGE ANTI-CRISI

ROMA - Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge anti-crisi, che contiene numerose misure tra cui anche la detassazione degli utili delle imprese. Lo riferiscono fonti governative.
GAS MENO CARO A IMPRESE E FAMIGLIE
Arriva una "riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie". E' quanto prevede l'articolo 3 della bozza decreto anticrisi all'esame del Consiglio dei ministri di oggi, che prevede novità in materia di gas naturale.
La riduzione dei costi dell'energia per le imprese e famiglie si dovrebbe ottenere attraverso un complesso meccanismo. In pratica viene chiesto ai grandi produttori di gas di cedere una quota da immettere nel mercato a condizioni stabilite dall'Autorità dell'energia. "Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati di energia - si legge nella bozza del decreto - nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto misure che vincolano per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinata al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi standard di metri cubi, modulabile su base mensile mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del ministro dello Sviluppo Economico".
TASSE A RATE PER TERREMOTATI DA 2010
I terremotati dell'Abruzzo riprenderanno a pagare le tasse ma a rate e da gennaio 2010. Lo dispone la bozza del decreto anti-crisi all'esame del Cdm. La ripresa della riscossione, sospesa con un'ordinanza dello scorso 6 giugno, avverrà "senza sanzioni e interessi" e attraverso 24 rate mensili. Gli adempimenti diversi dai versamenti dovranno essere effettuati entro marzo 2010. Sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare le modalità di versamenti e adempimenti.

RIMBORSI ALITALIA BOND A 70,97%

I rimborsi per le obbligazioni Alitalia in mano ai piccoli azionisti salgono "al 70,97% del valore nominale" è quanto prevede l'articolo 19 della bozza del decreto anticrisi all'esame del Consiglio dei ministri e di cui l'ANSA è in possesso.
ARRIVA FORMAZIONE PER LAVORATORI CIG
Arrivano i progetti di formazione per i lavoratori che altrimenti sarebbero costretti a stare in cassa integrazione. Lo prevede l'articolo 1 della bozza del decreto anti crisi all'esame del Consiglio dei ministri. "Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese nell'eccezionale periodo di crisi - si legge nel testo - in via sperimentale per gli anni 2009-2010 i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento". Il provvedimento stabilisce anche che "al lavoratore spetta a titolo retributivo la differenza tra trattamento di sostegno a reddito e retribuzione".
190 MILIONI PER CONTRATTI SOLIDARIETA'
Arrivano 190 milioni di euro per aumentare gli assegni legati ai contratti di solidarietà. Lo prevede la bozza del decreto legge anti crisi. "In via sperimentale per gli anni 2009-2010 - si legge nel testo - l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010". (Ansa)

giovedì 25 giugno 2009

Le Sezioni Unite si pronunciano in materia di risarcimento del danno da pubblicità ingannevole

 

La sentenza n. 794/2009 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione affronta il tema del risarcimento del danno da fumo in seguito a pubblicità ingannevole, consistente nell’apposizione del segno descrittivo “Light” sul pacchetto di sigarette.
Tale pronuncia si segnala in particolare per i principi di diritto che la Suprema Corte detta sia con riferimento alla giurisdizione in materia di risarcimento danni derivante da pubblicità ingannevole, che con riguardo alla ripartizione dell’onere probatorio.
A) RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: LA GIURISDIZIONE SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO.
Con riferimento al tema della giurisdizione in materia di risarcimento danni derivante da pubblicità ingannevole è opportuno richiamare la disciplina normativa che viene in rilievo.
Va detto, infatti, che l’art. 27, comma 2, del Codice del Consumo (ex art. 7, comma 12, D.lgs. 74/1992) attribuisce in primo luogo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di inibire, d’ufficio o su richiesta di ogni soggetto e organizzazione che vi abbia interesse, gli atti di pubblicità ingannevole, la loro continuazione e di eliminarne gli effetti.
Si potrebbe, pertanto, ritenere che, alla luce di tali poteri inibitori attribuiti dal legislatore all’AGCM, possa sussistere anche con riferimento alla domanda di risarcimento danni la “giurisdizione” dell’Autorità Garante.
È, tuttavia, evidente come una simile eventualità debba essere esclusa, atteso che la natura di autorità amministrativa, e non giurisdizionale, dell’AGCM impedisce di configurare una questione di giurisdizione tra la stessa e il giudice ordinario.
In tal senso, peraltro, si è già pronunciata anche recentemente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29-08-2008, n. 21934; nello stesso senso cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 06-04-2006, n. 7985) affermando che “la controversia promossa da un consumatore per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente alla asserita illegittima pubblicizzazione, durante una trasmissione televisiva concernente una partita di calcio, di una rivista sportiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, giacché essa non è un organo giurisdizionale, ma un'autorità amministrativa, sicché non è configurabile una questione di giurisdizione in relazione ai poteri inibitori ad essa riconosciuti dall'ordinamento”.
Con la sentenza segnalata le Sezioni Unite ritornano sul problema, affrontando questa volta, però, il diverso aspetto del rapporto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
La questione di giurisdizione è stata nel caso di specie prospettata da parte ricorrente alla luce del disposto dell’art. 7, comma 12, D.lgs. 74/1992 (oggi confluito nell’art. 27, al comma 14, del Codice del Consumo) il quale prevede che “ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori, e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento”.
La ratio di tale disposizione è evidente: in presenza di un provvedimento amministrativo, con il quale è stata autorizzata la pubblicità stessa, con il conseguente consolidamento nel richiedente del diritto soggettivo a diffonderla, l’inibizione non può essere disposta dall’AGCM, poiché, dovendosi ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento stesso, è necessario il ricorso al Giudice Amministrativo, unico giudice di legittimità dei provvedimenti della pubblica amministrazione.
Ebbene proprio la ratio della richiamata disposizione normativa, consente di individuare correttamente l’ambito di applicazione dell’attuale art. 27, comma 14, del Codice del Consumo: ad essa, infatti, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite con la sentenza 794/2009, risulta essere del tutto estranea l’ipotesi in cui il consumatore proponga un’azione di risarcimento del danno, che assume essere derivato dall’atto pubblicitario ingannevole.
Ciò è evidente se si considera che l’art. 27, comma 14, del Codice del Consumo, individua un’ipotesi di giurisdizione di legittimità, e non esclusiva, del giudice amministrativo: esso, quindi, è chiamato a conoscere unicamente della legittimità del provvedimento amministrativo che ha autorizzato la diffusione della pubblicità.
Diversamente, quando il privato agisce ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del danno ad esso derivato dalla pubblicità ingannevole, si verte nel campo dei diritti soggettivi, e pertanto la relativa domanda deve ritenersi rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Tali considerazioni sono alla base del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento per giungere al seguente principio di diritto: “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non del giudice amministrativo, ai sensi del comma 12° dell' art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (successivamente comma 13° dell'art. 26 del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, poi comma 14° dell' art. 27 del Codice stesso, come introdotto dal D.Lgs. n. 146 del 2007, attuativo della direttiva 2005/29/CE) - la controversia promossa da un consumatore per conseguire, ex art. 2043 ce, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (sotto forma di danno alla salute o danno "esistenziale" dovuto al peggioramento della qualità della vita conseguente allo stress ed al turbamento per il rischio del verificarsi di gravi malattie), facendo valere come elemento costitutivo dell'illecito la pubblicità ingannevole del prodotto (nella specie sigarette del tipo "LIGHT"), recante sulla confezione un'espressione diretta a prospettarlo come meno nocivo”.
Deve, quindi, concludersi che la domanda di risarcimento del danno derivante da pubblicità ingannevole rientra sempre nella giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi escludere sia la giurisdizione del giudice amministrativo, sia la possibilità di ottenere lo stesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
B) L’ONERE PROBATORIO IN CAPO AL CONSUMATORE.
La sentenza n. 794/2009 si segnala, altresì, anche per gli importanti principi che le Sezioni Unite Civili dettano con riferimento all’onere probatorio sussistente in capo al consumatore che intende ottenere il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole ex art. 2043 c.c.; principi che, come si vedrà, trascendono il caso specifico, riguardando la struttura generale della responsabilità aquiliana.
Sul punto in primo luogo le Sezioni Unite censurano la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il risarcimento del danno del consumatore sulla base di un mero automatismo tra fatto dannoso e danno risarcibile, sul presupposto che, una volta verificatosi il fatto dannoso, la dimostrazione del danno ingiusto risarcibile sarebbe in re ipsa, per cui non ricadrebbe sull'attore originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili.
Tale logica risulta evidentemente errata, atteso che sostenere ciò significherebbe affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno ingiusto oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale; tutto ciò in palese violazione dei principi dettati in materia di onere probatorio dall’art. 2697 c.c..
La Suprema Corte rileva, infatti, come l’accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata ex art. 2043 necessita della prova, che secondo gli ordinari canoni dettati dall’art. 2697 c.c. deve essere fornita da chi avanza la pretesa stessa, di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale: la condotta dolosa o colposa dell’agente, la presenza di un danno ingiusto, il nesso causale tra questo e l’azione.
In particolare sul punto viene formulato il seguente principio di diritto: “Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca, ex art. 2043 cc, per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.”
Il consumatore, quindi, non assolve in alcun modo il proprio onere probatorio dimostrando l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, dovendo altresì fornire la prova dell’esistenza di un danno ingiusto, del nesso di causalità, nonché del dolo o quanto meno della colpa del soggetto che ha diffuso la pubblicità.
Ciò posto le Sezioni Unite affrontano l’ulteriore tema relativo alla eventuale necessità della sussistenza di una specifica disposizione o provvedimento che vieti un determinato tipo di pubblicità, affinché possa essere riconosciuto il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente rilevava come la propria condotta non potesse essere in alcun modo considerata fonte di responsabilità extracontrattuale, atteso che l’apposizione della dicitura “Light” era stata vietata solo dal Settembre 2003, in seguito all’introduzione del D.Lgs n. 184/2003 (attuativo della direttiva comunitaria 2001/37/CE).
La Suprema Corte rileva come tale circostanza non è idonea ad escludere la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., e ciò sulla base di un’importante considerazione di carattere generale.
Nella struttura della responsabilità aquiliana, infatti, non assume rilievo l’illiceità del fatto, nel senso che non è richiesto che la condotta posta in essere dal soggetto agente violi una particolare disposizione di legge, regolamentare ovvero un dato provvedimento; ciò che conta, osservano le Sezioni Unite, è unicamente la sussistenza di un danno ingiusto, e cioè che il fatto, doloso o colposo, dell’agente abbia prodotto la lesione di una posizione giuridica altrui, tutelata dall’ordinamento, e non altrimenti giustificata.
Conseguentemente l’eventuale presenza di una disposizione di legge o di un provvedimento che autorizzi la pubblicità non costituisce un elemento preclusivo all’ottenimento del risarcimento del danno ex art. 2043 per il consumatore.
Il principio di diritto formulato sulla questione è quindi il seguente: “L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata”.

( Cit. da “Le Sezioni Unite si pronunciano in materia di risarcimento del danno da pubblicità ingannevole,Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 15 gennaio 2009, n.794 del Dott. Antonio Liguori su http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1404.)

mercoledì 24 giugno 2009

Chi è il Giudice di Pace?

Il Giudice di Pace è un organo giudiziario, introdotto nell’ordinamento italiano nel 1995, sulla base della Legge 21 novembre 1991 n.374, allo scopo di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali ordinari e di offrire ai cittadini uno strumento agile per risolvere in tempi rapidi una serie di controversie “minori”.

Purtroppo tale obiettivo è stato raggiunto solo in parte: oltre a non avere risolto i problemi della giustizia ordinaria, si deve registrare che oggi i tempi delle cause davanti al Giudice di Pace non sono di molto inferiori a quelli dei Tribunali, anche a causa del fatto che l’organico complessivo risulta coperto soltanto per il 65% dei posti previsti.

Si tratta di un magistrato onorario, e quindi non professionale (detto anche "non togato"), reclutato cioè non a seguito di concorso per magistrato, bandito dal Ministero della Giustizia.

I giudici di pace sono nominati a seguito di concorso per soli titoli, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta, che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, purché non esercitino la professione nel circondario del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono.

Il Giudice di Pace ha competenze in materia sia civile che penale, e ha, inoltre, una funzione di “conciliazione”.

La competenza civile

In base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro.

Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate non eccedano il valore di € 15.493,71.

È poi competente, qualunque ne sia il valore:

1)      per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2)      per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3)      per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Il giudice di pace, in base all’art. 113 c.p.c., decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.

In base all'art. 114 c.p.c. la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.

Nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro, la parte può stare in giudizio personalmente (cioè senza l’assistenza di un avvocato). Oltre tale valore, la parte può chiedere al giudice di essere autorizzata a stare in giudizio personalmente. In tal caso, il giudice decide in relazione alla natura e all’entità della causa.

Nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (L. 689/81) la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente cioè senza difensore.

La domanda che introduce la causa si propone mediante atto di citazione, e può essere presentata anche verbalmente, nel qual caso verrà redatto un verbale che dovrà essere notificato alla controparte a cura dell’interessato (attore).

Conciliazione in sede non contenziosa

L’art. 322 del codice di procedura civile, prevede che ci si possa rivolgere al Giudice di Pace non solo per iniziare una causa, ma anche per effettuare un tentativo di conciliazione.

Ciò è possibile in sede civile qualunque sia la materia e qualunque sia il valore della controversia.

Se la controversia rientra fra quelle di competenza del G.d.P., il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Altrimenti ha semplicemente valore di scrittura privata.

Questo strumento, tuttavia, è stato utilizzato molto raramente, sia perché poco conosciuto, sia perché gli avvocati, avendo poca dimestichezza con i procedimenti di conciliazione, non hanno fatto nulla per promuoverlo.

La competenza penale

In materia penale, il Giudice di Pace è competente a giudicare sui seguenti reati previsti e puniti dal codice penale:

Percosse;

Lesioni personali volontarie da cui consegua una malattia guarita entro 20 giorni;

Lesioni colpose;

Omissione di soccorso (purché non siano derivate lesioni personali o la morte);

Ingiuria;

Diffamazione;

Minaccia (purchè non vi siano aggravanti);

Furto punibile a querela della persona offesa;

Sottrazione di cose comuni;

Usurpazione; Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi; Invasione di terreni o edifici (tranne se si tratta di beni pubblici o destinati a uso pubblico);

Danneggiamento (purchè non vi siano le aggravanti previste dall’art. 635, comma 2, c.p.);

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (tranne se si tratta di fondo pubblico o destinato a uso pubblico);

Ingresso abusivo nel fondo altrui;

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (tranne se si tratta di bovini o equini o se il fatto è commesso su tre o più animali)

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui;

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito;

Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente o in stato di manifesta ubriachezza;

Atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio;

Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.

A questo elenco devono poi aggiungersi una serie di altri reati minori previsti e puniti da numerose leggi speciali.

Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace non è ammesso il cosiddetto “patteggiamento” (applicazione della pena su richiesta delle parti: art. 444 c.p.p.), né la sospensione condizionale della pena in caso di condanna, né, infine, l’applicazione di sanzioni alternative alla detenzione.

In caso di “particolare tenuità” del fatto costituente reato, accompagnata dalla mancanza di interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, scatta un meccanismo di improcedibilità dell’azione penale.

Prestiti: Cosa sono TAN e TAEG?

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Chi chiede un prestito a una banca o ad una società finanziaria deve distinguere fra TAN e TAEG. Il primo è il tasso annuo nominale ed è solo un tasso di riferimento. Il secondo è il tasso annuo effettivo globale ed è quello che effettivamente conta. Quando si chiede un prestito bisogna guardare il TAEG. La legge n. 262/2005 ha stabilito che per le operazioni di finanziamento comunque denominate, ogni operatore finanziario o bancario deve pubblicizzare il tasso annuo effettivo globale. Prima il tasso effettivo globale doveva essere pubblicizzato soltanto per il credito al consumo, ora per tutte le operazioni di finanziamento. La legge ha aggiunto che il tasso va computato secondo le modalità stabilite dal Comitato italiano per il credito e il risparmio (CICR) e deve contenere tutti gli interessi e gli oneri a carico del consumatore. Il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni esempi tipici del TAEG da utilizzare nelle offerte di credito al consumo ai consumatori, come prestiti e vendite a rate. Un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2000 ha dato infatti attuazione a una Direttiva CE del 1998 secondo la quale per l’indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) nelle operazioni di credito al consumo deve essere utilizzato un esempio tipico solo se non sia possibile avvalersi di altre modalità. L’esempio tipico dovrà essere usato anche negli annunci pubblicitari riguardanti il credito al consumo. Ecco uno degli esempi fatti dal Dipartimento del Tesoro.
CALCOLO DEL TAEG SULLA BASE DEL CALENDARIO
[1 anno=365 giorni (o 366 per gli anni bisestili)]
Il credito è S=1000 euro
Esso è rimborsato con una sola rata di 1200 euro pagata il 1° luglio dell’anno dopo, ossia 1 anno e ½ o 546 giorni (365+181) dopo la data del prestito.
1.200
L’equazione diventa: 1000= ---------------
(l+i) 546/365
ossia:
(l+i) 546/365= 1,2
l+i= 1,1296204
i= 0,1296204
Questo importo è arrotondato al 12,96% (TAEG).
Il calcolo può sembrare ostico, ma è così. In ogni caso, il prestito conviene chiederlo in banca. Non è un’opinione, è matematica. Ogni tre mesi, il Dipartimento del Tesoro rileva i TAEG medi praticati da banche e società finanziarie per tutte le operazioni, tra cui, appunto, i prestiti. I TAEG delle banche sono sempre più bassi di quelli delle società finanziarie (vedere tabella) e servono per vedere se vengono praticati tassi usurari, che sono quelli superiori del 50% a quelli medi. Fra l’altro, va ricordato che il maggiore responsabile dell’usura è il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ovvero il decreto legislativo n. 385/1993. Contiene una disposizione che obbliga le banche e le società finanziarie a comunicare a un cervellone centrale i nomi dei cattivi pagatori. Tra questi rientrano tutti coloro che, dopo aver ottenuto un prestito, non hanno pagato qualche rata o l’hanno pagata con ritardo. Finiscono così sulla lavagna dei “cattivi” e quando hanno bisogno di un altro prestito gli viene negato perchè qualsiasi banca o finanziaria può collegarsi con il cervellone (ma ce ne sono anche altri) e verificare se il nome compare tra i cattivi pagatori. E’ chiaro che, poi, queste persone non hanno alternative e devono rivolgersi agli usurai, anche se per distrazione hanno semplicemente ritardato un pagamento. (Unione Nazionale Consumatori)

PORTABILITÀ: i consumatori ringraziano il TAR, dai 3 giorni si torna ai 30

Il passaggio da un operatore all’altro, nel settore della telefonia mobile, e’ un aspetto molto frequente per potersi avvantaggiare delle varie offerte e della concorrenza in atto nel settore.
Adiconsum si era battuta per ridurre il periodo del passaggio da un operatore all’altro in modo drastico e l’Autorità delle Telecomunicazioni aveva stabilito con propria delibera in 3 giorni il diritto alla portabilità.
Contro questa decisione sono ricorse al TAR sia Telecom che Vodafone chiedendo di ripristinare i 30 giorni del passato.
Ora il TAR ha accolto il ricorso delle due aziende di telefonia mobile. In questo modo si rallenta e si scoraggia un processo di mobilità e quindi di concorrenza.
Adiconsum ritiene questa sentenza ingiustificata e lesiva degli interessi dei consumatori e invita l’Autorità Garante delle Comunicazioni a ricorrere al Consiglio di Stato, con il pieno appoggio dei consumatori. (Adiconsum)

Vodafone: Firmato Protocollo Conciliazione Con Associazioni Consumatori

E' stato firmato oggi a Roma il Protocollo di conciliazione paritetica tra Vodafone Italia e le Associazioni dei consumatori, che istituisce la conciliazione on line. L'intesa e' stata sottoscritta da Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Vodafone Italia e dai rappresentanti delle associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Cncu). Obiettivo del Protocollo, spiega una nota, ''e' consolidare il positivo dialogo con le Associazioni consumeriste e favorire maggiore efficacia nelle relazioni con il consumatore, elemento che Vodafone Italia ritiene strategico in un contesto di mercato caratterizzato da forte competizione nei prezzi e nei servizi tra le aziende di telecomunicazione''. Il Protocollo applica il modello della conciliazione paritetica azienda-associazioni per la risoluzione non giudiziale delle controversie. Tutto avverra' on line tra Vodafone Italia e i conciliatori delle Associazioni e il procedimento dovra' chiudersi entro 30 giorni. Il protocollo e' stato sottoscritto da Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. (ASCA)

lunedì 22 giugno 2009

Decoder digitale terrestre!!! Futuro o Fregatura????

INCHIESTA: INCENTIVI DECODER DIGITALE.
IL SISTEMA NON FUNZIONA: INCENTIVI CHE COSTRINGONO A PAGARE, INFORMAZIONI ERRATE E MARCHE NON CARICATE NEL SISTEMA.
LA STORIA DI UN AVENTE DIRITTO SEGUITO DA ADICONSUM.


Il Vice Ministro Romani si lamenta che molti degli aventi diritto all’incentivo per il decoder digitale non ne fanno richiesta. Stupiti da questa affermazione abbiamo deciso di vederci chiaro. Abbiamo deciso di seguire un’avente diritto all’incentivo dal momento in cui ha deciso di avvalersene al momento dell’erogazione.
Diciamo subito che non è stato affatto facile e che se non c’era Adiconsum ad aiutare il consumatore non si sarebbe arrivati alle rogazione dell’incentivo. Andiamo per gradi ed iniziamo il nostro diario. Abbiamo
seguito una signora di Roma, Anna, di 70 anni, vedova con un figlio unico che non vive con lei, sopravvive con la pensione sociale e l’aiuto del figlio, residente in zona Tuscolana.
Giovedì 11 giugno. La sig. Anna chiama il numero verde indicato sulla lettera ricevuta dalla RAI, non sa
usare internet e fatica anche a capire l’uso del telefonino, insomma di tecnologia non sa proprio nulla.
Dopo qualche minuto risponde Cinzia, una ragazza gentile, alla quale la signora Anna chiede da chi può
andare per acquistare il decoder, si raccomanda che sia vicino perché non porta la macchina. Dal call center gli chiedono il C.A.P. ed ecco comunicato l’indirizzo, ELDO in via Furio Camillo. A due passi dalla casa della signora Anna. Arrivata in negozio entra e sceglie il decoder uno zapper della Telesistem, costo €39. Alla cassa arrivano due sorprese. Il negozio non è abilitato all’erogazione e il decoder non fa parte di quelli che possono usufruire dell’incentivo. La signora Anna comincia ad innervosirsi, chiede dove può avere l’elenco dei decoder e gli dicono su internet che Anna non ha. La informano anche che solo ELDO alla Romanina è abilitato all’erogazione dell’incentivo. Torna a casa sfiduciata. Sono le ore 20 e quindi si decide di pensarci il giorno dopo.
Venerdì 12 giugno. La signora Anna decide di chiamare di nuovo il numero verde, unico suo possibile
interlocutore , questa volta risponde Letizia. La signora Anna protesta dicendo che l’indirizzo dato il giorno prima è sbagliato. Gli rispondono che loro in elenco avevano quell’indirizzo e non sanno altro. Si chiede se è possibile segnale l’errore ma Letizia ci dice che non è previsto il reclamo per telefono ma solo per mail (Anna non ha il PC e non sa cosa sia una mail). Anna chiede cosa deve fare. Gli vengono richiesti dei CAP di zone vicine alla sua abitazione, Anna non li conosce, dice però la sua via alla signorina. Questa gli dice che non sa come aiutarla perché non risponde da Roma ma da Cagliari e non conosce la strada indicata. Panico. Letizia comincia a leggere tutti i negozi di Roma abilitati. Anna non sa che fare, non capisce per telefono che zone sono, nessuna è nel suo quartiere. Rassegnata Anna rinuncia. Interviene, allora, Adiconsum usando internet. La lista presente sul sito del ministero non è molto lunga. Nessun negozio è raggiungibile dalla
signora Anna, avrebbe bisogno della macchina o di prendere molti mezzi pubblici. Insospettiti dall’ errore e per non fare un altro viaggio a vuoto cominciamo a telefonare a tutti i negozi indicati. Scopriamo che tantissime informazioni non sono corrette. Di ELDO sono presenti ben tre negozi ma ci dicono che solo quello della Romanina (quartiere oltre il GRA) è abilitato. Chiamiamo Coop e ci dicono che non sono
abilitati, stessa cosa per PANORAMA, AUCHAN e alcuni Euronics. Altri per telefono non rispondono. Siamo esausti pure noi e capiamo che l’elenco non è attendibile e che nessuno, al Ministero, ha controllato se veramente i negozi indicati sono dotati degli strumenti per erogare l’incentivo. A questo punto la signora Anna avrebbe rinunciato o sarebbe stata costretta a chiedere aiuto al figlio, Adiconsum decide di accompagnare la signora Anna da ELDO alla Romanina perché siamo sicuri che erogano l’incentivo. Ci diamo appuntamento al giorno dopo.
Sabato 13 giugno: Passiamo a prendere la signora Anna con la macchina e percorriamo i circa 7 chilometri che ci dividono dal palazzone di Eldo. Nel frattempo abbiamo scaricato dal sito del ministero, la lista dei decoder abilitati all’incentivo. Anna va subito in cassa per non perdere tempo, chiede se è possibile avere l’incentivo, la risposta è affermativa, si controllano i documenti necessari e visto che Anna ha tutto con se gli dicono che è possibile scegliere il decoder. Si va fra gli scaffali. Troviamo alcuni decoder presenti nella lista e la signora Anna scopre che deve pagare anche lei qualcosa, circa 30 euro. Storce il naso ma si adatta.
Anna sceglie il decoder I‐CAN1100 BLACK perché è bello da vedere. Va alla cassa, viene fatta accomodare perché la procedura è un po’ lunga. La signorina davanti ad un pc prende il decoder e ci dice che quello non può essere incentivato. La signora Anna sta per innervosirsi e ci guarda in cerca di soccorso. Interviene Adiconsum. La cassiera ci chiarisce che il modello che Anna ha scelto è nell’elenco di quelli ammessi ma quella marca non è stata caricata nel sistema informatico previsto per l’erogazione del contributo. Che si fa? Dobbiamo prendere per forza il decoder Humax DTT 3500 che è presente nel sistema. Così facciamo.
Anna perde circa altri 15 minuti perché bisogna fare le fotocopie del pagamento del canone RAI e perché la signorina non riesce ad inserire il numero dell’abbonamento. Il sistema non ne vuole sapere. Il sistema
prevede 8 cifre e siccome il numero dell’abbonamento della signora Anna e di 6 cifre perché molto
vecchio, non si riesce ad andare avanti, poi aggiungendo svariati zero tutto si rivolge. Finalmente usciamo con il decoder in mano, peccato che siamo stati costretti a comprarne uno diverso da quello scelto ed in un negozio lontano da casa.
Ora caro Vice Ministro appare più chiaro perché nessuna delle famiglie bisognose utilizza l’incentivo, molto più comodo andare al negozio vicino casa e comprare un decoder zapper con circa 25 euro e continuare a guardare la tv come da anni si è abituati, tanto la pay tv è costosa e l’interattività troppo complicata per saperla usare. Non vogliamo pensare che l’istituzione del contributo sia solo un sistema per salvare la faccia e che i tutti problemi descritti siano voluti per destinare, poi, in altro modo i fondi che avanzeranno. Ci piace, invece, credere che immediatamente si provvederà a modificare le modalità per ottenere l’incentivo, pensando a chi lo deve ottenere, concedendolo a tutti i decoder in commercio, adatti alla corretta ricezione (bollino e test del ministero), con informazioni certe e facilmente ottenibili attraverso manifesti e il televideo e soprattutto sotto il vero controllo del ministero. ( Fonte Adiconsum )

Voto a Milano: (Podestà: '''Siamo Riusciti a Non Farci Scippare Una Vittoria Che Era Gia' Nostra'')

Milano 22 giu. - (Adnkronos) - ''Siamo riusciti a non farci scippare una vittoria che era gia' nostra''. Questo il primo commento del neo presidente della provincia di Milano Guido Podesta' dopo i risultati elettorali di oggi. Secondo Podesta' occorre modificare la legge elettoarle per quanti riguarda il ballottaggio perche, ha spiegato, ''se vinci al primo turno con il 49% e se hai anche un distacco di 10 punti non e' il caso di andare al ballottaggio''. Dopo aver riecevuto telefonate dal presidente uscente Filippo Penati e dal premier Silvio Berlusconi Podesta' ha riconosiuto come gran parte del merito della vittoria vada riconosciuto soprattutto ''all'organizzazione del Pdl e della Lega e all'impegno profuso anche dagli altri alleati.

E' stata la dimostrazione che abbiamo una coalizione molto coesa'', ha proseguito Poesta'. ''Abbiamo avuto la forza di partire insieme fin dall'inizio e di non farci attrarre da facili logiche di assegnare un posto all'uno e un posto all'altro. Sono anche convinto che l'elettorato dell'Udc abbia in grandissima parte dato il suo appoggio a noi''. Quindi Podesta' ha dedicato la vittorfio al presidente Berlusconi che ''in questi 15 anni ha regalato a tutti gli italiani una prospettiva diversa rispetto a quella che altri avevano pensato di diseganre''. Quindi commosso ha dedicato il successo elettorale alla moglie e ai figli.

Nuova Influenza: Ministero, Altri 8 Casi In Italia

(ASCA) - Roma, 22 giu - Sono stati confermati oggi pomeriggio altri 8 casi di positivita' alla nuova influenza umana A/H1N1 in Italia. Lo rende noto in un comunicato il ministero del Salute.I primi 4 casi, tutti nella Regione Lazio, sono relativi a: una donna di 21 anni che e' stata in contatto stretto con un caso confermato in Italia. La donna si e' recata in ospedale dove e' stata visitata e sottoposta ad isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone. Una donna di 27 anni rientrata da un viaggio negli Stati Uniti. La donna si e' recata in ospedale dove e' stato visitata ed inviata in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone. Un uomo di 30 anni di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti. L'uomo si e' recato in ospedale dove e' stato visitato ed inviato in isolamento domiciliare, le sue condizioni di salute sono buone. Una donna di 31 anni. Altri 2 casi sono relativi alla Regione Toscana e riguardano un uomo di 27 anni rientrato da un viaggio negli Stati Uniti. L'uomo si e' recato in ospedale dove e' stato ricoverato. Attualmente si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone. Un uomo di 39 anni rientrato da un viaggio da vari Paesi esteri. L'uomo si e' recato in ospedale dove e' stato ricoverato. Attualmente si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone. Il settimo caso si e' verificato nella Regione Sicilia e riguarda un ragazzo di 24 anni rientrato da un viaggio negli Stati Uniti e nel Messico. Il giovane si e' recato in ospedale dove e' stato ricoverato. Attualmente si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone. L'ottavo caso si e' verificato nella Regione Emilia Romagna e riguarda un bambino di 12 anni rientrato da un viaggio in Argentina. Il bambino e' stato portato in ospedale dove e' stato ricoverato. Attualmente si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizione di salute sono buone.

Votazioni:Bologna, Firenze a sinistra. Milano alla Destra

I tre quesiti referendari sulla riforma elettorale sono nulli poiché non è stato raggiunto il quorum di votanti necessario, pari al 50% più 1 degli aventi diritto, un risultato che è stato definito dalla Lega Nord, tra i più strenui oppositori di queste consultazioni, come "un'altra vittoria".

A votare sono andati infatti in media circa il 23% degli elettori, secondo i dati quasi definitivi sull'affluenza diffusi dal Viminale.

Per il primo quesito (scheda viola) relativo all'abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste alla Camera ha votato il 23,2% degli aventi diritto. Se fosse stato approvato questo referendum il premio sarebbe stato attribuito di fatto alla lista che ottiene più voti e non alla coalizione.

Stessa percentuale anche per il secondo quesito (scheda beige) relativo al Senato Dove il premio di maggioranza è su base regionale).

E' di poco più alta invece (23,7%) l'affluenza per il terzo quesito (scheda verde), che riguarda l'abrogazione delle candidature multiple. Questo quesito, a spoglio ancora in corso, ha anche registrato la più alta percentuale di sì.

E' dal 1997 che nessun referendum abrogativo è risultato valido, per mancanza del necessario quorum.

Il referendum odierno ha segnato il record negativo di affluenza nella storia dei referendum e ciò, secondo il ministro dell'Interno leghista Roberto Maroni "merita una riflessione".

"Il referendum deve tornare ad essere un modo con cui i cittadini si esprimono nella democrazia rappresentativa. Occorre anche sensibilizzare i promotori, perché il costo di queste consultazioni rimane a carico del contribuente", ha spiegato il ministro al Viminale, aggiungendo che proporrà per questo una modifica sulla legge che regola i referendum "per evitare che uno strumento importante di democrazia diretta diventi inutile".

Nei tre quesiti odierni ha prevalso il sì: secondo i dati provvisori, con oltre 50.000 sezioni scrutinate su 61.428, nella scheda viola sul premio di maggioranza alla Camera ha votato a favore l'78,5% e sul secondo quesito al Senato a votare sì è stato il 78,6% degli elettori.

Il terzo quesito ha visto il sì di circa l'88,4% dei votanti.

CALDEROLI: VITTORIA DELLA LEGA

La consultazione si è tenuta in contemporanea con il voto di ballottaggio per Province e Comuni italiani, per i quali hanno votato rispettivamente circa il 46% e il 61,2% degli elettori, secondo i dati del Viminale.

Roberto Calderoli, leghista e ministro della Semplificazione normativa, sostiene che il fallimento del referendum sia "un'altra vittoria" per il suo partito, fra i più strenui oppositori a queste consultazioni.

"Per come era stato presentato questo referendum sembrava essere stato concepito per cercare di distruggere la Lega e pertanto, visto il risultato che si sta profilando, possiamo dire che questa è un'altra vittoria per la Lega", ha sottolineato in una nota Calderoli, fautore dell'ultima discussa legge elettorale che lui stesso definì poi una "porcata".

Il vicepresidente del Senato Vannino Chiti ha definito una "buona notizia" il fatto che il referendum non abbia raggiunto il quorum.

"I cittadini non hanno approvato né la pessima legge elettorale - il cosiddetto porcellum - né un suo peggioramento, attraverso l'estremizzazione dei suoi difetti", ha detto Chiti in una nota, che ha auspicato ora un'ampia intesa per una riforma. "Abbiamo bisogno di una legge equilibrata, che assicuri - come è possibile - governabilità e rappresentanza". ( Fonte Reuters )

sabato 20 giugno 2009

La disciplina della concorrenza

La ricerca di un punto di equilibrio tra il modello teorico ed utopico della concorrenza perfetta e la realtà operativa del monopolio e dell’oligopolio, è la linea che ispira la disciplina della concorrenza nei sistemi giuridici.

A) La legislazione antimonopolistica

La legislazione italiana si propone di preservare il regime concorrenziale italiano del mercato nazionale e di reprimere i comportamenti anticoncorrenziali (intese, abuso di posizione dominante, concentrazioni) che incidono esclusivamente sul mercato italiano.

Tre sono i fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica:

1. Intese restrittive della concorrenza

2. Abuso di posizione dominante

3. Concentrazioni

1. Intese = comportamenti concordati fra imprese, anche attraverso organismi comuni (es. consorzi) volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato. Sono vietate solo le intese “che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.” Sono lecite le intese minori, quelle vietate sono nulle.

2. Abuso di posizione dominante = vietato è solo lo sfruttamento aburivo di tale posizione con comportamenti capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva. Ad un’impresa in posizione dominante è vietato di:

a) imporre prezzi o altro condiziono contrattuali ingiustificatamente gravose

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercati

c) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti

3. Concentrazioni = si è concentrato quando:

a) due o più imprese si fondono dando luogo a un’unica impresa (concentrazione giuridica)

b) due o più imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano un’unica entità economica: sono cioè sottoposte a un controllo unitario che permette di esercitare un’influenza determinante sull’attività delle imprese controllate (concentrazione economica)

c) due o più imprese indipendenti costituiscono un’impresa societaria comune.
Sono un utile strumento di ristrutturazione aziendale ma diventano illecite quando diano luogo a gran alterazioni del regime concorrenziale del mercato.

B) Le limitazioni della concorrenza

Monopoli legali = l’interesse generale può legittimare la radicale soppressione della libertà di concorrenza attraverso la costituzione per legge di monopoli pubblici. L’ART. 2597 pone un duplice obbligo a carico di chi opera in regime di monopolio:

a) L’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni e di soddisfare le richieste che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa.

b) L’obbligo di rispettare la parità di trattamento fra i ≠ richiedenti.

Limitazioni convenzionali = è consentita la stipulazione di accordi restrittivi della concorrenza. Il patto restrittivo deve essere approvato per iscritto ed è valido solo se circoscritto a un determinato ambito territoriale o a un tipo di attività può durare max. 5 anni. Sono esempi di patti limitativi i cartelli e i consorzi anticoncorrenziali.

C) La concorrenza sleale

1. Atti di confusione

ART. 2598: È atto di concorrenza sleale ogni atto idoneo a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente. È lecito attrarre l’altrui clientela, ma non è lecito farlo avvalendosi di mezzi ingannevoli come:

a) l’uso di nomi o segni idonei a produrre confusione con nomi o segni usati da altri imprenditori

b) l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente

2. Atti di denigrazione & appropriazione di pregi altrui

Hanno lo scopo di falsare gli elementi di valutazione del pubblico, attraverso comunicazioni a terzi e avvalendosi della pubblicità:

a) Pubblicità iperbolica = è atto di denigrazione con cui si tende ad accreditare l’idea che il proprio prodotto abbia specifiche qualità che altri prodotti non hanno.

b) Pubblicità comparativa = è ogni pubblicità che identifichi un concorrente o beni e servizi offerti da un concorrente. È lecita solo quando si fonda su dati veri e oggettivi.

3. Ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale & idoneo a danneggiare l’altrui azienda

Rientrano tra tali atti:

a) la pubblicità menzognera

b) la concorrenza parassitaria

c) il dumping (vendita sotto costo)

d) lo storno di dipendenti

venerdì 19 giugno 2009

ISTAT / ALLARME OCCUPAZIONE – Il ministro Sacconi: "Giovani, accettate tutti i lavori Anche quelli che ora fanno gli immigrati"

Roma, 19 giugno 2009 - Scendono per la prima volta dopo 14 anni gli occupati in Italia nel primo trimestre del 2009. In particolare, segnala l’Istat, tra gennaio e marzo sono stati persi 204.000 posti di lavoro, pari allo 0,9% su base annua. Il calo sintetizza la discesa di 426.000 unità della componente italiana e la crescita di 222.000 unità di quella straniera, per un totale di 22 milioni 966 mila occupati.

Il risultato, spiega ancora l’istituto di statistica, trova ragione nella caduta dell’occupazione autonoma delle piccole imprese, dell’occupazione a termine e nella riduzione del numero dei collaboratori. In termini destagionalizzati e in confronto al quarto trimestre 2008, l’occupazione nell’insieme del territorio nazionale registra una flessione pari allo 0,3%. Il tasso di occupazione della popolazione tra 15 e 64 anni scende di nove decimi di punto rispetto al primo trimestre 2008, portandosi al 57,4%.

Il numero delle persone in cerca di occupazione registra il quinto aumento tendenziale consecutivo, portandosi a 1.982.000 unità (+221.000 unità, pari al +12,5% rispetto al primo trimestre 2008). Il tasso di disoccupazione passa dal 7,1% del primo trimestre 2008 all’attuale 7,9%. Rispetto al quarto trimestre 2008, al netto dei fattori stagionali, il tasso di disoccupazione aumenta di tre decimi di punto, dal 7% al 7,3%.

SACCONI: TEMEVAMO PEGGIO

"Il dato di disoccupazione al 9% segnalato dall’Istat è un dato inferiore rispetto a quel che potevamo temere. Credo che questo significhi che funziona il mantenimento diffuso del rapporto di lavoro attraverso i contratti di solidarietà e la Cassa integrazione", ha dichiarato Maurizio Sacconi.

I dati Istat, continua Sacconi, indicano “un aumento della occupazione immigrata”, il che indica “una propensione degli italiani a rifiutare i ‘cattivi lavori’ e questo riguarda in particolare i giovani”. Per questo il ministro rivolge un ennesimo appello ai giovani perche’ “non aspettino” la fine della crisi e, non potendo ottenere i “lavori a cui legittimamente aspirano”, accettino di svolgere le mansioni che spesso sono appannaggio degli immigrati.

Alla luce dei dati Istat, quello di Sacconi e’ “un appello alla responsabilita’” nella convinzione che “il mercato del lavoro apprezzera’. Lo Stato, le Regioni- osserva- non possono inventare lavori che non ci sono, posso pero’ invitare le Regioni e le imprese ad usare i contratti di apprendistato”.
Sacconi osserva poi che la parte “piu’ vulnerabile, quella dei cinquantenni vede un aumento del numero di persone al lavoro, tra questi il tasso di occupazione migliora. La crisi colpisce di piu’ i giovani- rileva ancora il ministro- con un contratto a tempo determinato nel Mezzogiorno”.

DAMIANO: DAL GOVERNO SILENZIO IMBARAZZANTE

Di tutt'altro avviso Cesare Damiano: "Un nuovo allarme viene dall’Istat: per la prima volta, dopo 14 anni, l’occupazione è in calo in Italia. Tutto questo si aggiunge alle cattive notizie che riguardano debito, deficit, esportazioni e cassa integrazione. Tutte le associazioni del lavoro e dell’impresa, oltre che gli osservatori più attendibili, sono concordi nel ritenere che l’autunno ci riserverà purtroppo brutte sorprese, dice il responsabile Lavoro del Pd. E aggiunge: "Il tempo per agire prima dell’estate è breve e il governo continua a barcamenarsi tra false illusioni e silenzi imbarazzanti" (fonte quotidiano.net)

Omicidio Roma due fidanzatini in scooter: Pena dimezzata al pirata della strada "E' omicidio colposo, non volontario"

Roma, 18 giugno 2009 - È stata ridotta a cinque anni di reclusione (rispetto ai dieci inflitti in primo grado) la pena per il ‘pirata' della strada Stefano Lucidi che la sera del 22 maggio del 2008 a bordo di una Mercedes uccise i due fidanzati di 22 anni, Flaminia Giordani e Alessio Giuliani che viaggiavano su uno scooter, all’incrocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita.

La riduzione della pena è stata decisa dalla prima corte d’assise d’appello di Roma che ha attribuito all’imputato il reato di duplice omicidio colposo, e non più quello volontario con dolo eventuale.

Stefano Lucidi, che era presente in aula al momento della sentenza, rimarrà per il momento in carcere mentre il presidente Antonio Cappiello della prima corte d’assise d’appello ha disposto la trasmissione degli atti alla procura per il reato di omissione di soccorso. La sentenza di primo grado, emessa lo scorso novembre dal gup Marina Finiti con il rito abbreviato, era la prima che riconosceva l’omicidio volontario in caso di morti per incidente stradale.

La corte ha invece recepito le argomentazioni del difensore di Lucidi, l’avvocato Franco Coppi (nominato per l’appello al posto del collega Basilio Fiore) secondo cui il grave episodio avvenuto la sera del 22 maggio 2008 «doveva essere ricondotto nello schema dell’omicidio colposo e non quindi del dolo come stabilito dalla sentenza di primo grado».

"Dire che un soggetto passa con il rosso - ha spiegato il penalista - e che quindi non può non aver previsto l’evento, non significa aver dimostrato la presenza del dolo. Questo incidente va inquadrato nella colpa. Lucidi doveva fermarsi e non si è fermato. Doveva rallentare e non ha rallentato. E anche se avesse visto il motorino, che ha comunque visto all’ultimo momento, e avesse fatto il calcolo di riuscire a passarlo, saremmo ancora una volta nell’ambito della colpa. La sentenza di primo grado ha voluto introdurre la distinzione tra errore ragionevole e irragionevole ma dove c’è l’errore non può in ogni caso esserci il dolo».

Alla lettura della sentenza, i genitori dei due ragazzi uccisi hanno reagito con compostezza, nonostante l’evidente dispiacere per la pena ridotta. Lasciata l’aula, però, la mamma di Flaminia ha voluto sfogarsi con i giornalisti: «Dalla sentenza di primo grado - ha detto la signora in lacrime - era emerso un messaggio di giustizia, di dignità della vita umana. Non è possibile che oggi i giudici possano aver sputato in faccia alla gente. La sentenza del gup era stata talmente una tappa sofferta osannata da tutta Italia, come è possibile che oggi si siano presi una responsabilità del genere? Oggi tutto è stato smentito spudoratamente. Mia figlia non c’è più e credevo che la sua vota potesse valere per la vita di tutti gli altri».

Dello stesso tenore anche il papà di Flaminia: «Con la sentenza di oggi non mi considero più italiano, brucerò la scheda elettorale. La contestazione di omicidio volontario poteva diventare un esempio per casi analoghi». (Cit. da fonte agi)

Federconsumatori Settore Alimentare: NON SIAMO PIU' DISPOSTI A TOLLERARE ALTRI CASI DI FRODE ALIMENTARE. SI PREVEDANO SANZIONI PENALI SEVERE PER I RESPONSABILI DI TALI REATI.

Ennesimo caso di frode alimentare.

Mozzarelle prodotte con materie prime non consentite, quali prodotti scaduti o prossimi alla scadenza.

È sconcertante come casi di questo tipo continuino a susseguirsi. Il Governo dovrebbe prendere urgenti provvedimenti che facciano passare la voglia, una volta per tutte, ai responsabili di tali illeciti, di smerciare prodotti adulterati, lucrando sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini.

“Non siamo più disposti a tollerare, infatti, che i cittadini debbano essere esposti a rischi di questo genere. A tale proposito, ci auguriamo che i responsabili accertati di frodi di tale natura meditino in cella sulle loro malefatte.” – dichiara Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori.

Non ci stancheremo di ribadire che è necessario prevedere un sistema sanzionatorio più efficace, ma, dal momento che questo, da solo, non funge più da deterrente, è necessario inasprire le sanzioni penali per questo tipo di reati.

È inoltre indispensabile, a tale proposito, proseguire in due direzioni fondamentali:

- chiarendo i ruoli e rendendo effettivamente operativa l’Agenzia per la sicurezza alimentare italiana;

- definendo, finalmente, una normativa che preveda l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine dei prodotti alimentari, questione già avviata in Senato, ma inspiegabilmente rimandata a data da destinarsi.

(Cit. Federconsumatori)

giovedì 18 giugno 2009

Domenica 21 e lunedì 22 giugno, in contemporanea con il voto di ballottaggio per Province e Comuni italiani, si terrà anche il referendum abrogativo che propone la modifica delle legge elettorale nazionale. Continua a leggere questa notizia

Per informazioni vedi www.referendumelettorale.org

Se il referendum fosse approvato, dalle prossime elezioni il premio di maggioranza non verrebbe più assegnato alla coalizione che ha riportato più voti, ma alla singola lista o partito, e un candidato potrebbe presentarsi in un solo collegio elettorale.

Le liste dei candidati resterebbero però bloccate, perché non è possibile ripristinare per via referendaria il voto di preferenza.

Il referendum in realtà si compone di tre distinti quesiti.

Il primo (scheda viola) riguarda l'abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste alla Camera. Il secondo (scheda beige) pone lo stesso quesito, ma per il Senato. Il terzo quesito, (scheda verde) riguarda invece l'abrogazione delle candidature multiple.

Se il referendum passasse, le liste dovrebbero raggiungere almeno il 4% alla Camera e l'8% al Senato per ottenere parlamentari.

Il comitato promotore dei referendum è politicamente trasversale, e comprende costituzionalisti ed esponenti del centrosinistra e centrodestra.

Il Partito democratico è ufficialmente schierato per il sì. Il Popolo delle Libertà è favorevole - An ha raccolto ufficialmente le firme - ma all'indomani delle elezioni Europee il premier e leader di partito Silvio Berlusconi ha detto che non darà sostegno diretto ai quesiti.

Secondo gli analisti la mossa è motivata dalla contrarietà della Lega Nord al referendum. Dato che il 21 e 22 si vota in numerosi ballottaggi al Nord, dove la Lega è decisiva, il Pdl non vuole contrariare l'alleato rischiando di perdere voti.

Tra gli altri partiti, l'Udc è contrario al referendum, mentre l'Italia dei Valori, che pure aveva contribuito alla raccolta delle firme ora è contrario, affermando che con la legge che uscirebbe dalla consultazione referendaria il Pdl di Berlusconi guadagnerebbe la maggioranza assoluta dei seggi.

Contrari anche i partiti di sinistra ed ecologisti, da Rifondazione comunista ai Verdi, e la Destra di Francesco Storace.

In generale, per i sostenitori il referendum avrà l'effetto di creare in Italia il bipartitismo.

"L'eliminazione di composite e rissose coalizioni imporrà al sistema politico una sterzata esattamente opposta all'attuale - dice il Comitato del Sì sul proprio sito web - Piuttosto che l'inarrestabile frammentazione in liste e listine, minacce di scissioni e continue trattative tra i partiti, il nuovo sistema imporrà una notevole semplificazione, lasciando comunque un diritto di rappresentanza anche alle forze che non intendano correre per ottenere una maggioranza di Governo, purché abbiano un consenso significativo e superino la soglia di sbarramento".

Secondo il Comitato per il No, invece, il sistema elettorale che uscirebbe dalle urne "non restituirebbe per nulla alle elettrici e agli elettori italiani il diritto libero ed eguale ad eleggere i deputati e i senatori" e ".. eliminando le coalizioni, attribuirebbe 340 seggi, cioè il 53,9 per cento del totale dei membri della Camera dei deputati, alla lista che raggiungesse un voto in più di ciascun altra, anche se i suoi voti corrispondessero al 30 o al 20 per cento dei voti complessivi degli elettori, o anche meno: un premio di maggioranza enorme, senza precedenti nella storia istituzionale italiana e in quella di ogni paese civile".

Il referendum, che è di tipo abrogativo - è valido solo se parteciperà al voto il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Gli elettori che si recano al seggio per i ballottaggi possono rifiutare le schede - tutte e tre ma anche una o due soltanto - per la consultazione referendaria.

E' dal 1997 che nessun referendum abrogativo è risultato valido, per mancanza del necessario quorum.

Per il referendum, come per le amministrative, si vota dalle 8 alle 22 di domenica 21 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 22 giugno (Fonte Reuters italia)

Per informazioni vedi www.referendumelettorale.org

Consumi: Coldiretti, attenzione all'inganno del gelato Ogm

Attenti al gelato Ogm che non si scioglie grazie all'aggiunta di una proteina sintetica indicata in etichetta come 'proteina Isp'. Coldiretti lancia l'allarme nel commentare la decisione della Commissione Europea destinata all'Unilever che di fatto autorizza la contaminazione da Ogm del prodotto alimentare piu' amato attraverso una proteina sintetica isolata da un pesce artico e riprodotta in laboratorio con la fermentazione di un lievito geneticamente modificato. Il rischio di rinfrescarsi con sorbetti transgenici che non si sciolgono fa paura a quasi 3 italiani su quattro, ovvero la nutrita schiera di quanti ritengono i cibi con organismi geneticamente modificati meno salutari di quelli tradizionali. Un vero 'attentato' che - sottolinea Coldiretti - mette a rischio la credibilita' e l'immagine generale del Made in Italy nel mondo dove le esportazioni di gelato sono aumentate del 43% in valore nel primo mese del 2009 dopo che nel 2008 le spedizioni all'estero hanno sfiorato per la prima volta i 200 milioni di euro. La ricerca di genuinita' nel consumo di gelato - conclude Coldiretti - e' dimostrata dal fatto che tra le tendenze della nuova stagione si e' assistito al tramonto dei gusti 'artificiali', come ad esempio il puffo, e alla riscoperta dei gusti di stagione e locali.(ANSA)

Crisi Economica: Napolitano Firma Ddl Sviluppo

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi promulgato la legge recante ''Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile'' tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze sulle modalita' di copertura del finanziamento del programma ''banda larga''. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. Roma, 18 giu. - (Fonte Adnkronos)

CASSAZIONE: ALLO STADIO E' VIETATO FARE IL SALUTO FASCISTA

ROMA  - E' vietato ai tifosi, specie durante i tafferugli con la polizia, salutare con il 'saluto fascista' o 'saluto romano' perché il gesto richiama una ideologia violenta e discriminatrice. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato la condanna (la cui entità non è nota) a un tifoso ultrà dell'Hellas-Verona. In particolare la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale l'ultrà del Verona, Luca S.(30 anni), contestava la condanna inflittagli dalla Corte d'appello di Trieste il 6 maggio 2008.
I giudici di merito gli avevano contestato la violazione della legge 'Mancino', contro la violenza negli stadi, per avere "all'esterno dello stadio 'Friuli' di Udine, prima dell'incontro Udinese-Verona, compiuto manifestazioni esteriori (saluto romano) proprie delle organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Il tifoso, la domenica del 9 dicembre 2001, aveva partecipato agli scontri con la polizia ingaggiati dal suo gruppo di supporter che voleva entrare allo stadio senza avere il biglietto. Gli ultrà avevano marciato in corteo lanciando oggetti contro i poliziotti e facendo il saluto fascista. Senza successo, in Cassazione, Luca S. ha sostenuto la "natura scherzosa" di quel gesto.
Ma la tesi non è piaciuta alla Cassazione che ha confermato il verdetto di colpevolezza emesso in appello in quanto "il 'saluto romano' costituisce una manifestazione esteriore che rimanda, per comune nozione storica, all'ideologia fascista, e quindi ad una ideologia politica sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza ma, al contrario, fortemente discriminante ed intollerante". I supremi giudici aggiungono, infine, che quel tipo di saluto è memoria di un "regime totalitario che ha emanato, tra l'altro, leggi di discriminazione dei cittadini per motivi razziali". (Cit. da ANSA)

Confindustria: Ennesimi dati negativi sull’andamento della economia; necessario intervenire prontamente sul versante della domanda, se ciò non avvenisse ci potranno essere ricadute importanti sulle famiglie

Anche da Confindustria provengono gli ennesimi dati catastrofici sull’andamento economico del nostro Paese, che evidenziano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, come la crisi sia tutt’altro che superata.

Le previsioni del PIL sono state tagliate al -4,9%, che comporterà una riduzione della ricchezza del Paese di oltre 70 miliardi di Euro.

Ma, ancora più preoccupanti sono le stime sul tasso di disoccupazione, che, nel 2010, sfiorerà il 10%.

Si calcola che la perdita del lavoro e la cassa integrazione comporteranno una riduzione del potere di acquisto, per l’intero universo delle famiglie (24 milioni da dati Istat), pari a 492 Euro annui per ciascun nucleo familiare, mentre, calcolando tale ricaduta sulle sole famiglie a reddito fisso, sarà pari a 850 Euro a famiglia.

Nello specifico, chi è in cassa integrazione dovrà far fronte ad una decurtazione del proprio salario dal 30 al 35%, mentre, per le famiglie colpite direttamente da un licenziamento, le ripercussioni saranno di 800-1000 Euro al mese.

Per non parlare della situazione estremamente drammatica in cui si trovano i lavoratori precari che perdono il proprio posto di lavoro, per i quali è previsto un sostegno a dir poco irrisorio.

“Se il Governo non si deciderà ad avviare delle manovre serie ed efficaci, come richiede anche la stessa Confindustria, questa situazione è destinata a peggiorare sempre di più” – dichiara Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori.

È indispensabile, per le famiglie e per l’intera economia del nostro Paese, intervenire sul lato della domanda, attraverso:

- processi di detassazione per le famiglie a reddito fisso di almeno 1200 Euro annui;

- misure di sostegno al reddito del precariato, con congrui assegni di disoccupazione;

- una riduzione, di almeno il 20%, dei prezzi dei beni di largo consumo, che ancora tarda ad arrivare, nonostante una diminuzione del tasso di inflazione.

(Cit. comu. stampa Federconsumatori)

Il problema della Occupazione

Roma, 18 giugno 2009 - Quest’anno l’occupazione totale registrerà una perdita del 2,7% e il tasso di disoccupazione salirà all’8,6%: queste le previsioni del centro studi della Confindustria secondo il quale «il deterioramento del mercato del lavoro si accentuerà nel secondo trimestre del 2009 (-1,1% strutturale), ma rallenterà progressivamente nei mesi successivi».

"L’occupazione - secondo il rapporto di Viale dell’Astronomia - ricomincerà a crescere dal secondo trimestre 2010 anche se registrerà una flessione annua dello 0,6% per effetto trascinamento».

I numeri per il 2010 supportano tali previsioni: una contrazione dell’occupazione totale (in termini di unità di lavoro standard, Ula) dello 0,6% mentre, sempre il prossimo anno il tasso di disoccupazione salirà al 9,3% dall’8,6% previsto per l’anno in corso.


"Complessivamente, le unità di lavoro

perse a causa della recessione dal primo trimestre del 2008 e il primo trimestre del 2010 sono stimate prossime al milione, una perdita inferiore a quella del 1992-1993 (1,2 milioni), nonostante la più intensa caduta di attività nell’attuale crisi. Il rischio dello scenario - chiarisce l’Ufficio studio della Confindustria - è di una caduta più accentuata».

IL DEFICIT PUBBLICO

Il deficit pubblico nel 2009 si attesterà al 4,9% del Pil e sarà in lieve diminuzione il prossimo anno al 4,7%. Queste le previsioni dell’ufficio studi della Confindustria secondo il quale il debito pubblcio nel 2009 salirà al 114,7% del Pil e al 117,5% nel 2010, dal 105,7% del 2008. «L’aumento del debito pubblico è attribuibile al peggioramento del deficit e, in misura contenuta, agli interventi di sostegno al sistema bancario».

Riguardo al deficit pubblico, «il peggioramento rispetto allo scenario di aprile è da imputare interamente alla revisione al ribasso delle stime di crescita e dunque all’azione degli stabilizzatori automatici. Il livello del deficit per il 2009 - secondo Viale dell’Astronomia - è attribuibile principalmente alla dinamica delle entrate, che, per la prima volta dal dopoguerra sono stimate in diminuzione: -1,4% rispetto al 2008.


E il gettito delle entrate tributarie

dei primi quattro mesi conferma questa dinamica: -3,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2008; e le imposte indirette, strettamente legate alle fasi cicliche, hanno registrato un vero crollo (-5,7%), ma anche le dirette sono scese (-2%). La contrazione del Pil nominale sarà però ancora più forte e fa sì che nel 2009 le entrate in rapporto al Pil salgono al 47,2% (dal 46,6% del 2008). Nel 2010 caleranno al 47% in presenza di ripresa del Pil nominale (+2,2%).

La spesa pubblica salirà del 52,2% del Pil nel 2009 e si attesterà al 51,7% nel 2010 mostrando un debole rallentamento. Il saldo primario nel 2009 - conclude l’ufficio studi della Confindustria - verrà quasi azzerato in percentuale del Pil (0,1%) e comincerà a risalire nel 2010 (0,4% del Pil).

fonte: agi

venerdì 12 giugno 2009

Processo per l’omicidio di Meredith Kercher: Amanda - mi chiamavano stupida bugiarda

Si è presentata in aula con una camicetta e pantaloni chiari, i capelli raccolti a coda, Amanda Knox al suo arrivo nell’aula della Corte d’Assise di Perugia dove è in corso il suo interrogatorio nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher, nel quale è imputata insieme a Raffaele Sollecito. La giovane americana ha accennato un sorriso rivolto ai suoi avvocati. In aula anche il padre Kurt il quale al suo arrivo al Palazzo di Giustizia ha annunciato che oggi si vedrà «una nuova Amanda, non quella dark angel che è stata descritta finora». Presente al processo, come al solito, anche Raffaele Sollecito, che oggi indossa jeans e una camicia rosa.

«Sotto pressione ho immaginato tante cose»: Amanda Knox ha giustificato così le accuse a Patrick Lumumba rispondendo alle domande del legale che rappresenta il musicista come parte civile. Riferendosi agli interrogatori ai quali venne sottoposta prima di essere arrestata, ha parlato di «dichiarazioni prese contro la mia volontà. Tutto ciò che ho detto l’ho detto sotto pressione. Mi è stato suggerito dal pubblico ministero. Loro (il riferimento della domanda era alla polizia - ndr) suggerivano la via».

Ecco un passo dell’interrogatorio:
Amanda Knox: «Sotto pressione ho immaginato tante cose diverse».
Avvocato Carlo Pacelli (legale di Patrick Lumumba): «Le ha suggerito la polizia di dire che Meredith aveva fatto sesso la notte dell’omicidio?».
Amanda Knox: «Si»
Avvocato Pacelli: «L’hanno picchiata per farle dire questo?».
Amanda Knox: «Si».
Avvocato Pacelli: «Ha accusato Patrick per salvare se stessa?».
Amanda Knox: «No».

La Knox ha quindi negato di avere incontrato Patrick Lumumba e di essere stata nella casa del delitto la sera del primo novembre del 2007. Ha sostenuto di essere stata chiamata ripetutamente «stupida bugiarda» durante gli interrogatori sostenuti in questura la notte tra il 5 e il 6 novembre del 2007 prima di essere arrestata. La giovane di Seattle, parlando in italiano, ha spiegato di essersi recata in questura quella sera perché aveva paura di stare sola «perché non avevano trovato chi aveva fatto questa cosa». «Quando ho accusato Patrick non sapevo se ero colpevole o no. Sapevo solo che non ero là (nella casa del delitto, ndr)».

«Quando ha visto il messaggio sul mio cellulare la polizia è diventata molto dura con me - ha ricordato Amanda riferendosi alla notte in questura - e per ore, ore, ore mi hanno chiamato “stupida bugiarda” e mi dicevano che stavo cercando di proteggere qualcuno. Mi hanno picchiato due volte per farmi dire un nome che però io non potevo dire, perché non sapevo. Io continuavo a ripetere che non c’entravo nulla con l’omicidio e che ero restata tutta la sera a casa di Raffaele. Loro continuavano ad insistere dicendo che avevo lasciato l’appartamento per un certo tempo per vedere qualcuno. Mi continuavano a ripetere di ricordare perché secondo loro avevo dimenticato. L’interprete mi disse che avevo subito un trauma. Ho avuto molta paura. Tutti urlavano e nella mia confusione, ci mettevano così tanta enfasi quando mi dicevano che avevo incontrato qualcuno, che alla fine mi ero convinta che era accaduto davvero...ma ero confusa”.

È allora che Amanda indicò Patrick Lumumba come l’autore del delitto: «In carcere, quando ho avuto tempo di pensare a ciò che era successo mi sono resa conto della realtà e stavo male pensando che Patrick era in carcere anche se non c’entrava nulla con questa storia. Che era stato incastrato per colpa mia».

Amanda ha riferito come, i giorni successivi al delitto, volesse stare sempre accanto a Raffaele perché aveva paura: «Avevo paura di restare sola ed è per questo che la sera del cinque novembre raggiunsi Raffaele in questura».  (Cit. Fonte Il secolo XIX.it)