Benvenuti!!!

Questo blog vuole proporvi una raccolta di notizie il più aggiornata possibile, riguardanti temi giuridici di attualità, difesa consumatori, politica ecc.....

Con questo piccolo spazio, vorrei cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni che giornalmente ruotano attorno a noi, filtrando quelle che però possono avere i maggiori risvolti in campo giuridico, e permettere a Voi navigatori di poter commentare, così da creare una piccola community di dialogo.

Buona lettura

Saluti Justice81

Ps: A fianco potete ricercare tutti gli argomenti trattati in questo blog grazie ad una ricerca indicizzata; non dovete fare altro che immettere la parola o le parole chiavi che vi interessano. Grazie a Google ho poi aggiunto anche un piccolo motore di ricerca studiato appositamente per poter navigare nel vasto mondo del web ma con dei criteri di ricerca personalizzati. Buona navigazione

domenica 31 maggio 2009

TURISMO: PONTE DEL 2 GIUGNO 2009 SOGGIORNO NELLE CAPITALI E NELLE CITTÀ D'ARTE

Federconsumatori, che da alcuni anni, grazie ad una consolidata metodologia di analisi statistica, svolge indagini mirate a valutare le dinamiche dei prezzi praticati nelle strutture ricettive nazionali, , e l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo presentano oggi, un’indagine relativa ai principali operatori turistici del nostro Paese, con lo scopo di costituire un Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio relative alle destinazioni turistiche estere in concorrenza con quelle italiane.

Tale indagine ha analizzato il prezzo medio che un turista italiano si troverà a pagare, nel ponte del 2 giugno, per l’acquisto di un pacchetto vacanza (comprensivo di volo aereo) presso un Tour Operator attivo sul territorio nazionale, avente come meta una delle capitali/città d’arte (con particolare attenzione al contesto territoriale europeo) dirette concorrenti di quelle nazionali (sarà presentata in seguito anche un’indagine relativa alle località di mare).

L’universo delle possibili mete di destinazione dei flussi turistici viene letto attraverso la lente costituita dall’offerta contemplata nei cataloghi (stagione primavera – estate 2009) di alcuni dei principali Tour Operator attivi a livello nazionale. Ne consegue che il valore del prezzo medio individuato per una vacanza in una determinata località turistica costituisce la sintesi, ed è rappresentativo, dei prezzi delle offerte dei principali Tour Operator (stati monitorati 13 tra Tour Operator e grandi gruppi di operatori).

Con riferimento al sottoinsieme degli operatori presi in esame, che contemplano nella propria offerta tale tipologia di dimensione turistica, sono state individuate dodici mete classiche (Lisbona, Barcellona, Berlino, Madrid, Amsterdam, Londra, Budapest, Parigi, Praga, Vienna, Mosca, San Pietroburgo), relativamente alle quali sono state rilevate 517 quotazioni tariffarie di struttura ricettiva (rappresentative, quindi, dell’offerta dei tour – operator per le città campionate).

Nel complesso, il prezzo individuale medio per un adulto per un soggiorno di 4 giorni/3 notti in hotel (camera doppia di tipo standard, trattamento di pernottamento e prima colazione) nel periodo 30 maggio – 2 giugno 2009 nelle città contemplate ammonta a 446 euro.

L’analisi per singola città individua tre fasce tariffarie: una prima caratterizzata da prezzi significativamente al di sotto della media complessiva (ne fanno parte Lisbona, Barcellona, Berlino, Madrid, Budapest, Praga, Vienna); una fascia intermedia (Londra, Amsterdam e Parigi) ed infine una caratterizzata da prezzi significativamente al di sopra del dato medio complessivo, determinata dai quadri tariffari rilevati a Mosca e a San Pietroburgo (che sono anche le realtà campionate più distanti dall’Italia).

In allegato:

- i Percorsi di campionamento per l’analisi dei prezzi nelle capitali/città d’arte estere;

- Prezzi medi per persona per un soggiorno di 4 giorni/3 notti in hotel (camera doppia di tipo standard, trattamento di pernottamento e prima colazione) nel periodo 30 maggio – 2 giugno 2009 in alcune città contemplate nell’offerta dei Tour Operator. (fonte Federconsumatori)

 

VIAGGI_Federconsumatori_ EBNT_ 29maggio2009.pdf

 

Buon 2 giugno da Justice81!!!!

mercoledì 27 maggio 2009

Società di capitali – Le Azioni - (Parte 2°)

CARATTERISTICHE DELLE AZIONI:

  • Hanno lo stesso valore e conferiscono gli stessi diritti (all’interno della stessa categoria)
  • Sono indivisibili (rappresentano dunque un taglio minimo)
  • Sono autonome (le partecipazioni si possono vendere per parti, per pacchetti)
  • La loro circolazione avviene in forma cartolare

VALORE DELL’AZIONE: possono avere valore nominale (il loro valore è in pratica quello iscritto nel titolo e può variare solo con la sostituzione dei titoli stesso e con la notifica nello statuto, es: accorpamento) o valore non nominale (il valore è dato da capitale sociale/numero di azioni; ciò che conta è la quantità relativa delle azioni possedute, e non la porzione di capitale sociale, che si calcola come numero di azioni possedute/numero di azioni totale).

CONFERIMENTI: non possono essere fatti in misura minore del capitale sociale (divieto di emettere azioni sotto la pari) e molto spesso sono fatti in misura minore del capitale sociale (sovra la pari; sovrapprezzo azioni)

VALORE DI BILANCIO: è espresso con la frazione patrimonio netto/numero di azioni; in cui il valore di mercato è il fair value, ovvero la quotazione di borsa. Il pacchetto azionario ha maggior valore se incorpora il controllo della società.

DIRITTI CHE LE AZIONI DANNO:

  • Amministrativi: es: voto
  • Patrimoniali: es: dividenti
  • Complessi: es: opzione

UGUAGLIANZA DEI DIRITTI AZIONARI: può essere relativa (ogni tipologia di azioni da, al suo interno, gli stessi diritti) o oggettiva (ogni azione da un diritto, ma chi detiene più azioni avrà la maggioranza di tali diritti ex:voto)

AZIONI: possono essere ordinarie o speciali.

n.b.: speciali: hanno ampia autonomia tributaria; non sono mai a voto plurimo, ci possono essere assemblee e rappresentanti per ogni categoria speciale:

  • Senza voto: ex: azioni di risparmio
  • Con voto limitato: ex: su determinati argomenti
  • Con voto condizionato: ex: condizionate all’utile.

n.b.: la somma di queste tre categorie non può superare la misura del 50% del capitale sociale.

  • Con diritto di voto fino ad una data percentuale
  • Con diritto di voto variabile a seconda dell’ammontare posseduto

n.b.: queste due categorie valgono solo per le società non quotate

  • Privilegiate: con maggior incidenza dell’utile o minore delle perdite (non sono mai senza diritti patrimoniali)
  • Azioni correlate: ad un certo ramo d’azienda o ad un patrimonio correlato (sottoposte ad una contabilità separata.

n.b.: le azioni privilegiate e di risparmio (che sono senza voto) possono essere emesse solo da società quotate, sono al portatore (e quindi autonome), hanno dei vantaggi patrimoniale specificati nello statuto, ed hanno diritto ad una assemblea speciale e ad un rappresentante.

AZIONI PER DIPENDENTI: possono essere gratuite (si considerano riserve in capitale sociale e si distribuiscono ai dipendenti) o a pagamento (nuove azioni vengono offerte ai dipendenti senza diritto di opzione per gli azionisti comuni)

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI: non rappresentano una parte del capitale sociale perciò non sono azioni; ma possono dare alcuni diritti patrimoniali o amministrativi (es: diritto di voto limitato, nomina di consigliere, nomina di sindaco). Tuttavia non danno mai diritto di voto in assemblea ordinaria (disciplina degli obbligazionisti).

CIRCOLAZIONE DEI TITOLI: hanno una disciplina simile ai titoli di credito nominativi. Sono dei titoli di credito causali (essendo basati, appunto, su di un rapporto causale). Per le aziende non quotate può anche non esserci il titolo, ma solo l’iscrizione nel libro dei soci; invece per le aziende quotate s’è la gestione accentrata dematerializzata. Possono essere nominative o al portatore (che possono solo essere di risparmio o emesse da sicav:società di investimento a capitale variabile)

AZIONI IN PEGNO O IN USUFRUTTO: danno diritti amministrativi al possessore, diritti di opzione al socio, obbligazione di versamento (nel pegno l’obbligo è del socio, nell’usufrutto l’obbligo è del possessore che poi si farà rimborsare a scadenza)

LIMITI DELLA CIRCOLAZIONE (LEGALI):

  • In caso di conferimento non in denaro possono essere cedute solo dopo la valutazione del bene.
  • In caso di obbligo di prestazioni accessorie solo con il consenso dell’assemblea.

LIMITI DELLA CIRCOLAZIONE (DECISI DAI SOCI):

  • Patti parasociali: i cosiddetti sindacati di blocco, è un impegno interno a non vendere a terzi ; se inadempienti si paga il danno agli altri soci.
  • Limiti statuari: sono la clausola di prelazione (per la quale le azioni vengono prima offerte ai soci esistenti), la clausola di gradimento (in base a certi requisiti che il socio dovrà avere od in base all’accettazione di un organo, come ad esempio il consiglio di amministrazione; in caso di rifiuto sussiste per i soci l’obbligo di acquisto o di rimborso del capitale sociale [mero gradimento])

LIMITI DELLA CIRCOLAZIONE (PER AZIONI PROPRIE): determinano una diminuzione effettiva del capitale sociale (altrimenti c’è la vendita entro un anno o l’annullamento)

· Sottoscrizione: divieto assoluto, derogato solo dal diritto di opzione riservato alle azioni già detenute e cmq entro i limiti dell’acquisto; in caso di sottoscrizione, l’obbligo del conferimento è dei soci, degli amministratori o del prestanome.

· Acquisto: è libero se motivato da una riduzione del capitale sociale con conseguente annullamento delle azioni, in ogni caso non da diritto di voto o all’utile, ma solo a quello di opzione. A questa operazione esistono dei limiti: l’ammontare delle azioni proprie non deve superare le riserve disponibili; le azioni acquistate devono essere completamente già versate; è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria dell’operazione; il massimo è fissato al 10% del totale delle azioni.

· Altre operazioni non si possono concedere prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di azioni proprie, e nemmeno accettare azioni proprie in garanzia.

PARTECIPAZIONI INCROCIATE: determinano una compensazioni tra debiti e crediti ed un aumento fittizio del capitale sociale soprattutto se la controllata acquista le azioni della capogruppo.

n.b.: la controllata non può acquistare azioni della controllante (limite alle azioni proprie). Se non c’è controllo e le aziende non sono quotate: non sussistono limiti; se non c’è controllo ed entrambe sono quotate: il max dell’incrocio realizzabile è il 2%; se non c’è controllo ed una sola delle due è quotata: allora la quotata può acquisire fino al 10% della non quotata, mentre il limite della non quotata per l’acquisto di azioni della quotata, rimane a 2%.

Se non c’è controllo non c’è diritto di voto e c’è l’obbligazione di vendere entro un anno.

Società di Capitali (Parte 1°)

LE SOCIETA’ DI CAPITALI SI SUDDIVIDONO IN: SRL (società con responsabilità limitata: i soci hanno appunto responsabilità limitata e le quote di capital non sono azionarie), S.A.P.A. (esistono due categorie di soci e le azioni sono di capitale) e infine le S.P.A. (con capitale azionario e responsabilità limitata; le azioni non sono solamente quotate cmq , ma anche a base ristretta.

S.P.A.

COSTITUZIONE: la s.p.a. esiste sono nel momento della registrazione (che quindi in questo caso ha efficacia costitutiva), poiché acquisisce la personalità giuridica.

STIPULAZIONE DELL’ATTO: può essere:

  • Simultaneo: tutti i soci sottoscrivono il capitale (modalità più diffusa)
  • Pubblica sottoscrizione: i promotori prima raccolgono la sottoscrizione dal pubblico e poi firmano l’atto.

ATTO COSTITUTIVO: deve essere redatto per atto pubblico, durante il quale il notaio controlla la conformità dell’atto e dello statuto con la legge e lo deposita nel registro delle imprese dove la s.p.a. ha sede. Anche lo statuto è considerato parte dell’atto. Questo deve constare di alcuni elementi essenziali:

  • Generalità dei soci
  • Denominazione e sede dello stabilimento della s.p.a.
  • Oggetto sociale
  • Capitale sociale (che deve essere anche versato)
  • Numero e valore delle azioni
  • Beni o crediti conferiti
  • Modello di amministrazione adottato
  • Eventuali criteri per la ripartizione dell’utile o benefici per i fondatori
  • Nomina di amministratori e sindaci
  • Durata del contratto

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE:

  • Capitale sociale non inferiore a 120000 euro ( di più per alcune leggi speciali ex T.U.B) ed interamente sottoscritto
  • Almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere già versato (100% se il socio è unico)
  • Che ci siano, se necessario, le eventuali autorizzazioni per l’oggetto sociale.

PRIMA DELL’ISCRIZIONE: per le operazioni concluse, rispondono in solido e illimitatamente, coloro che le hanno compiute ed i soci, perciò se il contratto è nullo l’effetto è solo interno.

DOPO L’ISCRIZIONE: sussiste la nullità per: mancato atto pubblico, illiceità dell’oggetto, mancanza completa di alcuni elementi essenziali dell’atto.se l nullità sussiste gli effetti sono: lo scioglimento della società, ma gli atti compiti vs i terzi rimangono validi per la società quindi non si possono liberare le somme versate prima di aver soddisfatto i creditori. I vizi di nullità sono sanzionabili prima della sentenza.

S.P.A. UNIPERSONALE: l’atto costitutivo viene stipulato come atto unilaterale. Deve avvenire:

  • Il versamento totale del capitale sottoscritto
  • I dati del socio devono essere iscritti nel registro delle imprese
  • La responsabilità è illimitata se: non ha versato la totalità del capitale, o non ha depositato l’atto comprensivo dei suoi dati e in maniera conforme, nel registro delle imprese. E cmq l’unico socio rimane il responsabile per le obbligazioni assunte prima di sanare i vizi.

PATRIMONI DESTINATI: invece di creare una società distinta per un determinato affare, si destina un apposito patrimonio a tale scopo all’interno del patrimonio della società, e questo si fa: tramite capitale di rischio o capitale di prestito collegati solo ed esclusivamente a dato affare.

Se è capitale di rischio: deve essere max. il 10% del patrimonio netto della società, deve essere approvato a maggioranza assoluta dall’assemblea, si deve iscrivere nel registro delle imprese e l’ambito di applicazione (l’affare) deve esser certo nel verificarsi; di fatti ogni atto deve specificare il vincolo di destinazione . I cruori hanno 60 giorni di tempo per fare opposizioni alla società. Inoltre c’è l’obbligo di tenere scritture contabili e bilanci separati, o addirittura con apposite assemblee separate se il patrimonio destinato è costituito con un’apposita emissione azionaria.

Se, invece, il capitale è di prestito: riguarda l’ottenimento di un finanziamento collegato ad uno specifico affare (in realtà rientrano in questa categoria anche i finanziamenti misti o garantiti dall’intero patrimonio netto, a seconda di come si configura i contratto). Anche qui si deve tenere una contabilità separata, ed il contratto deve essere depositato nel registro delle imprese.

CONFERIMENTI:

  • In denaro: il 25% deve essere versato al momento della costituzione (il 100% se il socio è unico). Il resto può essere richiamato in ogni momento dagli amministratori; se un azionista vende la sua parte senza aver versato il dovuto, ne risponde in solido con l’acquirente. E cmq se il socio non versa non può votare e le azioni in suo possesso vengono offerte: ai soci in primis, poi a terzi, oppure annullate, ed in questa terza opzione, il socio viene escluso dalla compagine.
  • In beni o crediti (ma non in servizi o opera): la consegna deve avvenire l momento della sottoscrizione, e per beni si intende sia quelli in godimento (ex: locazione) sia quelli immateriale (ex: brevetto). I beni ovviamente devo essere sottoposti ad un processo di valutazione che si divide in due fasi: 1) relazione di stima di un esperto del tribunale, 2) verifica della stima degli amministratori e, se la differenza (val diminuito) è maggiore di un quinto rispetto a quella iniziale le possibilità sono tre: annullare le azioni per importo pari alla differenza, versare la differenza in denaro, il socio recede riprendendosi il bene.

Per evitare una falsa sottoscrizione non versata e poi compensata da una cessione di beni dal valore incerto c’è l’obbligo di autorizzazione dell’assemblea degli azionisti o degli amministratori per gli acquisti non ordinari (che non sono quindi merci) che superino il valore pari a un decimo del capitale sociale. Sussiste inoltre l’obbligo di perizi indipendente.

PRESTAZIONI ACCESSORIE: oltre al conferimento l’azionista può essere obbligato a svolgere una data prestazione accessoria. Inoltre il trasferimento per conferimento può essere effettuato solo col consenso degli amministratori.

martedì 26 maggio 2009

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)

Technorati Tag: ,

La disciplina è molto simile a quella delle s.n.c. con la distinzione tra socio accomandatario illimitatamente responsabile e socio accomandante con responsabilità limitata al patrimonio conferito.

COSTITUZIONE: avviene tramite l’iscrizione nel registro delle imprese (altrimenti è una s.a.s. irregolare, con la stessa disciplina delle s.n.c irregolari, fatta salva la distinzione tra soci accomandanti e accomandatari che permane); contestualmente nell’atto costitutivo si distinguono i soci (accomandanti vs accomandatari); nella ragione sociale sono presenti i nomi ei soli soci accomandatari, altrimenti il socio accomandante risponderà illimitatamente.

AMMINISTRZIONE: sussiste, come scritto sopra, il divieto di immistione, ovvero il divieto per i soci accomandanti di veder comparire il loro nome nella ragione sociale; essi tuttavia hanno il diritto di approvare il bilancio, mentre per quanto riguarda gli amministratori, questi vengono eletti con l’unanimità dei soci accomandatari e la maggioranza dei soci accomandanti.

RAPPRESENTANZA: c’è la possibilità di procura speciale (non generale) per i soci accomandanti (ma mai nella S.A.S. irregolare).

TRASFERIMETO DELLE QUOTE DEL SOCIO:

  • Accomandante: votazione con maggioranza del capitale sociale
  • Accomandatario: ci deve essere, nella votazione, l’unanimità di tutti i soci (sia accomandanti che accomandatari) come nelle s.n.c.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’: il procedimento è lo stesso delle s.n.c., ma i creditori tardivi dopo la liquidazione potranno rifarsi illimitatamente sui soci accomandatari e limitatamente alla quota liquidata sugli accomandanti .inoltre, se per esempio rimangono solo i soci accomandanti o solo i soci accomandatari, si può nominare un amministratore provvisorio non responsabile.

Nei prossimi giorni analizzerò le società di capitali; a presto e buona lettura.

Justice81

venerdì 22 maggio 2009

Basta alle speculazioni sulla BENZINA!!!!

BENZINA: SPECULAZIONI DEL TUTTO INGIUSTIFICATE HANNO FATTO SALIRE IL PREZZO DEI CARBURANTI. IL GOVERNO INTERVENGA ED AVVII UN SERIO PIANO DI LIBERALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE.

Continuano senza sosta i rincari della benzina, venduta, in molti distributori, a 1,30 Euro al litro.

Si tratta di una speculazione del tutto ingiustificata, dal momento che, è vero che il costo del petrolio è lievemente salito, ma è del tutto compensato dall’attuale quotazione in rialzo dell’Euro.

Come al solito, inoltre, ad ogni minimo rialzo del costo del petrolio, ecco che i prezzi della benzina automaticamente si impennano, mentre non avviene mai il contrario.

A questa insopportabile velocità della luce con cui si ritoccano al rialzo i prezzi dei carburanti, si aggiunge una intollerabile, ed ormai endemica, differenza del prezzo dei carburanti che va dai 3 ai 5 centesimi al litro in più rispetto ai paesi europei.

“È ora di porre fine alle speculazioni sui prezzi dei carburanti” – dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori ed Adusbef - che attualmente, tenendo contro anche dell’attuale cambio Euro/Dollaro e delle percentuali di tassazione, si aggirano attorno ai 12 centesimi al litro.”

A causa di queste maggiorazioni, infatti, ogni automobilista, solo per costi diretti, dovrà far fronte ad una maggiore spesa di 144 € l’anno.

Invitiamo pertanto il Governo ad intervenire al più presto, vigilando ed impedendo le speculazioni di filiera e realizzando un serio e concreto processo di liberalizzazione della rete distribuzione carburanti, anche attraverso la distribuzione presso la grande distribuzione. (F.Federconsumatori)

Società di Persone

DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ SEMPLICI: come prototipo normativo di base delle altre forme societarie.

Sono s.s. le sole società agricole

Sono s.n.c. le società agricole e commerciali

COSTITUZIONE:

  • S.S.: non c’è una forma specifica e si possono costituire a voce o di fatto, poiché non c’è necessità di iscriverle a registro delle imprese con effetto di pubblicità legale.
  • S.N.C.: l’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese , altimetri opera come irregolare, ed in questo caso la sua disciplina è molto simile a quella della società semplice. Devono esservi indicati i dati generali dei soci, la ragione sociale, gli amministratori e i rappresentanti (se presenti), la sede, l’oggetto, i componenti, i criteri di ripartizione degli utili e la durata.

SOCIETA’ DI FATTO: per le s.s. o per le s.n.c. irregolari, può esistere la società costituita per fatti “concludenti”(?), e può fallire.

SOCIO OCCULTO: soggetto che opera di fatto come socio (rapporto interno), ma senza esplicitare la sua posizione, e può fallire.

SOCIETA’ OCCULTA: società che esiste solo tra i soci, ma non verso l’esterno (non c’è spendita del nome); è necessario provare l’esistenza del contratto interno

SOCIETA’ APPARENTE: i soggetti agiscono come se stessero in società; è una pura invenzione giurisprudenziale.

CONFERIMENTI: se non pattuito “si deve conferire quanto necessario” in parti uguali. I conferimenti possono essere di vaia natura:

  • Beni in proprietà (sottoposti alla disciplina della vendita)
  • Beni in godimento ( la società non ne può disporre, sono sottoposti alla disciplina della locazione)
  • Crediti (con rischio di insolvenza a carico del cedente)
  • Servizi (si crea la figura del socio d’opera: non riceve un salario ma partecipa all’utile. Il suo non è da considerarsi lavoro subordinato.)

Il complesso dei conferimenti, valutati in denaro, forma il c. sociale: le s.s. sono esenti perché non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Se, in caso di perdite, il capitale sociale diminuisce, non si possono distribuire gli utili finché la soglia minima non viene ricomposta (le perdite no presuppongono un conferimento aggiuntivo). Ogni socio ha diritto all’utile e la decisione di non distribuirlo deve essere presa all’unanimità. I criteri di distribuzione sono liberi, con l’unico divieto di non poter escludere nessun socio. Se non diversamente specificato si divide in base ai conferimenti o in parti uguali. La regola generale è che si partecipa agli utili e alle perdite nella medesima proporzione.

DETRMINAZIONE DELL’UTILE:

  • Per le s.s: si deduce dal rendiconto
  • Per le s.n.c.: si deduce dal bilancio di esercizio, poiché le scritture contabili sono obbligatorie.

RESPONSABILITA’:

  • Per le s.s.: si stabilisce tramite un patto societario che può escludere dalla responsabilità illimitata alcuni soci se non rappresentati; l’abbandono del socio non esclude le sue responsabilità nei confronti di datori precedenti (e questo vale anche per le s.n.c.), e se non porta il fatto a conoscenza di terzi, nemmeno nei confronti di quelli futuri (e questo vale anche per le s.n.c. irregolari) i soci rispondono direttamente delle obbligazioni e saranno loro a dover chiedere l’escussione preventiva sul fondo societario e sui beni liquidabili (e questo vale anche per le s.n.c. irregolari). Il crtore particolare del socio non può rifarsi sulla quota di società di quest’ultimo, ma solo sugli utili da essa derivanti ( e anche questo vale anche per le s.n.c. irregolari).
  • Per le s.n.c.: la responsabilità è illimitata dei soci e ciò è inderogabile; nuovi soci rispondono anche per i dbti precedenti; lo scioglimento del socio, se iscritto nel registro, ha effetto di pubblicità legale per i terzi; il beneficio di escussione opera automaticamente; anche qui il crtore particolare del socio non può rifarsi sulla quota di società di quest’ultimo, ma solo sugli utili da essa percepiti.

AMMINISTRAZIONE INTERNA DELLE S.S. E DELLE S.N.C.: tutti i soci sono potenziali amministratori e c’è un’ampia autonomia nell’atto costitutivo. L’amministrazione può essere congiunta o disgiunta: è disgiunta quando ogni socio può decidere a maggioranza ma sussiste la possibilità per gli altri di opporsi a maggioranza: il voto si esprime seguendo gli stessi criteri della distribuzione degli utili; è congiunta quando le decisioni vengono prese a maggioranza o all’unanimità (questa eventualità solo se specificata)

RAPPRESENTANZA ESTERNA CON I TERZI: l’atto costitutivo può prendere varie forme; se c’è pubblicità legale, questo vale per i terzi, che altrimenti si basano sulla semplice presunzione della spendita del nome della società. Tutti i soci sono dei potenziali rappresentanti: in caso di amministrazione congiunta tutti i soci devono firmare; in caso di amministrazione disgiunta, ogni socio ha da solo il potere di firma.

SOCI AMMINISRATORI: sono nominati nell’atto costitutivo o in un atto separato che prende la forma generalmente di un contratto di mandato.

DIVIETO DI CONCORRENZA: opera per tutti i soci della s.n.c. ma può essere derogabile.

MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO: devono essere iscritte nel registro o cmq comunicate a terzi. Devono essere deliberate all’unanimità (se così previsto) o dalla maggioranza.

SCIOGLIMENTO DI UN SOCIO: la quota viene liquidata in denaro secondo il valore effettivo del patrimonio netto. Tre sono le cause principale di scioglimento:

  • Morte: se rimane un unico socio, questo ha sei mesi di tempo per trovarne un altro, pena lo scioglimento della società. La quota può essere liquidata all’erede, egli può subentrare, o come suddetto, può avvenire lo scioglimento della società e la divisione del patrimonio netto residuo.
  • Recesso: che nella società a tempo determinato può avvenire solo per giusta causa, mentre in quella a tempo indeterminato è libero
  • Esclusione: può essere di diritto (se ad esempio l’ex socio fallisce), o facoltativa (se gli altri soci a maggioranza lo escludono per inadempienze).

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’: possono sussistere varie cause:

  • Scadenza del contratto di società
  • Volontà dei soci (tutti o a maggioranza)
  • Socio unico
  • Fallimento (in questo caso non c’è liquidazione, ma la procedura concorsuale)

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’: 1) nomina dei liquidatori (volontari o decisi dal tribunale); possono essere soci o meno. 2) redazione dell’inventario. 3) pagamento dei debiti e conversione in denaro dei beni (ma non si possono effettuare nuove operazioni). 4) redazione del bilancio finale e del piano di riparto. 5) ripartizione tra i soci, ma solo dopo la soddisfazione di tutti i creditori (che possono agire anche dopo lo scioglimento). 6) cancellazione della società dal registro delle imprese.

n.b.: questa procedura vale solo per le s.n.c..

Società: Nozione e legislazione (Parte 2°)

Art. 2247 C.C.: Contratto di società= è il conferimento di beni o servizi tra più soggetti al fine di organizzare un’attività economica destinata alla distribuzione di utile.

In realtà possono esistere anche società (s.r.l. o s.p.a.) costituite da un unico socio con atto unilaterale; e gli scopi possibili sono numerosi, non solo di lucro.

CONFERIMENTO: costituisce l’obbligazione del contratto di società e serve a dotare la società di un capitale di rischio proprio; i beni e servizi di fatti (che tuttavia non sono ammessi per la costituzione di s.p.a. o società cooperative) devono essere suscettibili di valutazione economica.

PATRIMONIO SOCIALE: è un’entità variabile e rappresenta il complesso dell’attivo della società; è il patrimonio netto, inteso come differenza tra attivo e passivo.

CAPITALE SOCIALE NOMINALE: è un’entità fissa modificabile solo con la variazione dell’atto costitutivo (perdite o nuovi conferimenti). È il patrimonio netto non distribuibile ed è un elemento decisivo per quanto riguarda i diritti amministrativi ( diritto di voto) e patrimoniali ( distribuzione degli utili).

ATTIVITA’ ECONOMICA: è l’oggetto sociale, e può anche non essere un’attività d’impresa.

Per essere tale infatti è sufficiente che sussista la creazione di valore (e dunque non il mero godimento; in quel caso si parlava di comunione di beni o società immobiliare).

Una società tra professionisti teoricamente on dovrebbe esistere perché la prestazione dovrebbe essere individuale. Tuttavia i è avuta una parziale riforma con le leggi 266/97 e 96/2201 che hanno introdotto le “società di avvocati”: hanno la struttura di una s.n.c. ma non hanno il requisito di impresa. Il cliente ha il diritto di scegliere o accettare il socio professionista delegato poiché non può agire la società in quanto tale (requisito personale della protezione).

n.b.: le società di avvocati sono diverse dalle società di mezzi (in cui i professionisti condividono beni strumentali all’esercizio della professione, ma non le prestazioni, ed è questo il caso dello studio medico) e dalle società di servizi imprenditoriali (in cui si svolgono attività complesse e complementari, perdendo così l’elemento unitario)

FINALITA’: possono essere:

  • Scopo di lucro (Art. 2247 C.C.): l’utile viene prodotto dalla società e distribuito ai soci
  • Scopo mutualistico: i vantaggi patrimoniale sono diretti e non passano attraverso l’utile della società
  • Scopo consortile: sussiste un vantaggio patrimoniale dei soci specifico; la società consortile è una società che ha come oggetto tipico il consorzio, può rientrare in tutte le categorie (vd giù) tranne che in quella di società semplice

Esistono deroghe particolari per quanto riguarda la P.A. o le società di gestione finanziaria (che vengono poi identificate come s.p.a. senza scopo di lucro).

CLASSIFICAZIONI: sono S.S./S.N.C./S.A.S./S.A.P.A./S.P.A./S.COOP/MUTUA ASS.

E vengono fatte per:

  • Per FINALITA’ (lucrativo vs mutualistico [prerogativo di s.coop. e mutua ass.])
  • Per ATTIVITA’ (commerciale vs non commerciale [prerogativo delle s.s.])
  • Per PERSONALITA’ GIURIDICA (società di capitali e soc. cooperativa [organizzazioni definite dal codice, il socio elegge l’amministratore in base ai suoi diritti amministrativi, quali sono il voto, vige la regola della maggioranza] vs società di persone[non possono essere delle organizzazioni complesse, il socio è anche l’amministratore, le decisione vengono prese all’unanimità])
  • Per RESPONSABILITA’ DEI SOCI (che può essere illimitata [s.s., s.n.c.], diversa per tipologia di soci [s.a.s.,s.a.p.a.] limitata al capitale [s.p.a.,s.r.l.,s.coop.])

PERSONALITA’ GIURIDICA E AUTONOMIA DI CAPITALE: non sono concetti conciliabili ma collegati.

La personalità giuridica da autonomia patrimoniale perfetta: i creditori della società non sono i creditori dei soci e viceversa.

Le società di persone pur non dotate di personalità giuridica possiedono autonomia patrimoniale: avviene che i cruori dei soci non possono rifarsi sulla società, ma solo sulle singole quote da essi detenute; i cruori della società dapprima si rifanno sul patrimonio della società, e poi, eventualmente, sui soci. Sono cmq soggetti giuridici, ovvero possono porre in esser atti in nome della società.

REGIME RESIDUALE: ove non specificato il tipo di società si intende semplicemente società commerciale (s.n.c.) o società non commerciale (s.s.).

AUTONOMIA CONTRATTUALE: nella formazione di una società si possono aggiungere delle clausole atipiche, ma senza stravolgere l’assetto complessivo o creare una società atipica.

giovedì 21 maggio 2009

Le società: nozione e legislazione

Cerchiamo di vedere in modo semplice ma nello stesso tempo completo, la nozione di società e i rilievi che esse hanno nella nostra vita e nella nostra legislazione. Questi piccoli riassunti dovrebbero essere utili non solo a coloro che studiano o si interessano della materia ma anche alle persone che vogliono capire qualcosa in più di questo termine e della importanza che le società hanno nella nostra vita e nella nostra economia. Buona lettura. Justice81

Sono sempre a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, suggerimenti e richieste….

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Sono le strutture tipiche previste dall’ordinamento per l’esercizio in forma associativa dell’attività di impresa, impresa collettiva.

Il legislatore prevede vari tipi di società fra le quali le parti posso scegliere il tipo societario più rispondente alle loro specifiche esigenze operative.

I tipi previsti sono:

- società di persone:

o società semplice;

o società in nome collettivo;

o società in accomandita semplice;

- società di capitali:

o società per azioni;

o società in accomandita per azioni;

o società a responsabilità limitata;

- società cooperativa;

- mutue assicuratrici.

Poi il diritto comunitario prevedono:

- società europea;

- società cooperativa europea.

Nei prossimi giorni analizzeremo i vari tipi in modo esaustivo.

MESSICO: VIAGGI DI NOZZE A PROPRIO RISCHIO.

In questi giorni stanno giungendo alla Sportello Nazionale - Federconsumatori S.O.S. Turista numerose segnalazioni da parte di turisti italiani che, a seguito del mutamento di posizione del Ministero degli Esteri che non sconsiglia più i viaggi in Messico (comunicato emesso il 15/5/09), nonostante il WHO mantenga a 5 il livello di criticità della pandemia, si chiedono se possano comunque recedere dal contratto senza il pagamento delle penali. “Come Federconsumatori – spiega Mauro Zanini Vice Presidente Federconsumatori - non possiamo che ribadire che, per chi ha già esercitato il recesso prima di questo ultimo comunicato della Farnesina (sono oltre 400, su base nazionale, solo quelli che si sono rivolti al nostro Sportello, di cui il 95% da parte di giovani coppie in partenza per il viaggio di nozze direttamente per il Messico), resta fermo il diritto allo scioglimento del contratto senza il pagamento di penali, dal momento che la mancata partenza era dovuta a causa di forza maggiore in quel momento accertata formalmente anche dal Ministero”.

Per chi invece intende recedere oggi, a nostro avviso, il comunicato di lunedì equivale comunque ad uno sconsiglio, perché l’elenco dei comportamenti da tenere e delle restrizioni è tale che, nei fatti, fa impedire sostanzialmente la finalità turistica del viaggio. E questo, secondo la sentenza n. 16315/07 della Corte di Cassazione “è ragione più che sufficiente per recedere senza pagare penali”. Allo stato infatti permane ancora una situazione di emergenza sanitaria.

Al di là della posizione dei singoli consumatori, è d’obbligo, da parte nostra, segnalare la posizione piuttosto ambigua e pilatesca tenuta dal Ministero degli Esteri il quale, nonostante nel comunicato specifichi esattamente che ci sono possibilità di contagio e che permane tuttavia una situazione di emergenza sanitaria, lascia al viaggiatore ogni responsabilità in ordine alla partenza privilegiando evidentemente le ragioni degli operatori turistici. Invitiamo pertanto da un lato il Ministero ad una assunzione di responsabilità e ad una revisione del comunicato e comunque i Tour operator a dimostrare la loro professionalità accettando le richieste di recesso senza penali o almeno di variazione avanzate o prospettate ai consumatori con una meta alternativa o posticipando la partenza.

Ricordiamo che lo Sportello Nazionale S.O.S. Turista, promosso da Federconsumatori, è a disposizione di chiunque abbia necessità di consulenza o assistenza allo 059.2033430 o via mail info@sosvacanze.it dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sul sito www.sosvacanze.it .

mercoledì 20 maggio 2009

Fiat: Berlino Proroga Termine Per Offerte Su Opel

Berlino, 20 mag. (Adnkronos/Dpa) - La Germania ha esteso per un periodo di tempo non precisato la scadenza dei termini, in un primo momento fissata per le sei di questo pomeriggio, per la presentazioni di offerte per l'acquisizione di Opel. Lo rendono noto fonti del governo citate dall'Agenzia di stampa tedesca ''Dpa''.

La Germania ha garantito un prestito ponte di 1,5 miliardi di euro per scongiurare il fallimento della casa automobilistica fino a che non sara' formalizzato l'ingresso di un nuovo investitore.

Il cancelliere, Angela Merkel, ha oggi discusso della vertenza Opel con i ministri interessati. Ma questi si riuniranno nuovamente nei prossimi giorni, comunque entro questa settimana, per discutere le diverse proposte arrivate, ha spiegato il portavoce del governo, Ulrich Wilhelm.

Nuove nomine in casa RAI: La politica faccia un passo indietro

Siamo alle solite, con le nuove nomine che si prospettano in casa Rai, se approvate dal Consiglio di Amministrazione, si confermerà ancora una volta l’invadenza e la lottizzazione da parte dei partiti nella gestione dell’azienda.

Si tratta di ingerenze assai gravi ed intollerabili, che influiscono negativamente sulla gestione di un’azienda che, invece, dovrebbe svolgere il delicatissimo compito di informare il Paese in piena autonomia e al di sopra di tutte le influenze politiche e dei partiti.

Indipendenza e professionalità sono presupposti indispensabili, a maggior ragione in una fase in cui la televisione italiana è interessata dal passaggio alla tecnologia digitale che, con tutte le sue conseguenze, richiederà da parte dei vertici dell’azienda una trasformazione ed un’evoluzione in grado di interpretare e rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini utenti.

È per questo che riteniamo fondamentale una riforma totale della RAI, nella quale la politica faccia, non uno, ma due passi indietro, a partire dal prossimo Consiglio di Amministrazione, fino alle nomine all’interno dell’azienda.

Inoltre, c’è da indignarsi di fronte alla nomina di 4 vicedirezioni.

“Siamo veramente all’assurdo – dichiara Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori – è la ciliegina sulla torta che corona il meccanismo delle lottizzazioni e delle interferenze della politica nella gestione della televisione pubblica”.

La Federconsumatori di Mantova per la causa civile contro Trenitalia

10-05-2009: La causa civile dei pendolari contro Trenitalia per i ritardi (compresi quelli sulla linea Milano-Mantova) sta per partire.
All’assemblea pubblica di domani, a Cremona, nel corso della quale tre utenti daranno mandato ai legali per la causa, ci saranno anche i mantovani. Esausti come i colleghi cremonesi della scarsa puntualità sulla linea, capeggiati dal presidente di Federconsumatori Mantova, Giuseppe Faugiana. A sostenere i ricorrenti è proprio l’associazione di consumatori della Cgil: la causa pilota (se andasse a buon fine aprirebbe la strada ad altri ricorsi) contiene la richiesta di un risarcimento di mille euro a persona per i disagi subiti nel 2008. E chiede all’azienda di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal contratto di servizio.
Ci saranno anche il vicepresidente nazionale di Federconsumatori, Sergio Veroli, e il consulente legale nazionale dell’associazione, Massimo Cerniglia.
Tutto ciò, spiega l’avvocato Cerniglia, è causa di un «danno esistenziale per chi ogni giorno usa i treni per raggiungere il luogo di lavoro o di studio, e sacrifica anche due ore della propria giornata all’attesa del treno».
Ci sarà spazio, tra domani sera e lunedì 18, anche per l’ultimo contradditorio con Trenitalia. Poi partiranno le richieste di indennizzo. «Ci limitiamo ai danni del solo 2008 - spiega Francesco Zilioli, Federconsumatori Cremona - perché è dallo scorso anno che i pendolari non ottengono più nemmeno il bonus concesso in Lombardia per troppi ritardi». Sul sito di Trenitalia, in effetti, si legge che la società non eroga più il bonus ai pendolari «non riconoscendo il regime di proroga del contratto di servizio stipulato con la Regione»; questo pur invitando i pendolari a «conservare gli abbonamenti scaduti». La citazione in giudizio chiede di procedere secondo l’articolo 700 del codice di procedura civile: cioè con provvedimento d’urgenza legato a pregiudizio imminente e irreparabile. Se l’urgenza venisse riconosciuta dal giudice, a differenza di altri ricorsi presentati in passato la causa potrebbe finire davanti al giudice ordinario e non al giudice di pace.
Inoltre, secondo il patto di quota lite consentito dal decreto Bersani, l’onorario degli avvocati sarà determinato solo in percentuale rispetto al risarcimento ottenuto.
Potrebbe avere tutta l’aria di una class action, se questo forma di procedimento all’americana fosse già possibile in Italia. É invece ancora in fase di definizione, spiega l’associazione, e una norma in discussione al Senato vorrebbe escluderne l’effetto retroattivo (non sarebbe cioè possibile ricorrervi per fatti anteriori alla sua istituzione). «Oltre che a un danno alla salute - dice Zilioli - il ritardo del treno è causa di un danno di relazione. Ci sono vite logorate da questo tipo di disservizio». (Fonte:RadioBase)

Impariamo a fare la spesa

Vi ho allegto in formato .pdf il vademecum "Impariamo a fare la spesa" realizzato da Fiesa-Confedercenti, Federconsumatori ed Adoc.

Buona Lettura....ma soprattutto occhio!!!!

http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=125

http://www.federconsumatori.it/news/upl/Upload_Picture_bv.asp?key=126

lunedì 18 maggio 2009

Aspetto i vostri commenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aspetto dei vostri commenti sugli argomenti trattati in questo blog....e non esitate a chiedere informazioni riguardanti legislazione, tutela consumatore ecc...

Vi aspetto!!!!! Justice81 il vostro piccolo mondo giuridico e non solo

Benzina: Iniziativa del senatore Cursi

SI FACCIA CHIAREZZA SULLA DOPPIA VELOCITA', SUL DIFFERENZIALE EUROPEO E SI PROCEDA IN DIREZIONE DELLA LIBERALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE.

Bene l’iniziativa del senatore Cursi in merito ai nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti.

Vorremmo che il Presidente della Commissione Industria e Commercio al Senato, nell’ambito dell’incontro convocato per domani, facesse chiarezza sul perché si verifichi questa insopportabile doppia velocità di adeguamento dei prezzi dei carburanti e sul perché esista ancora un differenziale dai 3 ai 5 centesimi tra il costo della benzina nel nostro Paese rispetto agli altri Paesi Europei.

Chiediamo inoltre a Cursi di farsi portatore di linee di intervento che non intralcino il processo di liberalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, anche attraverso l’apertura della vendita di questi ultimi attraverso la grande distribuzione, così come già avviene negli altri paesi europei – sostengono Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori ed Adusbef .

Bisogna agire indispensabilmente in questa direzione, poiché l’attuale situazione relativamente ai carburanti è diventata insostenibile per molti cittadini, i quali devono subire pesanti aggravi sia per costi diretti, pari a 160-180 € annui, sia per costi indiretti (dovuti a quelli di trasporto dei beni di largo consumo) pari a 120 € annui.

Una nuova battaglia di Federconsumatori per i diritti di tutti!!!!

L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il sistema informativo del personale

Alla funzione dell’amministrazione del personale competono i seguenti compiti:

· Trattamento di fine rapporto;

· Rapporti con l’amministrazione finanziaria;

· Rapporti con enti previdenziali e assistenziali;

· Buste paghe.

Queste attività hanno il requisito della obbligatorietà mentre altre rientrano nella sfera delle decisioni discrezionali della direzione aziendali, come per esempio:

· Database relativo alla situazione personale di ogni dipendente

· Configurazioni di costo unitario complessivo relative alle prestazioni lavorative.

I rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali

La sicurezza sociale è il complesso delle prestazioni previdenziali e assistenziali garantite dallo Stato ai cittadini al fine di elevare il loro livello di benessere.

I lavoratori dipendenti rientrano in questo ambito di protezione. Esistono degli enti che appunto gli assicurano previdenza e assistenza, finanziato con i contributi versati dalle imprese e dai lavoratori.

· INPS: Istituto nazionale della previdenza sociale

· INAIL: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

· Regioni: attraverso le ASL.

INPS

L’INPS è l’ente cardine del sistema previdenziale e assistenziale italiano in quanto gestisce la maggior parte delle prestazioni economiche a favore dei lavoratori dipendenti.

Le prestazioni a carico dell’INPS, possono essere divise in due categorie, a seconda che si tratti di prestazioni originariamente previste a suo carico o che solo successivamente gli sono state delegate:

· la gestione ordinaria:

- assicurazione per invalidità;

- vecchiaia e superstiti;

- assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

· la gestione speciale:

- assegno per il nucleo familiare;

- cassa integrazione guadagni;

- fondo di garanzia TFR;

- altre prestazioni relative all’assicurazione per la malattia e per la maternità.

Tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie o per i quali devono essere versati contributi relativi alla gestione speciale devono iscriversi presso l’INPS, compilando un apposito modello che deve essere presentato presso la sede provinciale dell’ente competente territorialmente sulla località nella quale operano i lavoratori.

I contributi da versare all’INPS per le assicurazioni sociali e gli altri fondi gestiti dall’ente vengono calcolati applicando una serie di percentuali sulla cosiddetta retribuzione imponibile del lavoratore dipendente.

Il calcolo dei contributi sociali viene effettuato applicando le percentuali stabilite dalla legge sull’ammontare delle retribuzioni imponibili arrotondando all’unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori ai 50 centesimi di euro.

La normativa prevede l’utilizzo del modello di pagamento unificato (F24), con il quale effettuare il versamento unificato:

· imposte sul reddito e ritenute alla fonte;

· IVA, IRAP e addizionale regionale e comunale IRPEF;

· Contributi previdenziali e assistenziali;

· Premi dovuti all’INAIL.

Inoltre con questo modello è anche possibile versare l’ICI (imposta comunale sugli immobili). Il versamento relativo a ciascun mese deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva, viene richiesto dalle imprese a INPS o INAIL, e attesta la regolarità dell’impresa per tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi.

INAIL

L’INAIL è un ente assicurativo che interviene per garantire i lavoratori contro i rischi e le conseguenze determinate da infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali contratte durante il periodo di lavoro.

Il pagamento del premio viene effettuato in anticipo, mediante un sistema di autoliquidazione: entro il 16 febbraio di ogni anno l’impresa deve presentare all’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori nell’anno precedente e su tali si calcola e si paga il premio, presunto, a carico dell’esercizio corrente.

In caso d’infortunio, il lavoratore deve essere accompagnato al pronto soccorso: qualora la prognosi del medico sia superiore a tre giorni, il datore di lavoro, compilando un apposito modello, deve presentare denuncia all’INAIL.

I libri obbligatori

La legge impone alle imprese di tenere determinati libri e registri:

· il libro matricola, sul quale vengono registrati:

- numero progressivo d’ordine dell’assunzione

- dati anagrafici

- gli estremi della lettera di comunicazione (eventuale nulla osta);

- data di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro;

- qualifica e categoria riconosciute al dipendente;

- l’ammontare della retribuzione;

- la deduzione per oneri di famiglia

- elementi necessari per la determinazione dell’assegno per il nucleo familiare.

· il libro paga, che a sua volta contiene:

- il numero di ore/giorni lavorativi ed eventuali ore di permesso, ferie, malattie;

- il numero e la tipologia delle ore di lavoro straordinario;

- le competenze lorde;

- l’imponibile ai fini contributivi e le ritenute sociali a carico del lavoratore;

- l’imponibile ai fini fiscali e il calcolo dell’imposta diretta che grava sulla retribuzione;

- l’eventuale assegno per il nucleo familiare;

- la somma netta da pagare

Altri libri, meno importanti ma pur sempre necessari sono:

· la rilevazione delle presenze;

· il registro degli infortuni;

· il registro delle visite mediche periodiche;

· il registro delle ferie e del lavoro straordinario.

I rapporti con l’amministrazione finanziaria

L’impresa opera come sostituto d’imposta ed effettua il prelievo fiscale sulle somme erogate al personale, provvedendo successivamente al versamento degli importi trattenuti.

L’imposizione fiscale

La legge stabilisce che la ritenuta fiscale d’acconto sui redditi da lavoro dipendente deve essere operata dal datore di lavoro (che funge da sostituto d’imposta) sull’imponibile fiscale.

L’imponibile fiscale è dato dalle somme e valori corrisposti al lavoratore dai quali si sottraggono i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le deduzioni fiscali.

Al lavoratore spettano due deduzioni fiscali:

  • la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area);
  • la deduzione per oneri di famiglia (no tax family area).

La busta paga

La retribuzione corrisposta al lavoratore è formata da un insieme di elementi o voci retributive:

- col contratto collettivo nazionale vengono determinati i livelli di base delle principali voci retributive (minimo tabellare, scatti di anzianità, premio di produzione e le varie indennità).

- al complesso di queste voci occorre aggiungere l’indennità di contingenza, e l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.).

La retribuzione lorda di competenza del lavoratore è formata dalla somma dell’importo delle varie voci retributive e costituisce il valore di riferimento per il calcolo dei contributi sociali e della ritenuta fiscale a carico del dipendente.

La busta paga, detta anche foglio paga o cedolino, è un documento elaborato dall’amministrazione del personale per dettagliare e certificare la retribuzione lorda, le trattenute contributive fiscali e la somma netta da pagare in relazione alla presentazione lavorativa di ciascun dipendente.

Al di sotto potete trovare la tabella riassuntiva delle principali prestazioni erogate; per poter allargare l’immagine basta cliccare al suo interno.

Buona lettura e in caso di commenti e dubbi basta chiedere…..un saluto justice81

image

L’impresa collettiva e le società

Il concetto di impresa collettiva contrapposto alla società ci fa capire che la società non è l’unica forma di impresa collettiva e che acquistano importanza crescente un terzo settore, vale a dire il no-profit (organizzazioni no-profit, c.d. o.n.l.u.s. – che possono organizzare imprese senza scopo di lucro).

Le imprese private e lo Stato non possono intervenire, oltre certi limiti, nell’economia e pertanto è lasciato spazio alle onlus. Le imprese a scopo di utilità sociale nascono negli u.s.a. e si sono sviluppate anche in Europa.

Le associazioni e le fondazioni non sono società e possono gestire imprese.

La società si distingue per essere a scopo di lucro. L’art. 2247 c.c. prevede lo scopo di lucro; che rappresenta il tratto saliente.

Lucro soggettivo ed oggettivo: nelle società esistono entrambe i tipi di lucro.

Il solo lucro oggettivo significa tendere a realizzare avanzi di gestione: ciò si verifica anche nelle associazioni e nelle fondazioni.

Il lucro soggettivo consiste nella volontà di dividere tra i soci l’utile realizzato (c.d. dividendo) interesse al profitto.

L’intento al profitto è caratteristica tipica delle società.

La società deve distinguersi dalla comunione.

Nella società si mettono insieme beni per realizzare utili.

La comunione (destinata a scopo di godimento – es: abitare (o locare) l’immobile - o rendita) è regolata dalle norme sulla comunione.

La società da luogo ad una separazione del patrimonio della società da quella dei soci; ciò non accade nella comunione.

Negli eredi dell’imprenditore si costituisce una società o una comunione? Si deve guardare in concreto a ciò che i figli fanno. Se danno in locazione l’azienda saranno comproprietari. Se continuano nell’attività del de cuius si costituirà il rapporto di società anche se non hanno costituito la società e si tratterà di una società di fatto.

Le società immobiliari di comodo si comportano come società ma hanno ad oggetto l’attività di godimento (a scopo di creare un patrimonio separato). Lo statuto enuncia un oggetto economico, ma di fatto l’attività economica manca e si svolge un mero godimento. Tutti i tentativi di arginare tale fenomeno sono rimasti nel nulla. La giurisprudenza ha dato una risposta con alcune pronunce della s.c. stabilendo che si deve dequalificare il contratto da società a godimento.

Le società di fatto.

L’equivoco è quello di credere che questa fosse un tipo di società; spesso le camere di commercio registrano le società di fatto.

In realtà la società di fatto è un modo di costituirsi della società, attraverso comportamenti concludenti. La maggior parte delle volte le società di fatto è una s.n.c. se ha per oggetto attività commerciali, o società semplice se l’attività è agricola.

La formula società di fatto indica erroneamente la società occulta o apparente.

La società.

La società occulta ricorre quando dietro all’imprenditore individuale si cela un altro imprenditore (socio); dunque per la società non è necessaria la esteriorizzazione della società. Non si può escludere che la società occulta sia una società di fatto, in quanto il curatore fallimentare può scoprire, tra le carte del fallito, l’atto costitutivo della società.

Società apparente.

Si intende quel rapporto di società esteriorizzato, ma che tra i soci non esiste. Altro non è che una società simulata. La giurisprudenza equipara le società apparenti a quelle regolarmente costituite, perché l’accordo di simulazione non può essere opposto ai terzi di buona fede.

Nei gruppi di società si assiste alla scomposizione tra la direzione e la funzione operativa. Le holding assolvono alla funzione di direzione strategica dell’impresa ed una moltitudine di imprese che rispondono al controllo della holding. L’impresa è unica a fronte della pluralità di società

Il fenomeno dell’impresa collettiva può essere complessa o molto semplice.

Dunque, collettiva può non essere impresa (onlus) e l’impresa può essere rappresentata da una pluralità di società.

La concorrenza, i segni distintivi, le privative industriali

Per economia di mercato intendiamo un sistema economica privato e basato sull’iniziativa economica privata. La dottrina è quella del liberismo economico. Nella metà del 1600 Colbert aveva chiesto ai commercianti parigini cosa volessero e costoro risposero le fair le se passer.

L’opposta dottrina economica è il mercantilismo: il profitto derivava dal privilegio sovrano.

Art. 41 Cost. iniziativa economica privata.

Art. 42 Cost. proprietà sia pubblica che privata.

Attraverso i segni distintivi e le privative industriali – che sono beni materiali – si attua concretamente la concorrenza.

Ditta il nome commerciale dell’imprenditore, art. 2563 c.c. – L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da li prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’art. 2565.

La ditta può non coincidere col nome dell’imprenditore come nel caso della cessione dell’azienda. La ditta non è un diritto della personalità ma un segno distintivo. Accanto alla ditta si trova la ragione sociale (il nome giuridico della persona giuridica – è un diritto della personalità). La ditta è un segno distintivo può essere valutata economicamente; la ditta non può essere trasferita senza l’azienda: si vuole evitare che una ditta di prestigio venga trasferita indipendentemente dall’azienda.

L’insegna art. 2568: è il segno distintivo dei locali dell’impresa ed acquista rilievo per gli esercizi commerciali. Può accadere che alla ditta si aggiunga una o più insegne.

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti dell’imprenditore. Funziona come indicazione di provenienza. Inizialmente il marchio era un indicatore di provenienza.

Il c.c. e la legge marchi stabilivano la non cedibilità del marchio senza la cessione dell’impresa. Poi, sul mercato sono apparsi fatti nuovi ed il marchio è venuto in rilievo non per la provenienza ma come valore di scambio (alienando il marchio). Oggi è possibile comperare un marchio sulla base della considerazione che il marchio venisse ceduto accompagnato alla cessione del ramo d’azienda (la ricetta del tortellino). In ambito comunitario la direttiva ha portato all’emanazione dell’art. 2573 c.c. ed oggi il marchio può essere trasferito o dato in licenza a patto che non tragga in inganno il consumatore; prima l’inganno era in re ipsa alla cessione del marchio, oggi l’inganno deve essere provato. Oggi il marchio vale come bene di scambio alla stregua di qualunque altro bene immateriale.

Con la licenza di marchio (così come per le invenzioni industriali) si da in godimento il marchio ad un altro imprenditore; la licenza può essere esclusiva (solo l’imprenditore che riceve in godimento avrà diritto di usare il marchio) o non esclusiva (l’imprenditore concedente conserva il diritto di usare il marchio) per una parte dei prodotti.

Il diritto d’autore e le invenzioni industriali.

Si tratta di creazioni dell’intelletto umane.

Da una parte le opere dell’ingegno (art. 2575 c.c.) e le invenzioni industriali. Le prime sono creazioni nel campo nella scienza, cultura, etc. ed insuscettibili di essere utilizzate nelle produzioni industriali; le seconde possono essere sfruttate nel campo delle produzioni industriali.

Il regime giuridico tra i due è differenziato; per quanto riguarda il titolo d’acquisto: per il diritto d’autore è originario ed è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 2576 c.c.). Il creatore dell’opera ha per il solo fatto d’aver creato il diritto patrimoniale (es: riscossione delle royalitis sul romanzo) ed il diritto morale. La creazione dell’opera.

Per quanto riguarda il brevetto per invenzione industriale (art. 2584 c.c.); c’è una protezione solo in quanto il creatore abbia conseguito il brevetto per un’invenzione industriale. Il brevetto attribuisce a colui che lo consegue il diritto patrimoniale ed il diritto morale. Il brevetto viene concesso da una pubblica autorità (ufficio brevetti) sulla base di un controllo di legittimità e non si controlla il merito (l’originalità). Così, potrebbe essere contrastata l’originalità del brevetto. L’invenzione deve presentare i caratteri della:

  • novità (originalità)
  • suscettibile di applicazione nella produzione industriale.

I diritti di privativa (diritto d’autore, diritto d’inventore – brevetto) riservano ai titolari il diritto esclusivo di sfruttare l’opera.

Viceversa, le creazioni imprenditoriali (metodi di organizzazione aziendali) non sono suscettibili di protezione; es: il self service non può essere oggetto di appropriazione.

sabato 16 maggio 2009

Distinzione fra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo

La legge quando fa riferimento agli imprenditori senza specificare se agricoli o commerciali

si riferisce ad entrambe le categorie. Esistono una serie di norme che non distinguono tra imprenditore commerciale o imprenditore agricolo come: - azienda, - concorrenza sleale, - segni distintivi.

Poi ci sono norme che si applicano solo all’imprenditore commerciale e queste compongono lo statuto dell’imprenditore commerciale.

Il concetto di imprenditore art. 2082 indica un genere a cui appartengono due categorie di imprenditori:

  • Imprenditore Commerciale art. 2195 in riferimento agli imprenditori che sono soggetti all’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese. Sono 5 categorie:
  1. attività industriale – sono imprenditori commerciali - (non sono imprenditori agricoli) attua una trasformazione della materia prima. Ci sono attività che non presentano l’attività dell’intermediazione, es: l’impresa estrattiva, non c’è l’attività di intermediazione perché non compera sul mercato, ma estrae i beni dal suolo; l’impresa di pesca; nel sistema giuridico si continua a parlare degli industriali come commerciate per un retaggio culturale.
  2. l’attività intermediaria è quella commerciale in senso stretto.
  3. trasporto per terra aria o acqua. Attività industriale di servizi (potrebbe rientrare nel n. 1).
  4. attività bancaria o assicurativa (si tratta di intermediazione di beni), poteva rientrare nel n. 2. la ragione di una autonomia è storica.
  5. altre attività ausiliari alle precedenti. Prestazioni di servizi, agenti di commercio o mediatori. Poteva rientrare nell’elencazione del n. 1). (L’elencazione dei n. 3, 4 e 5 sono è pleonastica).

La norma contenuta nell’art. 2195 identifica una specie di imprenditore (commerciali). Solo agli imprenditori commerciale si applica il c.d. lo statuto dell’imprenditore commerciale riassumibile nei seguenti punti:

  1. soggezione al fallimento;
  2. obbligo di registrazione nel registro delle imprese;
  3. obbligo alla tenuta delle scritture contabili;
  4. soggezione alle norme sulla rappresentanza obbligatoria;
  • Imprenditori agricoli art. 2135; sono l’altra specie di imprenditori. Non sono tenuti allo statuto dell’imprenditore commerciale, in ragione di un privilegio, in quanto esposti ad un rischio maggiore dell’imprenditore commerciale, perché l’attività agricola è soggetta al doppio rischio:

1) al mercato (comune a quello commerciale);

2) atmosferico (rischio non presente nell’attività commerciale); questo privilegio è un retaggio storico.

L’imprenditore agricolo è chi esercita…

Si distingue 1) l’attività essenzialmente agricola e 2) l’attività agricola per connessione.

1) Sono attività essenzialmente agricole: la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame (concetto zootecnico – l’espressione indica gli animali collegati con il fondo – oggi diciamo che il bestiame è destinato alla macellazione o per la produzione del latte. I cavalli da corsa o dei cani sono bestiame? La risposta è no. Pertanto l’allevamento di questi ultimi animali può essere attività agricola per connessione); chi svolge queste attività è per se stesso già agricoltore.

2) Attività agricola per connessione. Si tratta di attività in se e per se commerciale. Si discute se possa essere esclusa dalla disciplina del fallimento. Art. 2135 comma 3 compie un elenco che fa diventare agricola una attività perché svolta da un agricoltore. Ci deve essere una connessione oggettiva: una inerenza dell’attività alla connessione del fondo; connessione soggettiva: è necessaria una coincidenza del soggetto coltivatore. Per quanto attiene alla connessione oggettiva l’identità di soggetto è intesa in senso lato per le cooperative agricole di trasformazione composte da soci coltivatori resta pur sempre una attività agricola per connessione soggettiva, anche se la cooperativa svolge solo una attività connessa ed i soci singoli una attività essenzialmente agricola. Per una esigenza di favore si è chiarito che la cooperativa resta agricola.

La categoria della alienazione agricola ha poca importanza.

L’agriturismo è attività connessa alla agricola.

venerdì 15 maggio 2009

Lex mercatoria e Diritto del commercio

L’espressione "lex mercatoria" ha un senso contemporaneo con riferimento ad istituti che stanno rivivendo anche nei nostri tempi. Il diritto era espresso dai mercanti attraverso le consuetudini le mercanzie (gli statuti comunali) le curie mercatorie ed i tribunali mercatori (formati da commercianti) dai giudici con cui si creavano i precedenti.
Il diritto commerciale delle origini era creato direttamente dalla classe mercantile. La lex mercatoria era universale (si applicava ovunque). Questa coesisteva con altri diritti universali quale il diritto romano (scoperto a Bologna dal 1000-1100 d.c.), il diritto canonico (rapporti che intercorrevano tra i fedeli cristiani).
Il diritto commerciale antico regolava i rapporti interni tra commercianti e tra questi ed i non commercianti (produttori e consumatori): non era, dunque un diritto corporativo; si trattava di un diritto egemone della classe forte (commerciante) che si applicava quando non era prevista l’applicazione di un altro diritto (esempio il diritto ecclesiastico vietava l’usura e perciò i mercanti non osavano sfidare il potere della chiesa). Il diritto commerciale era, dunque, un diritto di classe.
Successivamente si afferma l’idea della statualità del diritto (il potere dello Stato include in sé il potere di creare norme giuridiche vincolanti). Nasce così un ordinance "du commerce".
All’inizio dell’ottocento nasce il principio universalmente riconosciuto della statualità del diritto. Il diritto commerciale diventa diritto statuale (codice del commercio). Già da Napoleone si contrappone il codice del commercio al codice civile. La figura del commerciane rimane prevalente rispetto alla figura dell’industriale; quest’ultimo ha sempre una posizione subordinata rispetto al primo. Nel 1700 nell’Inghilterra, per effetto dell’unificazione dei tribunali civili e commerciali, scompare il diritto commerciale. In Francia esiste ancora il cod Napoleon. In Italia nel 1865 c’è il codice del commercio rinnovato intorno agli anni ottanta del 1800. La ragione della separazione dei codici civile e commerciale si spiegava in ragione della opportunità di utilizzare il codice di commercio per regolare gli affari dei grandi mercati internazionali; il c.c. era calibrato sulle norme proprie dei singoli stati. In Inghilterra il diritto commerciale prevalse sul diritto civile e prese il posto del diritto civile.
La formula "lex mercatoria" è attuale e con essa si fa riferimento alla rinascita del diritto dei mercati. La s.c. del 1982 ammette l’esistenza di un diritto sovranazionale definibile come lex mercatoria. Si formano modelli contrattuali atipici (socialmente tipici) che si esprimono su base internazionale nei mercati internazionali. Es. il leasing o il franchising etc. sono gli stessi in tutti i paesi e le clausole d’uso si impongono anche se non vengono richiamate esplicitamente. Dunque, la s.c. riconosce la lex mercatoria nel caso di delibazione di un lodo arbitrale inglese tra un’impresa inglese ed italiana; quest’ultima si opponeva alla esecuzione del lodo perché non motivato. La s.c. negò la esecutività e la delibazione in Italia perché in contrasto con un principio di lex mercatoria che pretende la motivazione del lodo arbitrale; dunque, la lex mercatoria non era stata rispettata e la s.c. applica la lex mercatoria (diritto uniforme).

Concetto di imprenditore

Art.2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Vediamo meglio cosa si intende per "colui che esercita professionalmente"

PROFESSIONALMENTE cioè in modo stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica

ATTIVITà ECONOMICA come creatrice di nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità)
Lo scopo di lucro lo troviamo ad esempio nelle società mentre non è presente nelle associazioni e fondazioni, ma non per questo l'attività di queste ultime non viene vista come attività di impresa.
Infatti non è necessario lo scopo di lucro ma è necessaria una obiettiva economicità della attività esercitata intesa come svolgimento di una attività di impresa che tenda al pareggio di bilancio.

ORGANIZZATA l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi.
Impresa senza organizzazione: artigiano o lavoratore autonomo
Organizzazione senza impresa: libero professionista (art. 2238)

Il libero professionista non è considerato dal nostro codice civile come Imprenditore, ma diverse disposizioni di diritto comunitario come ad esempio la disciplina dell'Antitrust sostengono sia anch'esso un'imprenditore.
L'antitrust italiana infatti al comma 4 dell'art.1 che mira a reprimere ogni diffamazione della libera concorrenza, dice che le categorie da prendere in considerazione sono quelle delle disposizioni comunitarie, coinvolgendo così la figura del professionista intellettuale come imprenditore.