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sabato 29 agosto 2009

Sicurezza sul lavoro . Brevi osservazioni al decreto correttivo

(Dott. Carlo Teri -Ispettore del Lavoro)

Estendo brevi osservazioni,sul decreto correttivo in materia di sicurezza sul lavoro da recente approvato e promulgato , frutto esclusivo del pensiero di questo scrivente.

Come è noto il Dlgs 81 del 9 Aprile 2008, entrato in vigore dal 15.05.08, sulla salute e sicurezza sul lavoro  che in pratica ha novellato la precedente normativa ivi compresa la 626/94 oggi viene rivista dal decreto correttivo al predetto Dlgs che appare rivoluzionare l’assunto originario legislativo in parola.

Su 306 articoli del Dlgs 81/2000 ne sono stati modificati oltre 130.

Apparentemente l’intenzione del legislatore tenderebbe a semplificare il testo unico , ma l’impianto originario della normativa viene intaccato sensibilmente.

Tra le modifiche significative emerge l’abrogazione del divieto di visita medica antecedente all’assunzione da parte del medico di fiducia dell’azienda (art 41, comma 3, lettera a) difformemente da quanto sancito dall’art 5 della L300/70 (Statuto dei lavoratori). S’imprime un concreto restringimento della cartella sanitaria di rischio del lavoratore( stante le modifiche e cancellazione  di determinati commi dell’articolo 25 del citato Dlgs 81/08); si individua altresi dall’analisi e da una lettura del correttivo una riduzione della struttura del libretto formativo del lavoratore. Si comprimono le tutele dei lavoratori inidonei alla mansione. Non si consegna più al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),e la redazione del predetto documento si rimanda a 90 giorni dall’inizio dell’attività produttiva. Invero nelle realtà aziendali con rilevanti apporti di rischio è importante che la valutazione dei rischi preceda l’avvio dell’attività. Si affida in pratica al datore di lavoro  la scelta dei criteri di redazione del DVR, secondo principi di “comprensibilità, semplicità e brevità”. Scompaiono le azioni d’intervento da parte delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) alle quali vengono sottratte oggetti di contrattazione in materia ad oggi di loro pertinenza quale carichi di lavoro, turni, riposi notturni e settimanali, ferie, ecc) traslando tutto ai soli RLS-

Si cancella l’obbligo del datore di lavoro  (articolo 18, comma 1, lettera a) di dovere a norma comunicare all’Inail il nominativo (ove presente) del responsabile della sicurezza dei lavoratori interno all’azienda , prevedendo in mancanza di questa comunicazione , che la rappresentanza sia esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale. L’attuale legislatore con il decreto correttivo stabilisce che siano i lavoratori a dover comunicare al datore di lavoro  di non aver eletto il proprio responsabile della sicurezza interno e di conseguenza il datore di lavoro comunicherà tale  circostanza , non più all'Inail, ma bensì agli Organismi Paritetici, i cui organi ( sono anche classica espressione della parte datoriale) e peraltro non sono ancora costituiti nella maggior parte del territorio nazionale..

Con l’articolo 2 bis del decreto in argomento si conferisce agli enti bilaterali di certificare la corretta attuazione delle norme tecniche e delle opportune condotte da tenere , e di fatto si comprimono le responsabilità dei datori di lavoro  e dei dirigenti, che potrebbero non rispondere per gli effetti delle nuove norme della morte o dell’infortunio se l’evento è ascrivibile ad un preposto, progettista, medico competente, lavoratore, lavoratore autonomo (art 15 bis),. Si riducono la maggior parte delle sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, e di contro si responsabilizzano i lavoratori (vedi articolo 59 decreto correttivo).

In merito il segnale legislativo è significativo per cui la responsabilità degli incidenti sul lavoro  può essere attribuita al lavoratore stesso e non chi organizza la produzione .

La materia della sicurezza dei lavoratori con il correttivo subisce a mio avviso una svolta marcata . La Cassazione con sentenza n 18998 del 6 maggio 2009, ha stabilito che gli errori commessi dagli operai per gli infortuni sul lavoro , non cancellano la colpa dell’azienda. Con l’introduzione del correttivo in analisi dovremo attendere altre pronunzie giurisprudenziali per osservare se l’assetto della tutela per la parti interessate é cambiata e se le norme applicative in materia di sicurezza sul lavoro hanno subito effettivamente sostanziali stravolgimenti rispetto al passato.

(Dott. Carlo Teri – ispettore del lavoro – Cit. da La previdenza.it)

Mondo mutui: una sintetica panoramica degli interventi legislativi

 

Articolo 11.01.09
Nel mondo mutui: una sintetica panoramica degli interventi legislativi

Avv. Eugenio Verbena

La progressiva crescita, in questi ultimi tempi, delle rate del mutuo ha cominciato a determinare nella clientela condizioni psicologiche di “ansia finanziaria” , tant’è che sull’argomento è cresciuta l’attenzione dell’opinione pubblica, delle Associazioni dei Consumatori e dei media.
Il “caro mutui” ha, così, assunto valenza di problema sociale con il conseguente intervento del legislatore per determinare condizioni di crescente fluidità del mercato creando maggiore competitività tra gli operatori ed aumentando le aspettative della clientela in termini di risposte alle esigenze di modificare le scelte fatte originariamente sui propri mutui.
Innanzitutto è intervenuto il D.L. Bersani (31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2 aprile 2007) che, in particolare, ha introdotto il recesso senza penali e la trasferibilità del mutuo. [1]
Tale disposizione ha vietato qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante (da intendersi comprensiva non solo delle penali di anticipata estinzione, ma anche di qualsiasi altro genere di prestazione a carico del mutuatario, come ad esempio le spese di emissione dei conteggi di anticipata estinzione).
La nullità in parola riguarda soltanto i contratti di mutuo, in cui figurino come parti, quale soggetto mutuante una banca, una società finanziaria o un ente previdenziale e quale soggetto mutuatario una persona fisica che non acquisisca nell'economia del finanziamento un ruolo imprenditoriale (deve ad esempio ritenersi escluso che nell’ambito dei soggetti possa rientrare l’imprenditore edile individuale che contragga un mutuo per unità immobiliari da rivendere )
Il decreto ha altresì previsto la definizione di un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale per fissare le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere alla data mediante la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
L’Accordo ha stabilito le misure massime delle penali di estinzione anticipata in funzione della tipologia del tasso di interesse (variabile, fisso o misto), dell’anno in cui è stato sottoscritto il mutuo e dell’anzianità” del mutuo (a seconda che il mutuo sia nella prima o nella seconda metà del periodo di ammortamento, nel terzultimo anno o negli ultimi 2 anni), prevedendo anche un’apposita clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono penali pari o inferiori a quelle stabilite dall’Accordo
L’ulteriore previsione della c.d. “portabilità del mutuo” – in uno a fattori congiunturali connessi all’andamento dei tassi e del mercato immobiliare – ha fatto poi registrare nell’immediata applicazione della norma una sensibile richiesta di mutui “per sostituzione” in un indubbio contesto maggiormente competitivo
Questa fattispecie prevede in sostanza la possibilità da parte del mutuatario-debitore di prendere a mutuo una somma di danaro al fine di pagare un precedente mutuo, surrogando il mutuante nei diritti del precedente creditore, anche senza il consenso di questo: riconosce, cioè, al cliente il diritto (non rinunciabile, né sottoponibile ad oneri o altre condizioni) di surrogare un nuovo mutuante nei diritti (e nelle garanzie) di un precedente finanziatore, nel rispetto delle condizioni fissate dal codice civile per l’attivazione dell’istituto della surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c. c.).
Lo strumento, (surrogazione per volontà del debitore), come disciplinato dalla legge richiede: - un nuovo atto di mutuo nel quale sia indicato espressamente che la somma è destinata alla estinzione del mutuo precedentemente contratto dalla parte mutuataria e risulti il consenso della stessa parte mutuataria a surrogare il nuovo mutuante nei diritti del precedente creditore; - una quietanza, rilasciata dal precedente creditore, ove si menzioni che la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento; - l‘ annotamento di surrogazione presso il conservatore senza formalità; e non comporta il venir meno dei benefici fiscali riconosciuti per il vecchio mutuo.
Le alternative per fronteggiare il “caro mutui” si sono ulteriormente ampliate con la cosiddetta rinegoziazione coattiva prevista dal decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008) e poi tradotta nella Convenzione attuativa stipulata tra il ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana il successivo 19 giugno. [2]
Questo decreto, e l’annessa suddetta Convenzione, si ponevano l’obiettivo di agevolare il pagamento delle rate dei mutui casa a tasso variabile attraverso un meccanismo che consentiva di ridurre e stabilizzare l’importo della rata, a seguito dei tassi di interesse verificatosi negli ultimi tempi.
A tale fine le banche hanno inviato ai clienti titolari di mutui a tasso e rata variabili per tutta la durata, entro il 29 agosto 2008, una proposta d rinegoziazione, contenenti l’indicazione della rata rinegoziata per consentire agli stessi di valutare l’impatto della nuova rata sul proprio bilancio ed una prima indicazione sugli effetti che il meccanismo potrebbe generare ovviamente sulla base di una ipotetica stabilità, per tutta la durata del mutuo, del tasso di interesse contrattuale applicato alla ultima rata in scadenza.
La clientela interessata poteva manifestare la propria adesione alla suddetta proposta di rinegoziazione sostanzialmente entro la fine del decorso anno.
I mutui che rientravano nel perimetro di tale rinegoziazione sono quelli a tasso e rata variabile per tutta la durata del mutuo stipulati o accollati sino al 28 maggio 2008 e finalizzati all’acquisto, ala costruzione ed alla ristrutturazione dell’abitazione principale (sono esclusi, ad esempio, i mutui a tasso misto o bilanciato, i mutui a tasso variabile e rata costante)., anche se oggetto di cartolarizzazione. La rinegoziazione si applicava anche ai mutui che presentino ritardi nei pagamenti delle rate, previo pagamento delle spese legali di recupero già sostenute dalla banca, purché non si tratti di contratto di mutuo risolto, o vi siano procedure esecutive già avviate o si sia già formalizzato un accordo transattivo.
La rinegoziazione – con effetto partire dalle rate di ammortamento con scadenza successiva al 1 gennaio 2009 e senza alcuna spesa per il cliente - consentiva di rideterminare la rata del mutuo sulla base della media dei tassi applicati nel 2006 ai sensi del contratto. Per i mutui stipulati, rimborsati parzialmente, rinegoziati o accollati dopo il 31 dicembre 2006 l’importo della rata rinegoziata è determinato sulla base del tasso relativo alla prima rata di ammortamento successiva alla stipula, alla rinegoziazione, alla estinzione parziale e all’accollo.
Il piano di ammortamento non si modifica ed il mutuo continua ad essere regolato a tasso variabile con lo spread contrattualmente stabilito.
La differenza tra l’importo della rata contrattuale e quella rinegoziata viene addebitata in un Conto di finanziamento accessorio, sul quale matureranno interessi capitalizzati annualmente al tasso fisso pari al minore tra l’IRS (Interest Rate Swap) a 10 anni maggiorato di 0,50 punti ed il tasso contrattuale del mutuo, riferiti rispettivamente alla data di rinegoziazione ed all’ultima rata scaduta.
Nel caso in cui la differenza tra l’importo della rata contrattuale e quella rinegoziata generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito sul conto finanziamento accessorio. Qualora, a seguito di tali accrediti, il debito del conto finanziamento accessorio risulti azzerato, viene applicata la rata di importo minore tra quella contrattuale e quella rinegoziata (il conto finanziamento accessorio non può mai presentare un saldo a credito).
Al termine dell’ammortamento del mutuo, l’eventuale debito risultante sul conto finanziamento accessorio viene rimborsato dal cliente secondo un nuovo piano di ammortamento a rate costanti d’importo uguale a quello della rata risultante dalla rinegoziazione sviluppato al tasso fisso pari al minore tra quello applicato al conto finanziamento accessorio ed il tasso contrattuale del mutuo riferito alla data di scadenza originaria.
Le garanzie già iscritte a supporto del mutuo rinegoziato continuano ad assistere il rimborso del debito risultante sul conto finanziamento accessorio, alla cui completa estinzione potrà applicarsi la procedura semplificata di estinzione del’ipoteca prevista dal decreto Bersani n.7/2007.
Ed, infine, dopo rinegoziazioni, surrogazioni e rottamazioni per fronteggiare il caro mutui è arrivata una nuova rivoluzione per i mutui attraverso una contribuzione dello Stato.
Inoltre, con il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto decreto anti-crisi), [3] innanzitutto lo Stato si fa carico del mutuo per la parte in cui gli interessi sulle rate superino il 4% per calmierare in qualche misura il calcolo della rata sui mutui prima casa.
Per tutte le rate in scadenza nel 2009, sarà a carico dello Stato la quota di interessi eccedente il limite del 4%: in altri termini, il mutuatario pagherà alla banca il tasso contrattuale (di solito: Euribor più spread) se inferiore alla soglia del 4% e qualora l'applicazione del tasso sfondi il tetto del 4%, l'eccedenza sarà versata alla banca dallo Stato (con modalità da definirsi con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
Possono beneficiare del contributo dello Stato i mutui stipulati entro il 31 ottobre 2008, che prevedano un qualsiasi sistema di indicizzazione degli interessi, compresi quelli che concedono l'alternativa tra tasso fisso e variabile e che, al 31 ottobre 2008, si trovassero in un periodo di applicazione del tasso variabile, stipulati da persone fisiche per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (escluse abitazioni di lusso, castelli e ville), purché detti mutui (in linea di massima quelli stipulati fra il 2003 e metà 2006) al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso inferiore alla soglia del 4% (comprensivo dello spread).
Lo stesso decreto prevede inoltre che la clientela nel 2009 ha la possibilità di stipulare mutui ancorati al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea (Bce) nei finanziamenti al sistema bancario, in considerazione delle recenti turbolenze nel mercato interbancario che hanno reso l'Euribor un parametro non più affidabile.
Infatti, dal 1° gennaio 2009, le banche sono obbligate ad offrire alla clientela che ne faccia richiesta anche mutui indicizzati al tasso Bce, con l'obbligo che il cosiddetto "tasso finito" sia «in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte» (l'utilizzo di questi prodotti, cioè, non può essere per il cliente più costoso degli altri prodotti similari offerti dalla banca).
Insomma, alla clientela si sono prospettate, in questi ultimi tempi, varie soluzioni dal decreto Bersani al decreto Tremonti, al decreto antri-crisi, alle proposte proprie di ogni banca.
Se con la fine del 2008 si può in linea generale considerare conclusa l'operazione della cosiddetta rinegoziazione coattiva dei mutui che concedeva tre mesi di tempo al mutuatario, dalla ricezione della proposta della banca per ricalibrare il mutuo secondo la media dei tassi corrente nel 2006, restano sempre in piedi la possibilità di effettuare la surrogazione del vecchio mutuo stipulando un nuovo mutuo con un'altra banca ed anche della rinegoziazione delle condizioni praticate dalla propria banca in un contesto divenuto sempre più strategico negli impieghi della banca, alle quali, per i nuovi mutui, si è aggiunta l’opzione per il tasso europeo.
Peraltro, molte banche stanno oramai rivedendo le proprie strategie commerciali nei confronti della vecchia clientela e della clientela potenziale proprio per mantenere o consolidare la propria quota di mercato e presumibilmente si assisterà ad un arricchimento dell’offerta di nuove tipologie di mutuo.
Non a caso il decreto anti-crisi ha affidato alla Banca d’Italia il compito di dettare disposizioni volte ad assicurare adeguata trasparenza in materia.
Ed, invero, la Banca d’Italia ha tempestivamente emanato apposite istruzioni [4], sia per assicurare la trasparenza delle informazioni in ordine alle nuove tipologie di mutuo, sia per ampliare il panorama informativo delle banche sui propri prodotti.
Viene prescritto che «sia fornita alla clientela un'informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze».
Al riguardo, le banche dovranno indicare in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle varie operazioni di mutuo proposte alla clientela, e ciò in modo tale da agevolare la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti.
Dal 1° marzo 2009 le banche dovranno predisporre un documento con le informazioni sui mutui offerti. In particolare, dovranno almeno essere oggetto di pubblicizzazione, in relazione ai vari prodotti: a) il tasso di interesse (l'indicazione se si tratta di tasso fisso o variabile; e, in caso di tasso variabile, lo spread, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità); b) la durata minima e massima del mutuo; c) le modalità di ammortamento; d) la periodicità delle rate.
Il documento dovrà essere inviato, in occasione della prima comunicazione utili - comunque non oltre il 15 aprile - anche ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca.
In conclusione, il mondo mutui si palesa un contesto in continua evoluzione, nel quale – anche a seguito di interventi legislativi – si potrà misurare la capacità della singola banca di “fare mercato” con strategie ed offerte mirate, purché con idonea assistenza e consulenza alla clientela e soprattutto con adeguata informativa e trasparenza, elementi - questi ultimi - che certamente saranno oggetto di attenzione da parte soprattutto dell’Autorità di Vigilanza.

[1] Art. 7 Legge 2/4/ 2007 n.40 (conversione D.L. 31/1/2007 n. 7) - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari e divieto di clausole penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. (Abolito).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8 Legge 2/4/ 2007 n.40 (conversione D.L. 31/1/2007 n. 7) - Portabilità del mutuo – surrogazione
1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
Art. 8-bis Legge 2/4/ 2007 n.40 (conversione D.L. 31/1/2007 n. 7) - Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.
[2] Art. 3 D.L. 27/5/2008 n. 93 (convertito in legge 24/7/2008 n.126) - Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e' espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. .
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.
6. Le garanzie già' iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
[3] Art. 2 Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
[4] Disposizioni di vigilanza del 30 dicembre 2008 - «Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del Dl n. 185/2008» .
Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», in corso di conversione (d'ora in avanti, il «decreto legge»), a partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale (d'ora in avanti, «mutui») sono tenute ad assicurare alla clientela la possibilità di stipulare tali contratti a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
Alla Banca d'Italia è affidato il compito di dettare disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
In relazione a ciò, le banche che offrono mutui sono tenute a predisporre, con riferimento al nuovo contratto indicato in premessa e a decorrere dal 1° gennaio 2009, la documentazione di trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia. Considerata, inoltre, la complessità e la diversificazione delle tipologie di mutuo offerte dalle banche, alle quali si aggiunge ora, obbligatoriamente, quella introdotta dal decreto legge, e al fine di pubblicizzare meglio l'esistenza di quest'ultima nell'ambito del ventaglio delle offerte della banca, si ritiene opportuno che sia fornita alla clientela un'informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze.
Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia predispongono – in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali – un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
a) elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo rinvio ai rispettivi fogli informativi per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamente riguardanti i prodotti in questione;
b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo di cui al punto a), secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei prodotti in questione, almeno: i) il tasso di interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità, con l'avvertenza che si tratta di un mero esempio); ii) la durata minima e massima del mutuo; iii) le modalità di ammortamento; iv) la periodicità delle rate;
c) è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi;
d) è inviato, in occasione della prima comunicazione periodica utile (e comunque non oltre il 15 aprile 2009), ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca.

(Cit. da http://www.filodiritto.com, precisamente in : http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1349)

RAI: proteste dei consumatori per l'impossibilità di vedere i canali criptati


Proteste dei consumatori per l’impossibilità di vedere i canali criptati della Rai e degli altri operatori nazionali
La Rai rischia di non essere più servizio universale
Adiconsum chiede a Calabrò di ripristinare la situazione antecedente al 31 luglio scorso e di convocare con urgenza il tavolo con le associazioni consumatori

Adiconsum in una lettera al presidente dell’Agcom, Corrado Calabrò, sollecita un intervento dell’Autorità per rispondere ai numerosi reclami dei consumatori impossibilitati a vedere i canali televisivi della Rai e degli altri operatori nazionali.
Il problema è esploso con l’uscita della Rai dalla piattaforma Sky. Numerosissime erano, infatti, le famiglie che potevano seguire tutti i programmi Rai, anche quelli criptati, attraverso la piattaforma di Sky.
Oggi queste famiglie che hanno pagato un canone alla Rai e un abbonamento a Sky si vedono costrette a spendere ulteriori 100 euro per un nuovo decoder che ancora non è in commercio.
Ma a Calabrò Adiconsum pone un secondo problema ancora più grave.
Una delibera della stessa Autorità garantiva ai cittadini la visione con un solo decoder di tutti i canali in chiaro e criptati (216/00/Cons). Resta incomprensibile perché questa direttiva sia disattesa, o meglio, venga applicata solo per la piattaforma terrestre, ma non per quella satellitare.
La direttiva sullo switch-off rende il problema ancora più grave, poiché l’alternativa di vedere le trasmissioni sul tradizionale analogico non sarà più possibile.
Per Adiconsum il consumatore deve continuare a poter vedere tutti i canali televisivi con il decoder già in possesso senza essere costretto a comprare nuovi decoder e ciò è possibile se l’Autorità attua la sua stessa delibera.
Oscurare i programmi del servizio pubblico significa venir meno al vincolo del servizio universale.

Pertanto Adiconsum nella lettera inviata a Calabrò chiede il ripristino della situazione antecedente al 31 luglio u.s., prima cioè dell’inizio delle trasmissioni della nuova piattaforma TivùSat e la convocazione del tavolo con le associazioni consumatori.

Fonte: Adiconsum - ufficio stampa

giovedì 13 agosto 2009

Sicurezza Alimentare: Il libro Bianco della "COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE"

Una serie di crisi riguardanti l'alimentazione umana e animale (BSE, diossina,) ha messo in evidenza le carenze nella concezione e nell'applicazione della regolamentazione alimentare in seno all'Unione europea. Questa situazione ha stimolato la Commissione a includere la promozione di un alto livello di sicurezza alimentare tra le sue priorità politiche per i prossimi anni.

Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare costituisce un elemento essenziale in questa strategia. La Commissione propone un insieme di misure che consentono di organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato, comprendente soprattutto:

  • La creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma, incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza alimentare, alla gestione di sistemi di allarme rapido e alla comunicazione dei rischi; un quadro giuridico migliorato che copra tutti gli aspetti connessi con i prodotti alimentari, "dalla fattoria alla tavola"; sistemi di controllo più armonizzati a livello nazionale; un dialogo con i consumatori e le altre parti coinvolte.

La Commissione ha formulato inoltre i principi generali sui quali dovrebbe vertere la politica europea in materia di sicurezza alimentare:

  • una strategia globale, integrata, che si applica a tutta la catena alimentare;
  • una definizione chiara dei ruoli di tutte le parti coinvolte nella catena alimentare (produttori di alimenti per animali, operatori agricoli e operatori del settore alimentare, gli Stati membri, la Commissione, i consumatori);
  • la rintracciabilità degli alimenti destinati agli esseri umani e agli animali e dei loro ingredienti;
  • la coerenza, l'efficacia e il dinamismo della politica alimentare;
  • l'analisi dei rischi (compresa la valutazione, la gestione e la comunicazione dei rischi);
  • l'indipendenza, l'eccellenza e la trasparenza dei pareri scientifici;
  • l'applicazione del principio di precauzione nella gestione dei rischi.

ALLEGATO: Libro Bianco in formato PDF

sabato 8 agosto 2009

ATTENZIONE MASSIMA MENTRE SI GUIDA

 

 

Pensiamoci prima di correre inutilmente per le strade!!!!!!! E soprattutto tanta attenzione....e droghe ed alcol lasciamoli agli spacciatori....che così oltre a stare meglio e più sani...loro non si fanno le mega ville con la nostra pelle. PENSIAMO SEMPRE CON IL CERVELLO E USIAMOLO CON MOLTA ATTENZIONE!!!! Un saluto a tutti JUSTICE81

lunedì 3 agosto 2009

Codice della strada: le Novità

Eccesso di velocità
Multe più pesanti, ma taglio dei punti più limitato, per chi correrà troppo. Per chi fugge a oltre 40 chilometri orari sopra i limiti, la multa passerà da 370 a 500 euro, e per i super-velocisti, che viaggiano a oltre 60 all'ora oltre il limite, arriverà a 779 euro (ora è di 500). I primi, poi, perderanno sei punti invece di dieci, ma si potranno veder sospendere la patente per un periodo doppio rispetto a oggi. Tre punti persi invece di cinque, per chi supera di poco i limiti. In autostrada, nei tratti (sempre più ampi) sorvegliati dal Tutor, il limite si potrà alzare a 150 km/h.
Autovelox
La riforma dice definitivamente addio agli autovelox "a sorpresa", imponendo che l'apparecchio nelle strade extraurbane non possa essere distante più di un chilometro dal segnale con il limite di velocità. Ma le novità nascono per azzoppare l'interesse dei comuni a fare cassa con le multe. Il grimaldello arriva dalla previsione che gli introiti delle sanzioni non vadano più a chi mette l'autovelox, ma al proprietario della strada. I tanti sindaci di piccoli paesi che avevano trasformato il "loro" tratto di statale in una gallina dalle uova d'oro, quindi, non avranno più interesse a mitragliare di multe gli automobilisti. La norma, però, offre nuove chance alle province, che gestiscono molte strade extraurbane. Cade anche la possibilità di noleggiare autovelox e apparecchi per infrazioni semaforiche, ripagando il noleggio con una quota degli introiti; i comuni potranno usare solo strumenti di loro proprietà o in leasing. Previsto anche un taglio del 3% nei trasferimenti statali ai comuni che non dedicheranno al miglioramento della rete stradale almeno il 50% dei soldi degli automobilisti.
Multe
Possibile la dilazione fino a 60 rate se la multa supera i 400 euro e colpisce chi ha un reddito annuo inferiore a 10.628 euro.
Giovani e alcol
Chi ha già in tasca il patentino per il motorino potrà ottenere il foglio rosa a 17 anni. Nei primi tre anni da patentati, però, si sarà soggetti a sospensioni della patente più lunghe di un terzo (alla prima infrazione) o della metà (dalle infrazioni successive) rispetto a quelle previste per gli altri automobilisti. Nel caso dei neofiti del volante, poi, le nuove regole prevedono una tolleranza zero per l'alcol, con una multa da 155 euro (che raddoppia se si provoca un incidente) per chi nei primi tre anni di patente viene pizzicato con un tasso alcolemico superiore allo zero. Le stesse regole sono previste per chi guida per professione. Per tutti gli altri rimane il limite europeo dello 0,5, con multe a partire da 500 euro e sospensione della patente fino a due anni. Sanzioni più gravi in caso di incidente.
Ciclisti
Nuovi obblighi in arrivo anche per i ciclisti, che fuori dai centri abitati e in galleria dovranno indossare i giubbotti catarifrangenti. La riforma, invece, punta sulla tutela dei pedoni, portando a 8 punti il taglio per chi non permette loro il transito sulle strisce. (Fonte ADOC.it)

Il codice del consumo: UNO STRUMENTO MOLTO UTILE PER CAPIRE DIRITTI E DOVERI NEL MONDO CONSUMERISTICO

Il Codice del Consumo è un utilissimo strumento per la tutela dei consumatori che finalmente avranno un testo organico a difesa dei loro diritti

ALLEGATO: Codice del Consumo

venerdì 31 luglio 2009

TURISMO: MANUALE DI "PRONTO INTERVENTO" PER I TURISTI ABBANDONATI DA TODOMONDO O DA MYAIR.

(Federconsumatori) - Todomondo ha sospeso tutte le partenze, lasciando a piedi migliaia di turisti furibondi, pronti a partire nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, per non parlare di quelli che, una volta partiti, si son visti negare l’albergo ed il volo di ritorno.

Lo Sportello Nazionale per la Tutela del Turista, infatti, in questi ultimi giorni, è letteralmente sommerso dalle segnalazioni e dalle richieste di aiuto dei turisti che si trovano coinvolti da questa situazione, o da situazioni analoghe.

Se siete tra questi non c’è tempo da perdere, ecco un breve manuale di “Pronto intervento” per tutelare i propri diritti e richiedere i dovuti rimborsi:

1. Se avevate acquistato un pacchetto viaggio con tale tour operator, è necessario inviare una raccomandata a.r. a Todomondo,  richiedendo, ai sensi dell’art.92 del Codice del Consumo, la restituzione della somma versata (interamente) senza il pagamento di alcuna penale, a causa del grave inadempimento da parte del tour operator.   

2. Se, invece, siete tra quei turisti malcapitati che son rimasti bloccati all’estero, Federconsumatori consiglia, se possibile, di fare la contestazione direttamente sul posto, e di raccogliere tutta la documentazione che testimoni tale inadempimento. Una volta ritornati, inoltre, andrà inviata una raccomandata a.r. al Tour Operator inadempiente ed anche all’Agenzia Viaggi, entro 10 giorni lavorativi, per tutelare i propri diritti ed eventualmente rientrare nelle procedure per l’accesso al Fondo di Garanzia Nazionale.

3. Nel caso, come turisti, siate rimasti appiedati da Myair, vi consigliamo di inviare una raccomanda a.r. alla compagnia aerea, chiedendo il rimborso del biglietto aereo non utilizzato e delle spese sostenute nell’attesa in aeroporto e la corrispensione della compensazione pecuniaria per la mancata partenza , che varia a seconda della lunghezza della tratta di volo. (Nella fattispecie, per tratte di volo fino a 1500 Km € 250, per tratte intracomunitarie e per quelle tra 1500 e 3500 Km € 400, per tratte superiori a 3500 Km € 600).

Tutta la modulistica necessaria, per ciascuno dei casi sopra citati, è disponibile sul sito Federconsumatori nella sezione "modulistiche.

Ricordiamo in ogni caso che lo Sportello S.O.S. Turista con sede a Modena, non chiude mai per ferie e continuerà a fornire assistenza e consulenza durante tutto il periodo estivo con il consueto orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, al numero 059.2033430 o via mail all’indirizzo info@sosvacanze.it ; www.sosvacanze.it .

Negli Allegati trovate il MODELLO LETTERA A TODOMONDO E MYAIAR

N.B.B. La lettera va mandata in Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, e se avete bisogno di un aiuto per la compilazione, non dovete fare altro che mandarmi una mail che trovate nelle informazioni personali.

ALLEGATI:

Modello lettera Todomondo.doc

Modello lettera Todomondo - Volo.doc

Modello lettera - Myair.doc

TURISMO: TODOMONDO E MYAIR, DISAGI ED ANNULLAMENTI DELLE PARTENZE, CHE FARE?

(Federconsumatori) - Giungono nuove notizie, tutt’altro che positive, sul fronte dei disagi subiti dai turisti in partenza o che, una volta partiti, son stati letteralmente abbandonati dal proprio tour operator.

Todomondo ha sospeso, a partire dal 17 luglio fino a data da destinarsi, le prenotazioni e le partenze programmate, creando enormi difficoltà a migliaia di turisti.

Sono, infatti, numerosissime le segnalazioni giunte allo sportello Nazionale per la Tutela del Turista. ECco alcuni consigli su come agire nel caso vi troviate coinvolti da questa situazione:

1. Nel caso siate un turista che ha acquistato un pacchetto viaggio con tale tour operator e che dovrebbe partire nei prossimi giorni o settimane, nel caso Todomondo non vi abbia comunicato, come sarebbe tenuto a fare, l’annullamento o il rinvio della partenza, Federconsumatori consiglia di inviare in ogni caso una raccomandata a.r. a Todomondo, (disponibile sul sito Federconsumatori nella sezione Modulistica) chiedendo la conferma o meno della propria prenotazione con la massima urgenza. All’interno di tale raccomandata bisognerà inoltre specificare che, qualora non si riceva un urgentissimo riscontro, si riterrà annullata la propria prenotazione, richiedendo, contestualmente, ai sensi dell’art.92 del Codice del Consumo, la restituzione della somma versata (interamente) senza il pagamento di alcuna penale, a causa del grave inadempimento da parte del tour operator.  

2. Se, invece, siete tra quei turisti malcapitati che son rimasti bloccati all’estero, Federconsumatori consiglia, se possibile, di fare la contestazione direttamente sul posto, e di raccogliere tutta la documentazione che testimoni tale inadempimento. Una volta ritornati, inoltre, andrà inviata una raccomandata a.r. al Tour Operator inadempiente ed anche all’Agenzia Viaggi, entro 10 giorni lavorativi, per tutelare i propri diritti ed eventualmente rientrare nelle procedure per l’accesso al Fondo di Garanzia Nazionale.

3. Nel caso, che ci auguriamo non si verifichi (perché sarebbe gravissimo), in cui, invece, Todomondo rispondesse alla suddetta comunicazione (successiva al loro ultimo comunicato di sospensione delle partenze) confermando la partenza medesima, ma, una volta giunti in aeroporto, vi vediate negare l’imbarco, non solo sarà necessario fare richiesta per il rimborso, ma si potrà procedere richiedendo i danni da mancato godimento della vacanza, non escludendo un esposto alla Procura.

4. Ne caso, come turisti, siate rimasti appiedati da Myair, vi consigliamo di inviare una raccomanda a.r. alla compagnia aerea, chiedendo il rimborso del biglietto aereo non utilizzato e delle spese sostenute nell’attesa in aeroporto e la corrispensione della compensazione pecuniaria per la mancata partenza , che varia a seconda della lunghezza della tratta di volo. (Nella fattispecie, per tratte di volo fino a 1500 Km € 250, per tratte intracomunitarie e per quelle tra 1500 e 3500 Km € 400, per tratte superiori a 3500 Km € 600).

Ricordiamo in ogni caso che lo Sportello S.O.S. Turista non chiude mai per ferie e continuerà a fornire assistenza e consulenza durante tutto il periodo estivo con il consueto orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, al numero 059.2033430 o via mail all’indirizzo info@sosvacanze.it ; www.sosvacanze.it .

TURISMO: TOUR OPERATOR INADEMPIENTI E TURISTI "ABBANDONATI" IN ITALIA E ALL'ESTERO. COSA FARE PER OTTENERE I RISARCIMENTI.

(Federconsumatori) - Continuano a pervenire, presso lo Sportello Nazionale per la Tutela del Turista, numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto da parte di turisti “abbandonati” dal proprio Tour Operator.

In data odierna lo stesso Todomondo ha sospeso le prenotazioni e le partenze programmate fino al 22 luglio, creando gravissimi disagi e danni a migliaia di turisti in partenza, senza contare le migliaia di turisti rimasti appiedati sul luogo di vacanza.

Sono molte, infatti, le persone che, all’estero, si vedono negare i servizi da loro già pagati, o, nei casi peggiori, sono impossibilitati a rientrare, a seguito di gravi inadempimenti di alcuni Tour Operator nazionali, anche di grandi dimensioni.

Fortunatamente, a tutela di coloro che incappano in questo tipo di inconvenienti, la legge n.69 del 2009 ha introdotto una importante modifica, abbattendo finalmente i “paletti” imposti dal precedente recepimento della direttiva comunitaria 90/314/CEE, e consentendo così di tutelare in maniera migliore e maggiormente adeguata i diritti dei turisti che acquistano pacchetti tutto compreso.

In caso di fallimento o comunque di insolvenza dell’agenzia di viaggi o del Tour Operator, il consumatore potrà ottenere il rimborso di quanto versato per il viaggio mai goduto, o goduto solo in parte, senza dover più sottostare a nessun termine di decadenza.

A ciò si aggiunge, inoltre, la possibilità di richiedere un eventuale risarcimento per danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto (danno da vacanza rovinata).

A tutti i turisti malcapitati, che stanno denunciando questi gravi episodi, Federconsumatori consiglia, se possibile, di fare la contestazione direttamente sul posto, e di raccogliere tutta la documentazione che testimoni tale inadempimento. Una volta ritornati, inoltre, andrà inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno al Tour Operator inadempiente ed anche all’Agenzia Viaggi, per tutelare i propri diritti ed eventualmente rientrare nelle procedure per l’accesso al Fondo di garanzia nazionale.

Chi, invece, ha acquistato i biglietti, ma non è stato messo in condizione di partire, entro due giorni lavorativi dalla ricevuta della comunicazione scritta dell’annullamento della prenotazione o, qualora non ne riceva affatto comunicazione, dalla data della mancata partenza, dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell’art.92 del Codice del Consumo, chiedendo la restituzione delle somme versate per inadempimento contrattuale, senza il pagamento di alcuna penale.

Ricordiamo in ogni caso che lo Sportello S.O.S. Turista non chiude mai per ferie e continuerà a fornire assistenza e consulenza durante tutto il periodo estivo con il consueto orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, al numero 059.2033430 o via mail all’indirizzo info@sosvacanze.it ; www.sosvacanze.it .

giovedì 30 luglio 2009

Giustizia: l'innovazione tecnologica di settore prende il via da Venezia

È stata sottoscritta ieri a Venezia un'intesa per l'attuazione di programmi di innovazione digitale nel settore della giustizia. Hanno sottoscritto il protocollo il Ministro della Pubblica Amministrazione, il Ministro della Giustizia, la presidente della Corte d'appello di Venezia, i presidenti dei tribunali e dei consigli degli ordini degli avvocati di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, Gli obiettivi dichiarati sono quelli della riduzione della durata del processo civile, il miglioramento dell'efficienza dell'apparato pubblico con l'ottimizzazione delle risorse umane che oggi sono dedicate ad attività legate ai tempi della burocrazia cartacea, il risparmio dei costi che derivano dalle comunicazioni tradizionali. Si tratta di un programma ambizioso, dichiarano e Brunetta ed Alfano. Un programma che vuole migliorare l'apparato giudiziario con metodi di lavoro che sfruttino meglio le potenzialità degli strumenti dell'Itc Non basta dunque la tecnologia, è necessario dare concreta attuazione alle procedure previste dalle norme. Si partirà dunque dalle notifiche relative a comunicazione biglietti di cancelleria e poi dalla digitalizzazione delle sentenze. Si ipotizza in sostanza una soluzione progressiva a partire dalla corte d'appello di Venezia per estendersi successivamente ai tribunali del distretto veneto L'esperienza che sarà maturata sarà messa a disposizione delle altre amministrazioni giudiziarie del paese perché se ne possa trarre un beneficio a livello nazionale. Anche gli avvocati hanno garantito il loro impegno in relazione alle dotazioni tecnologiche. (Fonte Studio Cataldi – Autore Roberto Cataldi)

Febbre da Superenalotto: Il Codacons fà ricorso per congelamento jackpot

“I record raggiunti dal montepremi del Superenalotto provocano una pericolosissima febbre da gioco in tutta Italia, con numerosi casi di cittadini che giocano tutti i propri risparmi, che si indebitano con gli usurai, che perdono proprietà immobiliari e che mandano in fallimento i bilanci familiari, nel tentativo di accaparrarsi il jackpot”. È questa la denuncia del Codacons contro la cd. febbre da gioco. L’associazione scende in campo e la denuncia non rimane sterile: è stata infatti depositata in questi ultimi giorni presso il Tribunale di Roma, un ricorso d'urgenza finalizzato a limitare gli ulteriori danni sui consumatori, abbagliati dal sogno di poter vincere un montepremi di 100 milioni di euro. Il Codacons chiede infatti che il montepremi venga congelato e che venga realizzata una campagna pubblicitaria finalizzata a informare sugli effetti dannosi del gioco. Secondo i dati diffusi dall’associazione, circa il 20 della popolazione avrebbe un rapporto definito “problematico” con il gioco del lotto. Di questa percentuale, quasi il 3% presenterebbe addirittura profili patologici tradotti in una vera e propria dipendenza. "Qualora la nostra domanda venga accolta, si aprirebbero diversi scenari, compreso il possibile annullamento delle vincite assegnate nelle ultime estrazioni - dichiara il Presidente Codacons, Carlo Rienzi - Intanto i cittadini, attraverso il blog www.carlorienzi.it, possono chiedere venga stabilito un tetto al montepremi del Superenalotto ed esprimere la propria opinione sul jackpot milionario”. (Fonte Studio Cataldi)

Decreto anti-crisi: da scudo fiscale a pensioni, le norme del DL

Riforma delle pensioni per le donne della pubblica amministrazione, scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero, regolarizzazione di colf e badanti, tassa sulle plusvalenze dell'oro. Sono le misure principali introdotte dal decreto legge anticrisi, su cui il Governo ha incassato oggi la fiducia alla Camera e che sara' licenziato definitivamente martedi' prossimo con il voto finale dell'aula di Montecitorio. La mini-manovra passera' quindi al Senato per la seconda lettura. Non e' escluso che nel passaggio a Palazzo Madama il provvedimento possa essere ritoccato, in particolare restituendo le competenze al ministero dell'ambiente su infrastrutture energetiche e ambientali. Potrebbero essere inoltre reintrodotte le misure inizialmente inserite nel maxiemendamento sugli studi di settore, che non hanno avuto l'ok del presidente della Camera, Gainfranco Fini, perche' non discusse nel passaggio del provvedimento in commissione. Nel decreto legge sono contenuti anche interventi per le imprese e i lavoratori. Per le prime sono previsti sconti fiscali per gli utili reinvestiti nell'acquisto di macchinari e apparecchiature industriali. Per le pmi arriva lo sconto del 3% per gli auementi di capitale fino a 500.000 euro e la moratoria sui crediti vantati dalle banche, per agevolare le scadenze dei pagamenti. Per i lavoratori, invece, e' prevista l'estensione degli ammortizzatori sociali, anche nelle categorie attualmente escluse dalla cig. Altri interventi interessano i consumatori, come la sanatoria per le multe e la riduzione dei tempi per la riscossione di bonifici e assegni bancari. Mentre i rimborsi Alitalia per gli obbligazionisti vengono elevati al 70%.
Ecco, in sintesi, le principali misure contenute nel decreto legge.
- PENSIONI: In risposta alla sentenza della Corte Ue, l'eta' pensionabile delle donne del pubblico impiego viene equiparata gradualmente a quella degli uomini. Si parte nel 2010, con un adeguamento di un anno ogni due, fino a 65 anni nel 2018. Partira' per tutti una mini stretta dal primo gennaio 2015 e comportera' al massimo tre mesi di aumento dell'eta' pensionabile.
- SCUDO FISCALE: Possibile rimpatriare i capitali esportati illegalmente fuori dalla Ue o anche solo regolarizzarli se si tratta di Paesi europei o in Paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Nel caso di Paesi come la Svizzera, lo scudo sara' utilizzabile solo con l'effettivo rimpatrio. Per chi decide di rimpatriare i capitali sara' applicata ''su un rendimento lordo presunto del 2% annuo per cinque anni precedenti il rimpatrio'' un'aliquota sintetica del 50% per anno ''comprensiva di interessi e sanzioni''. Rientrano nello scudo le attivita' finanziarie e patrimoniali detenuta da prima del 31 dicembre 2008 e rimpatriate a partire dal 15 settembre 2009 fino al 15 aprile 2010.
- BONIFICI E ASSEGNI: A partire dal primo novembre del 2009 la data di valuta degli assegni circolari e bonifici non potra' superare un giorno lavorativo successivo alla data di versamento e la data di disponibilita' economica non potra' superare quatttro giorni. Per gli assegni bancari la data di valuta sara' a tre giorni e la data di disponibilita' non potra' superare quattro giorni lavorativi a partire dal versamento. Dal primo aprile del 2010 la data di disponibilita' economica non potra' superare i quattro giorni per tutti i titoli.
- MASSIMO SCOPERTO: Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto, viene fissato il limite dello 0,5% a trimestre ai costi che vengono applicati per il servizio di messa a sisposizione di fondi.
- TREMONTI-TER: La detassazione degli utili reinvestiti in nuovi macchinari e apparecchiature industriali potra' essere applicata alle operazioni effettuate nel 2009 e lo sconto arrivera' con il saldo delle imposte sui redditi. E' previsto uno sconto del 50%, attraverso l'esclusione dal reddito d'impresa del valore degli investimenti, con effetto fino al 30 giugno 2010. Le imprese a rischio incidenti sul lavoro possono usufruire degli incventivi solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli incentivi vengono ''revocati se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo''.
- COLF E BADANTI: Trova spazio nel dl il provvedimento annunciato dal governo. Le persone da mettere in regola sono state calcolate in 300 mila e la loro emersione comportera', secondo il servizio studi della Camera, un gettito contributivo aggiuntivo di 130 milioni quest'anno e 390 milioni l'anno dal 2010 al 2012. La norma prevede la possibilia' di regolarizzare il personale che, al 30 giugno 2009, lavorava alle proprie dipendenze da almeno tre mesi. (segue)
- MORATORIA PMI: Arriva la possibilita' di prevedere agevolazioni per i costi finanziari in favore delle sole piccole e medie imprese da realizzare con una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- AUMENTO CAPITALE PMI: Le imprese che decidono di procedere ad aumenti di capitale fino a 500 mila euro, antro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, potranno beneficiare di uno sgravio fiscale pari al 3% per cinque anni.
- TASSA ORO - Aliquota al 6% con un tetto di 300 milioni di euro sulle riserve alle quali si applica. Nel testo viene anche specificata la necessita' di un parere non ostativo della Bce e di Bankitalia.
-AMMORTIZZATORI SOCIALI: Per sostenere l'occupazione il decreto prevede delle misure sperimentali, per gli anni 2009 e 2010. Viene introdotto il premio di occupazione per le imprese che non licenziano e il potenziamento degli ammortizzatori sociali, che saranno estesi anche ai settori non coperti dalla Cig. La spesa complessiva e' calcolata in 170 milioni di euro (20 per il 2009 e 150 per il 2010), che arriveranno dal fondo sociale per l'occupazione. Gli strumenti saranno introdotti attraverso l'emanazione di un decreto del ministero del Lavoro anche il concerto con il ministro dell'Economia. (segue)
- PAGAMENTI P.A.: Stretta sui tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. Entro il 31 dicembre le P.a dovranno adottare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ''le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute''. E al fine di evitare ritardi o la formazione di debiti viene stabilita' una responsabilita', anche amministrativa, da parte del funzionario che adotta provvedimenti che comportano oneri di spesa che avra' ''l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica''.
- MULTE: 'Mini-condono' per le multe fino al 2004 che potranno essere 'sanate' senza il pagamento degli interessi ma con un tasso del 4% per l'agente riscossione a titolo di rimborso.
- AMBULANTI: Le licenze potranno essere rilasciate solo a chi dimostrera' di essere in regola con il versamento dei contributi.
- APPALTI PUBBLICI: Ridotti i tempi di affidamento dei contratti pubblici. Le nuove disposizioni prevedono, in particolare, l'eliminazione della presentazione da parte del concorrente delle giustificazioni gia' in sede d'offerta.
- AUTO E FISCO - Per chi possiede ''dieci o piu' veicoli'' scattera' la segnalazione all'Agenzia delle entrate da parte del Pra.
- IVA: Sale da 10 a 15 mila euro l'importo annuo oltre il quale e' necessario chiedere il visto di conformita' per avere la compensazione dei crediti relativi all'Iva.
- RIMBORSI ALITALIA: Per i piccoli obbligazionisti salgono al 70,975 i rimborsi Alitalia, dal 30% previsto attualmente. Inoltre sono previsti rimborsi anche per gli azionisti.
- PENSIONI STATALI: Sara' possibile per i dipendenti della pubblica amministrazione che hanno maturato 40 anni di contributi andare in pensione anche se non avranno ancora maturato l'eta' anagrafica anagrafica necessaria. La norma esclude magistrati, professori universitari e medici primari.
- PONTE MESSINA: Vengono stanziati 1,3 miliardi pe la realizzazione dell'infrastruttura, che dovranno essere erogati dal Cipe.
- PATTO STABILITA' INTERNO: Per gli enti locali virtuosi e' previsto un allentamento del patto, grazie allo sblocco parziale dei pagamenti in conto capitale di comuni e province.
(Fonte Adnkronos)

Cassazione: assegno di divorzio non deve incidere su esigenze primarie di chi lo paga

La Corte di Cassazione, con sentenza 14214/2009 ha ricordato che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio". E' anche vero però che la liquidazione in concreto dell'assegno "va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio". Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che quand'anche in astratto l'ammontare dell'assegno per assicurare "lo stesso tenore di vita" potrebbe raggiungere importi elevati, bisogna considerare che detto assegno non può finre con l'incidere "sul reddito dell'onerato in misura tale da impedire a quest'ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario". ( Fonte Studio Cataldi - Autore: Roberto Cataldi)

sabato 25 luglio 2009

Codice del Consumo (Parte 3°)

TITOLO I Educazione del consumatore

Articolo 4 Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la
partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli
organismi esponenziali.

2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti
pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le
caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici
e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

TITOLO II Informazioni ai consumatori

CAPO I Disposizioni Generali
Articolo 5 Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica
alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro
e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto
o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del
consumatore.

CAPO II Indicazione dei prodotti
Articolo 6 Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore
o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;14
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare
danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del
prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso,
ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Articolo 7 Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al
consumatore.
Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono
essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.
Articolo 9 Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere
rese almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le
medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità
e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.

Codice del Consumo (Parte 2°)

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto8, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale9 o professionale
eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio
della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale10 o
professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1,
lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis11, il fabbricante del bene o il
fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del
bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra
persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il
bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1,
lettera c12), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile,
in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo
oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato,
o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione,
purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela dei consumatori.

martedì 21 luglio 2009

Codice del Consumo (Parte 1°)

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Coordinato con l’art. 19 della Legge 6 febbraio 2007, n.131, con il decreto
legislativo 2 agosto 2007, n.1462, con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 2213 e
con l’art. 1, commi 445, 446, 447, 448 e 449 della Legge recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

_Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale,
anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a
perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le
associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.


_Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute;b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede,
correttezza e lealtà;7
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza.

venerdì 17 luglio 2009

Crack Lehman Brothers: a quando i rimborsi????

I rimborsi per alcuni dei creditori della Lehman Brothers potrebbero arrivare tra tre anni: la notizia arriva dagli Stati Uniti e potrebbe concretizzarsi solo dopo una stima più sicura dei fondi investiti, soprattutto dagli europei.

È necessario infatti che entro l'inizio del prossimo anno si abbia una ragionevole stima dei crediti vantati in particolare da tutti coloro che, come gli obbligazionisti europei, si suppone avessero garanzie da parte di Lbhi (Lehman Brothers Holding) e da coloro che rivendicano diritti sulla base di contratti derivati. Nella migliore delle ipotesi ci vorrebbero tre anni, ma probabilmente ne serviranno di più. Le lungaggini potrebbero essere causate anche dal fatto che alcuni Paesi non hanno sottoscritto il protocollo internazionale che riguarda anche le società Lehman amministrate fuori dagli Usa. Protocollo che è stato creato proprio per accelerare le procedure.
Appuntamento cruciale è quindi la ‘bar date’, la data entro la quale registrare i crediti, fissata in linea generale per il 22 settembre, ma in particolare per le emissioni obbligazionarie europee al 2 novembre.

DPEF: deludente il commento di Rosario Trefiletti presidente Federconsumatori

Ancora una volta si interviene sul lato dell’offerta di mercato, escludendo l’unica manovra che aiuterebbe ad uscire dalla crisi in cui giacciono i consumi e che producono stagnazione, cassa integrazione e licenziamenti. Ma c’è di più, la crisi si aggraverà nei prossimi mesi e produrrà per le famiglie a reddito fisso un ulteriore aggravio del loro potere di acquisto, per mancati introiti salariali, di un ulteriore quantità per 850 euro annui. Si tratta perciò di intervenire attraverso processi di detassazione dei salari e delle pensioni oltre che istituire assegni di sopravvivenza per il precariato. Non sono stati sufficienti gli interventi sino ad ora attuati quali Sociali Card e Bonus Famiglia che hanno messo in campo una esigua cifra di circa 800 milioni di euro insignificante per un rilancio dei consumi. Ed ora questo DPEF che non da nulla al reddito fisso. Si rimane quindi nel campo delle enunciazioni, delle promesse, della vacquità più totale.

Corte Costituzionale: Sentenza 08.07.09, n.206 Corte Costituzionale: le emittenti locali possono diffondere i marchi che richiamano quelli di una emittente nazionale usati prima del 1999

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
Secondo la Consulta: "se è pur vero che costituisce manifestazione della discrezionalità del legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative (ordinanze nn. 346 e 137 del 2008), è da tenere presente che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto (sentenze n. 156 del 2007 e n. 282 del 2006). La norma denunciata è, dunque, intrinsecamente irrazionale, perché – in contrasto con la rubrica, recante «disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo» – confligge con la libertà economica di disporre del marchio e con la libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero".
Tuttavia, prosegue la Consulta: "Ciò non esclude il potere del legislatore, per l'avvenire, di privilegiare le emittenti nazionali rispetto a quelle locali, ma è irragionevole incidere su diritti già legittimamente acquisiti sulla base di una normativa anteriore, quando questi ultimi non solo non contrastano con norme costituzionali, ma concorrono a realizzarne le finalità".
(Corte Costituzionale, Sentenza 8 luglio 2009, n.206). (Cit. Da Filodiritto)

Allegato:http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1

mercoledì 15 luglio 2009

Violenza Donne: Alfano, In Nuova Legge Pacchetto Di Norme Senza Precedenti

Roma, 14 lug. "Il Governo ha ottenuto un eccellente risultato a favore delle donne e della loro liberta' di autodeterminazione con la legge approvata oggi al Senato. Si tratta di un pacchetto di norme senza precedenti che regolamentano materie delicate e complesse, a difesa anche dei minori e di contrasto ai maltrattamenti perpetuati ai danni di familiari e conviventi". Cosi' il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, commenta con grande soddisfazione l'approvazione in Parlamento, a scrutinio segreto, con soli 29 voti contrari, della nuova legge sulla violenza sessuale. - (Adnkronos) -

Beppe Grillo: "Non mi volete al Pd? Vado alla P2

Roma, 15 luglio 2009 - Continua a tenere banco la candidatura - poi rifiutata - dui beppe Grillo alla guida del Pd. Tra gli ultimi a parlare è il sindao di Venezia Massimo Cacciari: "È stato un gesto di pura serietà. Non si deve permettere a una persona di partecipare alle primarie soltanto per sputtanare il partito - dice ad Affaritaliani.it - e rendere la sua immagine ancora più confusa e comica. Quindi hanno fatto benissimo a escluderlo, sarebbe stata una sciagura di serietà l’averlo ammesso".

Per il presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, "la situazione del Pd è avvilente ma deve evitare scissioni, Bersani è un vero rifondatore -  afferma al Corriere della Sera - Mi avvilisce perchè ho creduto sul serio, due anni fa, che il varo di un partito della sinistra riformista fosse una cosa giusta e importante. E il ritiro di Veltroni, nel febbraio scorso, aveva rivelato difficoltà profonde e l’urgenza di un chiarimento in grado di cancellare equivoci e ambiguità".

Quanto a Ignazio Marino, il candidato alla segreteria continua la politica delle 'porte aperte': "Io non escludo nessuno", dice e anche per i teodem di Paola Binetti, che ha annunciato il suo addio in caso di vittoria del senatore chirurgo: "A Binetti dico: chiunque vinca io rimarrò e lavorerò nel Pd". Marino non si presenta certo per fare il terzo incomodo: «Corro per vincere», assicura in un’intervista a ‘Il Manifestò.

Quanto a Sergio Chiamparino "sta riflettendo seriamente sul sostegno da darci.  Probabilmente parlerà il 21 a Milano, alla presentazione della nostra mozione", dice Marino.

IL COMICO: MI ISCRIVO ALLA P2

Beppe Grillo non può iscriversi al Pd: il comico genovese “ispira e si riconosce in un movimento politico ostile” al partito. E’ la decisione unanime della commissione di garanzia del Pd.

“La commissione nazionale di Garanzia del Partito Democratico si è riunita oggi - riferisce un comunicato stampa del Pd - ed ha confermato all`unanimità che non è possibile la registrazione di Beppe Grillo nell`anagrafe del Pd poiché egli ispira e si riconosce in un movimento politico ostile al Pd. La delibera verrà resa nota sul sito nei prossimi giorni”.

Ma il comico non si perde d'animo e sceglie Affaritaliani.it per rilasciare la prima dichiarazione dopo il verdetto: «Ma che cos'è la commissione di garanzia? È nata adesso? Che cosa devo fare io? Farò un falso in bilancio a questo punto...». Ma l'hanno proprio esclusa, non ha i requisiti. «Vabbè, vuol dire che se non mi iscrivo al Pd mi iscriverò alla P2...»

L'APERTURA ALLA SERRACCHIANI

"Io - spiega ancora Grullo sul suo blog - voglio parlare ai giovani del Partito Democratico, che vogliono cambiare. Per esempio Debora Serracchiani, la mia unica interlocutrice. Si è permessa di condividere alcune nostre idee sul suo blog ed è stata subito tacitata. Ma è l’unica mia interlocutrice perchè è l’unica che è stata eletta, a differenza di questi qui, di queste mummie che dovrebbero andare a provare una esperienza straordinaria: andare fuori e cercare di lavorare e sopravvivere come milioni di italiani. Io vi do appuntamento al 25 ottobre. Ci sarò. Sotto forma fisica o di ologramma. Magari al congresso del Partito Democratico io apparirò in tridimensione mentre parla Bersani. O sarò in rete, in videoconferenza. Le votazioni. Le votazioni sono già stato eletto, praticamente. Se guardate i sondaggi dei loro giornali, dell’Espresso... Le primarie ci sono già. Stanno avvenendo in questo momento. Io vi dico che ho già vinto".

L'ATTACCO DI DI  PIETRO

“La bocciatura della candidatura di Beppe Grillo (per le primarie e per la segreteria del Pd, ndr.) dimostra la paura dell’establishment del Partito democratico e l’idiosincrasia a rinnovarsi e a innovare”. Lo dice Antonio Di Pietro intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it.

“Oggi- aggiunge il leader Idv- c’e’ una realta’ nel Paese fatta di giovani e di internet che ha bisogno di sentirsi partecipe e protagonista. E’ a questa realta’ che noi dell’Italia dei valori intendiamo parlare ed e’ a questa realta’ che, a suo modo, Beppe Grillo sta parlando quando cita temi concreti come la non privatizzazione dell’acqua, il wi-fi libero e il rifiuto del ricorso alle centrali nucleari. Si tratta quindi di un’altra occasione di stare in mezzo ai problemi reali del Paese che il Pd ha perso e che noi dell’Italia dei Valori cercheremo di riconquistare, proprio per evitare che i giovani si allontanino dalla politica”.


Quanto ai rapporti tra Grillo e l’Idv, Di Pietro

dice: “Beppe Grillo e l’Italia dei valori hanno gia’ dialogato e gia’ dialogano su temi importanti; dopodiche’ Beppe Grillo e’ gia’ una realta’ di per se’ che puo’ fare cio’ che ritiene piu’ opportuno.Certamente il nostro e’ un partito politico che non esclude nessuno, salvo quelli che hanno la fedina penale compromessa”. (Cit. Fonte Quotidiano.net)