(Dott. Carlo Teri -Ispettore del Lavoro)
Estendo brevi osservazioni,sul decreto correttivo in materia di sicurezza sul lavoro da recente approvato e promulgato , frutto esclusivo del pensiero di questo scrivente.
Come è noto il Dlgs 81 del 9 Aprile 2008, entrato in vigore dal 15.05.08, sulla salute e sicurezza sul lavoro che in pratica ha novellato la precedente normativa ivi compresa la 626/94 oggi viene rivista dal decreto correttivo al predetto Dlgs che appare rivoluzionare l’assunto originario legislativo in parola.
Su 306 articoli del Dlgs 81/2000 ne sono stati modificati oltre 130.
Apparentemente l’intenzione del legislatore tenderebbe a semplificare il testo unico , ma l’impianto originario della normativa viene intaccato sensibilmente.
Tra le modifiche significative emerge l’abrogazione del divieto di visita medica antecedente all’assunzione da parte del medico di fiducia dell’azienda (art 41, comma 3, lettera a) difformemente da quanto sancito dall’art 5 della L300/70 (Statuto dei lavoratori). S’imprime un concreto restringimento della cartella sanitaria di rischio del lavoratore( stante le modifiche e cancellazione di determinati commi dell’articolo 25 del citato Dlgs 81/08); si individua altresi dall’analisi e da una lettura del correttivo una riduzione della struttura del libretto formativo del lavoratore. Si comprimono le tutele dei lavoratori inidonei alla mansione. Non si consegna più al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),e la redazione del predetto documento si rimanda a 90 giorni dall’inizio dell’attività produttiva. Invero nelle realtà aziendali con rilevanti apporti di rischio è importante che la valutazione dei rischi preceda l’avvio dell’attività. Si affida in pratica al datore di lavoro la scelta dei criteri di redazione del DVR, secondo principi di “comprensibilità, semplicità e brevità”. Scompaiono le azioni d’intervento da parte delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) alle quali vengono sottratte oggetti di contrattazione in materia ad oggi di loro pertinenza quale carichi di lavoro, turni, riposi notturni e settimanali, ferie, ecc) traslando tutto ai soli RLS-
Si cancella l’obbligo del datore di lavoro (articolo 18, comma 1, lettera a) di dovere a norma comunicare all’Inail il nominativo (ove presente) del responsabile della sicurezza dei lavoratori interno all’azienda , prevedendo in mancanza di questa comunicazione , che la rappresentanza sia esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale. L’attuale legislatore con il decreto correttivo stabilisce che siano i lavoratori a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio responsabile della sicurezza interno e di conseguenza il datore di lavoro comunicherà tale circostanza , non più all'Inail, ma bensì agli Organismi Paritetici, i cui organi ( sono anche classica espressione della parte datoriale) e peraltro non sono ancora costituiti nella maggior parte del territorio nazionale..
Con l’articolo 2 bis del decreto in argomento si conferisce agli enti bilaterali di certificare la corretta attuazione delle norme tecniche e delle opportune condotte da tenere , e di fatto si comprimono le responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti, che potrebbero non rispondere per gli effetti delle nuove norme della morte o dell’infortunio se l’evento è ascrivibile ad un preposto, progettista, medico competente, lavoratore, lavoratore autonomo (art 15 bis),. Si riducono la maggior parte delle sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, e di contro si responsabilizzano i lavoratori (vedi articolo 59 decreto correttivo).
In merito il segnale legislativo è significativo per cui la responsabilità degli incidenti sul lavoro può essere attribuita al lavoratore stesso e non chi organizza la produzione .
La materia della sicurezza dei lavoratori con il correttivo subisce a mio avviso una svolta marcata . La Cassazione con sentenza n 18998 del 6 maggio 2009, ha stabilito che gli errori commessi dagli operai per gli infortuni sul lavoro , non cancellano la colpa dell’azienda. Con l’introduzione del correttivo in analisi dovremo attendere altre pronunzie giurisprudenziali per osservare se l’assetto della tutela per la parti interessate é cambiata e se le norme applicative in materia di sicurezza sul lavoro hanno subito effettivamente sostanziali stravolgimenti rispetto al passato.
(Dott. Carlo Teri – ispettore del lavoro – Cit. da La previdenza.it)
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