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venerdì 31 luglio 2009

TURISMO: TOUR OPERATOR INADEMPIENTI E TURISTI "ABBANDONATI" IN ITALIA E ALL'ESTERO. COSA FARE PER OTTENERE I RISARCIMENTI.

(Federconsumatori) - Continuano a pervenire, presso lo Sportello Nazionale per la Tutela del Turista, numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto da parte di turisti “abbandonati” dal proprio Tour Operator.

In data odierna lo stesso Todomondo ha sospeso le prenotazioni e le partenze programmate fino al 22 luglio, creando gravissimi disagi e danni a migliaia di turisti in partenza, senza contare le migliaia di turisti rimasti appiedati sul luogo di vacanza.

Sono molte, infatti, le persone che, all’estero, si vedono negare i servizi da loro già pagati, o, nei casi peggiori, sono impossibilitati a rientrare, a seguito di gravi inadempimenti di alcuni Tour Operator nazionali, anche di grandi dimensioni.

Fortunatamente, a tutela di coloro che incappano in questo tipo di inconvenienti, la legge n.69 del 2009 ha introdotto una importante modifica, abbattendo finalmente i “paletti” imposti dal precedente recepimento della direttiva comunitaria 90/314/CEE, e consentendo così di tutelare in maniera migliore e maggiormente adeguata i diritti dei turisti che acquistano pacchetti tutto compreso.

In caso di fallimento o comunque di insolvenza dell’agenzia di viaggi o del Tour Operator, il consumatore potrà ottenere il rimborso di quanto versato per il viaggio mai goduto, o goduto solo in parte, senza dover più sottostare a nessun termine di decadenza.

A ciò si aggiunge, inoltre, la possibilità di richiedere un eventuale risarcimento per danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto (danno da vacanza rovinata).

A tutti i turisti malcapitati, che stanno denunciando questi gravi episodi, Federconsumatori consiglia, se possibile, di fare la contestazione direttamente sul posto, e di raccogliere tutta la documentazione che testimoni tale inadempimento. Una volta ritornati, inoltre, andrà inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno al Tour Operator inadempiente ed anche all’Agenzia Viaggi, per tutelare i propri diritti ed eventualmente rientrare nelle procedure per l’accesso al Fondo di garanzia nazionale.

Chi, invece, ha acquistato i biglietti, ma non è stato messo in condizione di partire, entro due giorni lavorativi dalla ricevuta della comunicazione scritta dell’annullamento della prenotazione o, qualora non ne riceva affatto comunicazione, dalla data della mancata partenza, dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell’art.92 del Codice del Consumo, chiedendo la restituzione delle somme versate per inadempimento contrattuale, senza il pagamento di alcuna penale.

Ricordiamo in ogni caso che lo Sportello S.O.S. Turista non chiude mai per ferie e continuerà a fornire assistenza e consulenza durante tutto il periodo estivo con il consueto orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, al numero 059.2033430 o via mail all’indirizzo info@sosvacanze.it ; www.sosvacanze.it .

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