Articolo 3 Definizioni
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto8, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale9 o professionale
eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio
della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale10 o
professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1,
lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis11, il fabbricante del bene o il
fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del
bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra
persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il
bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1,
lettera c12), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile,
in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo
oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato,
o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione,
purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela dei consumatori.
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