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venerdì 17 luglio 2009

Corte Costituzionale: Sentenza 08.07.09, n.206 Corte Costituzionale: le emittenti locali possono diffondere i marchi che richiamano quelli di una emittente nazionale usati prima del 1999

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
Secondo la Consulta: "se è pur vero che costituisce manifestazione della discrezionalità del legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative (ordinanze nn. 346 e 137 del 2008), è da tenere presente che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto (sentenze n. 156 del 2007 e n. 282 del 2006). La norma denunciata è, dunque, intrinsecamente irrazionale, perché – in contrasto con la rubrica, recante «disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo» – confligge con la libertà economica di disporre del marchio e con la libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero".
Tuttavia, prosegue la Consulta: "Ciò non esclude il potere del legislatore, per l'avvenire, di privilegiare le emittenti nazionali rispetto a quelle locali, ma è irragionevole incidere su diritti già legittimamente acquisiti sulla base di una normativa anteriore, quando questi ultimi non solo non contrastano con norme costituzionali, ma concorrono a realizzarne le finalità".
(Corte Costituzionale, Sentenza 8 luglio 2009, n.206). (Cit. Da Filodiritto)

Allegato:http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1

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