TITOLO I Educazione del consumatore
Articolo 4 Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la
partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli
organismi esponenziali.
2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti
pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le
caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici
e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
TITOLO II Informazioni ai consumatori
CAPO I Disposizioni Generali
Articolo 5 Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica
alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro
e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto
o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del
consumatore.
CAPO II Indicazione dei prodotti
Articolo 6 Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore
o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;14
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare
danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del
prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso,
ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Articolo 7 Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al
consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono
essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.
Articolo 9 Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere
rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le
medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità
e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.
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