La disciplina dei rapporti economici tra ex coniugi è stata di recente interessata da un’importante pronuncia del Giudice di legittimità che sembra chiarire, piuttosto che innovare, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di relazione tra “mera convivenza” e “diritto all’assegno di mantenimento”. La Suprema Corte, infatti, applicando più o meno volontariamente ed in modo implicito il criterio della ragionevolezza, corollario del più generale principio di eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost. , ha deciso con la sentenza 11 Agosto 2011, n. 17195 di distinguere all’interno dei cosiddetti rapporti di fatto quelli dotati dei crismi della stabilità e della costanza, vale a dire quelli caratterizzati dall’“arricchimento e potenziamento reciproco della persona dei conviventi” e dalla “trasmissione di valori educativi ai figli” , ricollegando a queste ultime ipotesi conseguenze giuridiche diverse da quelle riconosciute alla più ampia categoria di appartenenza; lungi dal costituire un riconoscimento giuridico delle cosiddette famiglie di fatto, il decisum dell’organo giudiziale con funzioni nomofilattiche ha inteso attribuire un peso specifico notevole alle convivenze more uxorio sensibilmente radicate e realizzate successivamente alla cessazione del legittimo matrimonio, nel senso di ritenere queste tali da far venir meno la connessione tra il parametro dell’adeguatezza dei mezzi di sussistenza attuali del partner “debole” ed il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, “e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile” . La sentenza in esame ha espresso, dunque, il seguente principio di diritto: “In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto”....
Articolo Dott. Gianluca Ludovici, tratto da:
LaPrevidenza.it, 13/09/2011
Documenti:
•
assegno_mantenimento_ludovici.html
•
ASSEGNO DI MANTENIMENTO E NUOVA FAMIGLIA DI FATTO.pdf
Nessun commento:
Posta un commento